L’amministratore ha diritto allo stipendio? Scopri quando l’incarico si presume oneroso, quando interviene il giudice e quando lo statuto prevede la gratuità.
Gestire un’azienda è un mestiere complesso, fatto di responsabilità, rischi e ore piccole passate a controllare i conti o a definire strategie. Di solito, nel mondo del lavoro, nessuno presta la propria opera solo per la gloria: ogni sforzo merita una retribuzione. Eppure, quando si entra nelle dinamiche societarie, specialmente nelle S.r.l. o nelle aziende a conduzione familiare, la questione dello stipendio di chi comanda non è sempre così limpida. Spesso si inizia a lavorare sulla fiducia, senza mettere nulla nero su bianco, convinti che “poi ci sistemeremo”. Ma cosa succede se i rapporti si incrinano o se la società fallisce? L’amministratore può pretendere di essere pagato anche se non c’è un contratto scritto che fissa la cifra? La legge italiana ha una posizione molto garantista ma ricca di sfumature. In questo articolo risponderemo alla seguente domanda: all’amministratore di società il compenso è sempre dovuto? Esploreremo il principio secondo cui chi accetta l’incarico matura automaticamente il diritto ai soldi, salvo eccezioni ben precise. Vedremo come la giurisprudenza protegge questo diritto, definendolo “perfetto”, ma analizzeremo anche le trappole, come le rinunce tacite o le clausole dello statuto, che possono trasformare un manager in un volontario di lusso.
Basta accettare l’incarico per avere diritto ai soldi?
La risposta breve è sì. In linea di principio, nel momento in cui un professionista o un socio accetta di fare l’amministratore di una società di capitali, acquisisce automaticamente il diritto a essere pagato per il lavoro che svolge. I giudici chiamano questo potere un diritto soggettivo perfetto (Cass. Civ., Sez. 1, N. 29252 del 20-10-2021).
Non serve che ci sia scritto “ti pagherò” da qualche parte per far nascere l’obbligo. Esiste infatti una presunzione di onerosità. Significa che la legge dà per scontato che l’incarico sia a pagamento, proprio come succede nel contratto di mandato (art. 1709 c.c.). Anche se il codice civile non ha una norma specifica per il compenso nelle S.r.l., i tribunali applicano per analogia le regole delle Società per Azioni (art. 2389 c.c.), stabilendo che il lavoro di gestione deve essere retribuito. Quindi, se ti nominano amministratore e tu dici “accetto”, da quel momento il tassametro del tuo compenso inizia virtualmente a girare.
Si può lavorare gratis per la società?
Anche se la regola base è che si viene pagati, questo diritto non è scolpito nella pietra. È un diritto che tecnicamente si definisce disponibile. Vuol dire che l’amministratore può decidere, se vuole, di rinunciarvi. Non stiamo parlando di lavoro subordinato, dove lo stipendio minimo è garantito dalla Costituzione (art. 36 Cost.), ma di un rapporto societario basato sull’immedesimazione organica tra la persona e l’ente.
La gratuità può scattare in tre casi principali:
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se lo statuto sociale (l’atto costitutivo della società) prevede espressamente che l’incarico sia gratuito;
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se l’assemblea dei soci delibera che l’incarico è gratuito e l’amministratore accetta comunque la nomina;
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se l’amministratore fa una rinuncia, che può essere scritta o anche tacita.
Facciamo un esempio sulla rinuncia tacita: se un amministratore lavora per dieci anni senza mai chiedere un euro e senza mai lamentarsi durante le assemblee, un giudice potrebbe interpretare questo silenzio prolungato come una volontà inequivocabile di lavorare gratis, magari perché è anche socio e si accontenta degli utili della società.
Chi decide la cifra esatta dello stipendio?
Qui bisogna fare molta attenzione alle formalità. Non basta che l’amministratore decida da solo quanto prelevare dalle casse aziendali, e non basta nemmeno che il compenso sia inserito nel bilancio approvato a fine anno. La legge richiede una procedura formale e imperativa.
Il compenso deve essere determinato o dallo statuto o da una specifica delibera dell’assemblea dei soci.
Qualsiasi atto di “autodeterminazione” (cioè se l’amministratore si fissa lo stipendio da solo) è affetto da nullità insanabile (Cass. Civ., Sez. 5, N. 20591 del 24-07-2024). Questo è un punto delicatissimo: se ti auto-attribuisci un compenso senza la delibera dell’assemblea, quei soldi sono considerati “indebito oggettivo” e potresti essere costretto a restituirli, anche se hai lavorato duramente. La delibera deve essere esplicita: non vale l’approvazione implicita tramite il bilancio.
Cosa succede se l’assemblea non fissa il compenso?
Mettiamo il caso che lo statuto non dica nulla (quindi vige la presunzione che l’incarico sia a pagamento) e che l’assemblea si dimentichi o si rifiuti di fissare la cifra. L’amministratore rimane a bocca asciutta? No.
In questo scenario, l’amministratore ha il diritto di rivolgersi al giudice. Il tribunale può determinare il compenso in via equitativa, guardando alla quantità e alla qualità del lavoro svolto (Tribunale di Roma, Sentenza n.17337 del 13 Novembre 2024). Il giudice valuterà quanto ha lavorato il manager, quanto è grande l’azienda e quali sono i prezzi di mercato per quel ruolo. Attenzione però: questa strada è sbarrata se l’amministratore ha accettato per anni una situazione di gratuità o di compenso irrisorio senza mai protestare, perché in quel caso potrebbe essere scattata la rinuncia tacita di cui parlavamo prima.
Cosa ha deciso la Cassazione sul caso del manager?
Una recente ordinanza della Cassazione (n. 1673 del 26 gennaio 2021) ha ribadito con forza questi concetti in un caso pratico. Un manager aveva chiesto di essere pagato (ammissione al passivo) dopo il fallimento della società, anche se non c’era un accordo scritto sul compenso. Il giudice del fallimento gli aveva detto di no, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione.
Gli Ermellini hanno stabilito che, poiché nello statuto della società non c’era scritta la parola “gratuità”, l’amministratore aveva pieno diritto a essere pagato. La mancanza di una delibera specifica non cancella il diritto al compenso, che nasce con l’accettazione della carica. Toccherà quindi al giudice del rinvio calcolare la cifra spettante, confermando che nel dubbio il lavoro dell’amministratore si paga sempre.
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Angelo Greco
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