Dal 1° luglio 2026 i lavoratori di prima assunzione nel settore privato aderiscono automaticamente alla previdenza complementare, salvo diversa scelta entro 60 giorni. Per applicare correttamente la disciplina occorre ricostruire l’intera storia lavorativa del dipendente, individuare il fondo destinatario e gestire informativa e modello TFR3.

La Legge 30 dicembre 2025, numero 199 (Manovra 2026) ha riscritto la disciplina in materia di gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, numero 252.
Le novità, decorrenti dal 1° luglio 2026, operano in maniera diversa a seconda che trattasi di dipendenti di “prima assunzione” o di soggetti che hanno già una storia lavorativa nel settore privato.
Analizziamo in dettaglio cosa intende il legislatore con il termine “prima assunzione” e quali sono gli obblighi (per azienda e dipendente) connessi a tale definizione.
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👤 Prima assunzione
Non devono risultare precedenti rapporti di lavoro dipendente nel settore privato.
📅 Data decisiva
Le nuove regole riguardano le prime assunzioni successive al 30 giugno 2026.
⏳ Sessanta giorni
Il termine per esercitare una scelta diversa decorre dalla data di assunzione.
🏦 Adesione automatica
In assenza di una scelta opera il conferimento alla forma pensionistica individuata dalla legge.
📝 Modello TFR3
Serve per comunicare la destinazione del TFR e l’eventuale rinuncia.
💶 Versamenti
Partono dopo i 60 giorni, ma comprendono quanto maturato dalla data di assunzione.
Chi è considerato lavoratore di prima assunzione
La nozione di prima assunzione non coincide con il primo rapporto instaurato presso l’attuale datore di lavoro. Occorre verificare se il dipendente abbia già lavorato, in qualsiasi momento della propria vita, alle dipendenze di un datore di lavoro privato.
Ai fini delle norme in materia di TFR, si considerano lavoratori di prima assunzione quanti non hanno già avuto, nel corso dell’intera loro storia lavorativa, precedenti rapporti di lavoro dipendente nel settore privato.
La verifica deve riguardare l’intera storia lavorativa del dipendente.
Non impediscono, in linea generale, la qualificazione come lavoratore di prima assunzione:
- precedenti attività di lavoro autonomo o professionale;
- collaborazioni coordinate e continuative;
- tirocini privi della natura di rapporto di lavoro subordinato;
- precedenti rapporti alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
Escludono invece la qualifica i precedenti rapporti di lavoro subordinato nel settore privato, anche se brevi, discontinui, a tempo determinato, part-time o già cessati.
La dichiarazione resa nel modello TFR3 deve pertanto essere preceduta da una ricostruzione attendibile della posizione lavorativa pregressa.
Cosa cambia per le assunzioni dal 1° luglio 2026
La disciplina sulla destinazione del TFR, come novellata dalla Manovra 2026, opera a decorrere dallo scorso 1° luglio.
Le novità non ricorrono, pertanto, con riguardo a quanti hanno già un rapporto di lavoro dipendente al 30 giugno 2026.
Come funziona l’adesione automatica
Fatta eccezione per i lavoratori domestici, i lavoratori dipendenti del settore privato, di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, sono interessati da un meccanismo di adesione automatica alla forma di previdenza complementare prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, che si applicano in azienda.
Il meccanismo in questione sostituisce il previgente regime di adesione tacita ai fondi pensione.
Il funzionamento del suddetto automatismo fa sì “che al momento della prima assunzione il lavoratore sia considerato aderente alla previdenza complementare” (Deliberazione COVIP del 19 giugno 2026).
Di conseguenza, il datore di lavoro deve tenere conto che il TFR del dipendente è già di per sé destinato ad essere devoluto ad una forma pensionistica complementare, salvo che l’interessato “rinunci all’adesione automatica nel termine di 60 giorni” (COVIP) a mezzo compilazione (e consegna al datore di lavoro) dell’apposito modello TFR 3.
Anche se l’adesione decorre dalla data di assunzione, il datore di lavoro inizia a effettuare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, comprendendo anche le somme maturate dalla data di assunzione.
TFR e contributi destinati al fondo pensione
Rispetto al previgente meccanismo di adesione tacita, più ampi sono gli effetti conseguenti alle adesioni automatiche, dal momento che investono non solo l’intero TFR ma impongono altresì il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore (quest’ultima trattenuta in busta paga), nella misura definita dagli accordi collettivi.
Se la retribuzione annua lorda corrisposta dal datore di lavoro è inferiore al valore dell’assegno sociale, il lavoratore può chiedere, attraverso il modello TFR3, che non venga versata la contribuzione a proprio carico. Resta ferma la contribuzione dovuta dal datore di lavoro nei casi previsti.
Tale circostanza dev’essere segnalata dal dipendente a mezzo compilazione del modello TFR 3.
Quale fondo pensione riceve TFR e contributi
Il criterio della maggiore adesione in azienda
Nel caso in cui siano presenti più forme pensionistiche di riferimento, destinate (potenzialmente) ad accogliere il TFR e i contributi derivanti dal meccanismo di adesione automatica, quest’ultima opera a beneficio della forma pensionistica individuata da un eventuale accordo aziendale ovvero, in mancanza, dalla forma cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda alla data di assunzione.
Per la determinazione di tale numero, precisa la deliberazione COVIP, dovrà “farsi riferimento alla data di assunzione”.
Cosa accade se il contratto non individua un fondo
In assenza di disposizioni contrattuali, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2020, numero 85.
