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Entra la corte?
Buongiorno, buongiorno, chiamiamolo il giudizio al numero uno del ruolo.
Ordinanza 46 del 2026 ordinanza 17 febbraio, 2026 e Corte d’appello di Roma Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura, della Maremma e del Tirreno, contro Presidenza del Consiglio dei ministri e altri per Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno avvocato Alfonso Celotto, avvocati dello Stato Francesco Sclafani, Valerio d’Alò Giovanni parlati nello
Quella relazione il giudice Buscema prego, grazie, Presidente, ah. La questione è stata sollevata dalla Corte d’Appello di Roma con un’ordinanza il 12 febbraio 2026 e riguarda la legittimità costituzionale del sistema di riversamento al bilancio dello Stato imposto alle Camere di Commercio a decorrere dal 2020 dall’articolo 1, comma 594, della legge 160 del 2019. Il rischio principale trae origine dall’azione proposta dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, che ha richiesto di accertare la non debenza dei versamenti effettuati negli anni 2022 mila 21 2022 e di ottenere la restituzione delle somme corrisposte. Il Tribunale di Roma ha respinto una domanda alla Corte d’Appello investita della dell’impugnazione
Invece ritenuto che il nome canili sono presenti sostanzialmente gli stessi profili già censurati dalla sentenza numero 210.022,
Il comma 590 della legge 190 del 2012 160 2019 disporre la cessazione delle precedenti misure di spending review, come 594. Tuttavia.
Impone agli stessi enti di continuare a versare annualmente allo Stato un importo pari a quello dovuto del 2018 in applicazione delle norme ormai cessate, è aumentato del 10% secondo il remittente, quindi sarebbe cambiata la fonte formale dell’obbligo ma non il suo effetto sostanziale in quanto le economie realizzate dalla Camera di Commercio continuano ad essere sottratte agli enti e trasferite dal bilancio statale. La Corte d’Appello richiama soprattutto la sentenza 210 del 2022 col quale questa Corte ha ritenuto irragionevole il precedente sistema di riversamento.
Il quadro finanziario che aveva determinato quella decisione sarebbe, secondo il rimettente, sostanzialmente immutato, le Camere di commercio continuano a finanziarsi prevalentemente attraverso il diritto annuale, probabilmente ridotto del 50% o no, e non ricevono ordinaria fino ai trasferimenti statali e sono dure assicurare con proprie risorse l’equilibrio economico, finanziario,
La Camera di Commercio della Maremma del terreno costituirsi nel giudizio sostiene che il legislatore abbia modificato soltanto la veste normativa del prelievo, lasciandoli invariati e struttura ed effetti. Evidenzia inoltre un ulteriore elemento. Il nuovo versamento viene determinato assumendo come parametro l’anno 2018 e quindi importi formatisi anche in applicazione di produzione, successivamente dichiarati con strumenti illegittime della sentenza da 210 del 2022 Unioncamere ammessa. Golem amicus curiae sostiene anch’essa la fondatezza delle questioni, evidenziando la rilevanza sistemica del contenzioso che interessa numerose Camera di Commercio e Unione regionale. Sottolinea che una parte delle somme successive al 2022 non è stata versata precedentemente accantonati in attesa della decisione della controversia. Sottolinea la rilevanza sistemica della questione dimostrata dal contenzioso promosso da 51 Camera di Commercio da otto Unione regionale per ottenere la restituzione delle somme versate a decorrere dal 2020 di segno opposto è la posizione della presidente del Consiglio dei ministri. L’Avvocatura dello Stato eccepisce innanzitutto l’inammissibilità della questione per insufficiente ricostruzione del quadro normativo e finanziario. Sostiene inoltre che il tema decidendum dovrebbe essere circoscritta al solo articolo 1, comma 594, mentre sarebbe irrilevanti. Le questioni direttamente rivolte a disposizione dell’allegato A coprirebbero esclusivamente come parametro per la definizione del quantum
Del meteo secondo la difesa statali, il sistema del due del 2020 costituisce un disciplina nuove, autonoma, importi dovuti nel nel 2018 rappresenterebbe soltanto il parametro quantitativo del nuovo versamento, l’Avvocatura fa inoltre leva sui dati economici per la Camera dei Lord,
Bella camera della Maremma e del Tirreno, l’incidenza del versamento sarebbe pari a circa il 2% delle entrate complessive nel biennio triennio 2022 mila 22, percentuale contenute emergerebbero, anche con riferimento all’intero sistema camerale Taccioli difesa statale desume che il prelievo non compone non comprometterebbe concretamente nell’equilibrio finanziario degli Enti né il buon andamento delle loro funzioni a questo argomento la Camera,
Di commercio replica che la percentuale sulle entrate complessive non rappresenta un dato sufficiente perché una parte di dalle entrate e vincolata e non può essere destinate liberamente al finanziamento delle funzioni ordinarie. La valutazione dovrebbe quindi riguardare il rapporto complessivo tra risorse effettivamente disponibili. Funzionano, attribuite e oneri sostenuti. L’Avvocatura dello Stato nella memoria del 15 settembre 2026 insiste Lam, inammissibilità e o no infondatezza della questione ha chiesto, in via subordinata che l’eventuale declaratoria di incostituzionalità delle produzioni produca effetti non soltanto per il futuro, richiamando la tutela dell’equilibrio del bilancio dello Stato. Finché gli atti al presidente della Camera del Commercio, l’avvocato Sharon, prego, avvocato
Presidente, grazie relatore. Grazie, noi ci rivediamo, dopo quattro anni sulla identica questione decisa nel 2022, quindi da avvocato, io potrei riportarmi non agli atti, ma la sentenza del 2022 ovviamente è uno scherzo e una Celia per dire cosa per dire che noi ci troviamo alla identica questione geometrica decisa nel 2022, solo che la Camera di Livorno, che ha ricorrente era già alla Camera della Maremma e di Livorno, ci ha messo quattro anni a tornare qui per le note strettoie dell’incidentalità, no, perché è stata riproposta immediatamente la questione, però il Tribunale di Roma e poi la Corte d’appello l’hanno sollevata dopo tre anni la questione qual è
Molto semplice ritorna alla spending review governo Monti, dove furono sottoposti tutta una serie di enti pubblici al taglio lineare di una serie di spese per contribuire alla finanza pubblica, poi la giurisprudenza di questa Corte negli anni si è consolidata per far rilevare l’anacronismo della spending review soprattutto per enti come le Camere di commercio che dal 2016, come detto nella sentenza del 2022 non gravano sul bilancio dello Stato perché ormai non hanno più trasferimenti da parte del bilancio dello Stato. Ecco quindi che gravare ancora di questa anacronistico taglio lineare. Le Camere di commercio comportano sbilanciamento dei
Proprio del bilancio e del funzionamento delle Camere, perché i soldi delle imprese servono non a ripianare la finanza pubblica, ma servono molto semplicemente alle funzioni e servizi delle Camere di commercio stesso. Quindi, molto semplicemente, noi geometricamente insistiamo per l’incostituzionalità, se possibile anche con una illegittimità consequenziale per gli anni a venire, perché proprio a causa delle strutture dell’incidentalità il giudizio fu insediato nel 2023 e quindi riguarda questi contributi fino al 2022, ma tuttavia sono ancora vigenti questi tagli e quindi andrebbero avanti per non ritrovarci qui fra quattro anni. Con 2023 24 25 26. Grazie per la presidenza del Consiglio, l’avvocato di Stato per la tiella. Grazie, signor Presidente, signori della Corte, io mi soffermerò innanzitutto brevemente sui profili di inammissibilità della questione e poi il mio collega d’Alosi
Affronterà il il merito innanzitutto è necessario operare la corretta delimitazione dell’oggetto dell’odierno incidente di costituzionalità, perché il giudizio, il giudice a quo ha censurato.