Trattasi, nello specifico, del Fondo COMETA (Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, dell’installazione di impianti dei settori affini).
In questa situazione l’adesione automatica comporta la devoluzione del solo TFR (per intero), con esclusione delle contribuzioni a carico azienda e dipendente.
Rinuncia all’adesione automatica entro 60 giorni
L’articolo 8, comma 7-quater concede ai lavoratori di prima assunzione 60 giorni di tempo per scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR, in alternativa:
- Ad una diversa forma di previdenza complementare, liberamente scelta dall’interessato;
- In azienda, secondo il regime di cui all’articolo 2120 del Codice civile (se ricorrono i limiti dimensionali dell’azienda previsti dalla normativa, il TFR è versato mensilmente dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria dell’INPS).
Decorrenza ed effetti retroattivi della rinuncia
Come precisa la deliberazione COVIP:
- Il termine di 60 giorni decorre “dalla data di prima assunzione”;
- La rinuncia “ha efficacia ex tunc e, cioè, esplica i suoi effetti con efficacia retroattiva al momento dell’adesione” qualificandosi come “causa estintiva dell’adesione automatica regolata dalla normativa”.
La scelta di mantenere il TFR secondo il regime dell’art. 2120 c.c. può essere successivamente revocata: il lavoratore conserva infatti la possibilità di destinare, per il futuro, il TFR maturando a una forma pensionistica complementare. Non è invece prevista la possibilità inversa di riportare in azienda il TFR già conferito alla previdenza complementare.
La rinuncia all’adesione automatica dev’essere portata a conoscenza del datore di lavoro a mezzo compilazione del modello TFR 3.
Gli obblighi informativi del datore di lavoro
Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al dipendente sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica (articolo 8, comma 8).
Come compilare e conservare il modello TFR3
Come più volte anticipato, le scelte del dipendente di prima assunzione in data successiva al 30 giugno 2026, con riguardo alla destinazione del TFR, devono essere comunicate al datore di lavoro a mezzo dell’apposito modello TFR 3.
Quest’ultimo è stato di recente adottato con Decreto interministeriale del 4 settembre 2026 (Allegato A).
Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal dipendente e rilasciarne una copia al lavoratore. L’obbligo è espressamente previsto dal decreto interministeriale di adozione del modello TFR3. I lavoratori di prima assunzione possono esprimere la propria scelta sul TFR compilando la sezione 1 del documento.
In conclusione, lavoratori di prima assunzione
La corretta qualificazione del dipendente come lavoratore di prima assunzione rappresenta il primo passaggio per individuare il regime applicabile: un errore nella ricostruzione della sua storia lavorativa può determinare una destinazione non corretta del TFR e dei contributi alla previdenza complementare.
Paolo Ballanti
Venerdì 9 ottobre 2026
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📌 BOX OPERATIVO lavoratori di prima assunzione
Verifiche del datore di lavoro
Prima di applicare il nuovo regime occorre:
- verificare se l’assunzione decorre dopo il 30 giugno 2026;
- acquisire la dichiarazione sulla storia lavorativa pregressa;
- distinguere la prima assunzione da una rioccupazione;
- consegnare l’informativa sulla previdenza complementare;
- individuare il fondo destinatario dell’adesione automatica;
- acquisire il modello TFR3 entro 60 giorni;
- conservarne una copia e consegnarla al lavoratore;
- effettuare, se dovuti, i versamenti dal mese successivo alla scadenza del termine.
🔎 FOCUS TECNICO
Prima assunzione non significa primo lavoro in assoluto
La qualifica deve essere verificata con riferimento ai precedenti rapporti di lavoro dipendente nel settore privato. Un’attività professionale, una collaborazione autonoma, un tirocinio privo di subordinazione o un precedente rapporto nel pubblico impiego non dovrebbero, da soli, escludere la qualifica. Un precedente rapporto subordinato privato, anche breve e già cessato, rende invece il lavoratore non di prima assunzione.
✅ CONCLUSIONI OPERATIVE
Per le assunzioni successive al 30 giugno 2026 il datore di lavoro non può limitarsi a verificare la data di ingresso in azienda. Deve ricostruire la posizione lavorativa precedente, consegnare l’informativa, individuare il fondo pensione di riferimento e gestire entro 60 giorni l’eventuale scelta alternativa espressa mediante il modello TFR3.
❓ FAQ lavoratori di prima assunzione
Chi è un lavoratore di prima assunzione?
È il lavoratore che non ha mai avuto un precedente rapporto di lavoro dipendente nel settore privato.
Un precedente rapporto a tempo determinato rileva?
Sì. Anche un rapporto subordinato privato breve o a termine esclude, in linea generale, la qualifica di lavoratore di prima assunzione.
Una precedente partita IVA impedisce di essere considerati di prima assunzione?
No, se il soggetto non ha mai svolto lavoro dipendente nel settore privato.
Da quando decorrono i 60 giorni?
Dalla data della prima assunzione nel settore privato.
Come si rinuncia all’adesione automatica?
La scelta deve essere comunicata al datore di lavoro mediante il modello TFR3 entro 60 giorni dall’assunzione.
Il lavoratore può lasciare il TFR in azienda?
Sì, esercitando la relativa opzione entro 60 giorni, fermo restando l’eventuale versamento al Fondo di Tesoreria INPS quando previsto.
Quando iniziano i versamenti al fondo?
Dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, comprendendo le somme maturate dalla data di assunzione.
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