L’articolo 1, comma 594 della legge 160 del 2019 e alcune disposizioni da esso richiamate della allegato A.
Dell’elenco dell’Allegato A appunto allegato alla legge 160 del 2019 che sono, come peraltro riconosciuto dalla Camera di Commercio, appellante nel giudizio a quo soggettivamente riferibili ed applicabili alle Camere di Commercio,
Tuttavia, come abbiamo già esposto nell’atto di intervento, la questione di legittimità costituzionale deve ritenersi circoscritta al solo articolo 500 ha solo l’articolo 1, comma 594, testé citato, che è effettivamente il titolo legale del contestato obbligo di riversamento al bilancio dello Stato mentre
La questione di legittimità costituzionale è evidentemente inammissibile per irrilevanza rispetto alle norme oggetto di rinvio, cioè rispetto alle norme alle quali l’articolo 1, comma 594, tra le altre, fa rinvio.
Ciò doverosamente premesso e devo ribadire che il giudice a quo ha del tutto omesso la completa ricognizione di tutte le fonti di finanziamento delle Camere di Commercio, soffermandosi erroneamente soltanto sul cosiddetto diritto camerale, che però è soltanto una delle molteplici fonti di finanziamento delle camere di commercio. Come si evince chiaramente dalla lettura dell’articolo 18, comma 1,
Della legge 580 del 1993. Inoltre, il giudice a quo ha del tutto omesso la ricostruzione del contesto finanziario. In particolare, non ha minimamente accertato l’importo delle entrate annuali complessive della Camera di Commercio. Appellante nel giudizio equo per tutti i titoli di finanziamento di cui all’articolo 18, comma 1 della legge 580 del 1993, e non soltanto per il diritto camerale, che è soltanto una delle molteplici fonti di finanziamento. Né il giudice a quo ha accertato la reale effettiva incidenza del contestato versamento annuale su queste entrate annuali complessive, che vengono in rilievo nel giudizio a quo soltanto 2020 21 e 22, e questo al fine di verificare se tale versamento fosse realmente in grado di compromettere gli equilibri di bilancio delle Camere di commercio e quindi la loro sostenibilità economico-finanziaria. Questa indagine del dato normativo e del contesto finanziario complessivo è totalmente mancata, nonostante la diciamo prolissità dell’ordinanza di rinvio. E per questa ragione che riteniamo che la questione sia innanzitutto inammissibile per carente o lacunosa motivazione sul punto della non manifesta infondatezza. Ciò detto, tale indagine sulla concreta ed effettiva incidenza del versamento annuale de quo sulle entrate annuali complessive della Camera di Commercio, appellante nei giudizi a qua, a nostro parere
Era ed è ineludibile proprio nell’ottica di un equo contemperamento dei valori costituzionali in gioco, cioè, da una parte, il rispetto dei saldi programmati del bilancio dello Stato o comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e dall’altra l’autonomia finanziaria delle Camere di commercio equo contemperamento che deve essere effettuato secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza altrimenti
Bisognerebbe ritenere, ma questo è un esito secondo noi del tutto paradossale. E quindi inaccettabile che il riversamento annuale al bilancio dello Stato da parte delle Camere di commercio anche di un solo euro o di 50 centesimi sia incostituzionale. Così evidentemente non può essere ed è questa anche la ragione per la quale, rispetto al vostro precedente del 2022, mi riferisco alla sentenza 210 del 2022, occorre estendere l’indagine che in quell’occasione non venne compiuta al dato della incidenza effettiva e concreta del versamento sulle entrate annuali complessive della Camera di Commercio. Appellante nel giudizio a quo noi quest’indagine l’abbiamo fatta, l’abbiamo commissionata al MIMIT, al Ministero delle imprese e del made in Italy, che è anche l’autorità vigilante sul sistema camerale italiano.
Che ha elaborato i dati, peraltro, dati che provengono direttamente da Unioncamere, quindi dalle Camere di commercio, e questi dati escludono in modo categorico
Il cosiddetto sbilanciamento dei conti delle Camere di commercio.
Cioè escludono in maniera categorica che questo versamento annuale effettivamente comporti lo sbilanciamento dei conti delle Camere di commercio, che è testualmente la ratio decidendi sottesa al vostro precedente 2. C’è sentenza 210 del 2022, questo sbilanciamento dati alla mano non c’è
Sul merito adesso lascerò la parola al collega d’Alò mi sia però consentita una ulteriore e ultima annotazione codesta eccellentissima Corte, con la sentenza 70 del 2021 si è soffermata proprio proprio sul sistema introdotto dalla legge 160 del 2019, riconoscendone la complessiva coerenza e la non irragionevolezza.
Ora andare
E oggi, ad incidere sulla platea dei soggetti pubblici tenuti al versamento annuale al bilancio dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 594, introdurrebbe un elemento dissonante rispetto a questo sistema.
È elemento dissonante che potrebbe pregiudicare la coerenza e la funzionalità del sistema, senza poi considerare che l’iniziativa oggi intrapresa dalle Camere di commercio potrebbe essere poi reiterata da altri soggetti pubblici, con aggravio dell’incidenza degli effetti sul bilancio dello Stato, quindi, per quanto mi riguarda io ho concluso il mio intervento e lascio adesso la parola al collega d’Alò, grazie, prego, avvocato, arrestato da no, prego
Grazie, signor Presidente, grazie signori giudici della Corte al fine di dimostrare l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale sotto entrambi i parametri evocati dal giudice a quo, ossia Articolo 3 e articolo 97 della Carta fondamentale, occorre ribadire di insistere su un dato.
Ossia quello per cui il meccanismo di contenimento della spesa prefigurato dalla disposizione censurata non realizza alcuno squilibrio del sistema camerale, invero, in disparte, invero, in disparte la incidenza irrisoria.
Come già evidenziato dal collega paratie dello del prelievo de quo sulle entrate complessive del delle camere di commercio, diversamente da quanto ritenuto dalla Camera di Commercio, parte del precedente del presente incidente di costituzionalità, nonché, diversamente da quanto profilato dal giudice a quo al fine di calcolare l’incidenza del meccanismo di cui stiamo discorrendo occorre avere riguardo alle intere alle complessive entrate delle Camere di commercio non soltanto al diritto camerale,
Ciò per una semplice ragione, perché in realtà, diversamente da quanto profilato, le camere di commercio, ai sensi dell’articolo 18, comma 6, della legge numero 580 del 1993 dispongono e il potere di variare le voci di spesa quindi possono benissimo utilizzare tutte le altre fonti di finanziamento di cui dispongono per il perseguimento delle proprie funzioni. Quindi, ciò premesso, è evidente come la disposizione censurata riesca a in realtà a perseguire ad essere congruente con l’obiettivo ad essa assegnato dal legislatore, ovverosia rispettare gli obiettivi di finanza pubblica, obiettivi di finanza pubblica che, nel caso di specie, sono assicurati dal procacciamento di nuove entrate per finanziare gli interventi da perseguire. Procacciamento di nuove entrate, però, in sub specie in questo caso
Di diversa destinazione di somme già disponibili a livello di aggregato di pubblica amministrazione. E di qui l’infondatezza della questione, sub specie di irragionevolezza, con riferimento al parametro di cui all’articolo 3 della Costituzione, con riferimento invece alla ricaduta, ritenuta illegittimità costituzionale della disposizione ed equa rispetto al principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex articolo 97 della Costituzione, oltre sempre all’incidenza irrisoria del prelievo che de di cui stiamo discorrendo, occorre evidenziare che, diversamente dal quanto ritenuto dalla Camera di Commercio parte del Paese nel presente giudizio, il fatto che siano stati censurati e analoghi meccanismi di spesa nei confronti di enti previdenziali non va costituisce un valido tertium comparationis, nella misura in cui di espressamente dalle funzioni svolte delle dalle Camere di commercio in favore delle imprese non esiste alcun principio di necessaria corrispondenza e di equilibrio tra risorse versate dagli iscritti e prestazioni rese. Perché intanto questo principio vale in quanto si tratta per l’appunto di prestazioni previdenziali ed assistenziali che, tra l’altro, dicevano una specifica copertura costituzionale, ex articolo 38 della Carta fondamentale, diversa e diversamente non assume le quella. La funzione assegnata alle Camere di Commercio ancora irrilevante, il fatto che la misura sia a regime non sia temporalmente delimitata perché, come è noto a codesta eccellentissima Corte il principio di efficacia temporale delle misure di contenimento e non ha alcuna portata assoluta e generale, essendo limitato soltanto ad alcune fattispecie alla luce di specifici parametri costituzionali, basti pensare al principio di Houghton, alle retribuzioni dei magistrati e alla luce del principio di autonomia e indipendenza della magistratura, ex articolo 104 della Costituzione
Oppure basti pensare alle misure di contenimento imposte alle Regioni le quali, come evidenziato da codesta eccellentissima Corte, non possono essere temporalmente illimitate nella misura in cui la norma che prevede finirebbe col perdere la sua natura di norma di principio di coordinamento della finanza pubblica con evidente ed eroga al riparto delle competenze prefigurato dall’articolo 117, comma terzo, della Costituzione
E di qui anche l’infondatezza della questione sollevata sotto il profilo dell’articolo 97 della Costituzione ci sia consentita, signor Presidente, l’ultima annotazione, come già rappresentato nell’atto di intervento.
Questo meccanismo assicura al bilancio dello Stato un delle entrate complessive all’incirca, pari a 35 milioni di euro all’anno quindi per il periodo dal 2020 al 2026, assicurato sostanzialmente un importo all’incirca pari a 240 milioni di euro annui, 240 milioni di euro in questo in quei nel corso di questi sei anni e quindi,
Sì al laddove codesta recentissima Corte dovesse ritenere comunque la questione fondata. Alla luce del principio costituzionale di equilibrio del bilancio e di tutela della finanza pubblica, chiediamo che la decisione sia delimitata, pro-futuro, quindi l’assegno alle seguenti conclusioni. Concludendo l’intervento, confidiamo, insistiamo nella declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata e, in via del tutto subordinata. Chiediamo a codesta eccellentissima Corte di voler circoscrive dagli effetti dell’eventuale pronuncia di incostituzionalità solo pro-futuro, quindi a far data dalla pubblicazione della decisione che sarà adottata. Grazie per l’attenzione che c’è una domanda del vicepresidente Antonio sì, una domanda all’avvocato stanotte non
Finale del suo intervento era per non ritrovarci qui dopo quattro anni con la stessa bisognerebbe estendere, se ho capito, una dichiarazione di incostituzionalità consequenziale, ma meglio però mi risulta che la norma del 2019 sia l’ultima che è stata emanata con durata indeterminata non so se c’è sfuggito, mi è sfuggito qualcosa e allora ecco prima di rispondere, però c’era una domanda anche del vicepresidente che è molto connessa alla domanda, alla domanda del professor Antonini, cioè il la domanda, la, la richiesta di una illegittimi illegittimità consequenziale per l’appunto
Su quali cioè rispetto a quali norme successive al 2019 sarebbe formulata, e anche per comprendere la relazione di questa di questa richiesta, con invece con la domanda subordinata formulata dall’Avvocatura, che invece ci chiede di limitare gli effetti temporali pro-futuro, le 2 cose non stanno molto insieme vediamo un po’cosa prego, prego avvocato,
Grazie ai vicepresidenti delle domande.
Ovviamente qui parliamo di tasse e, come disse il ministro Padoa Schioppa, le tasse sono belle no e quindi giustamente ne paghiamo volentieri, ma il punto è questo. Nel 2022 fu limitata l’incostituzionalità perché c’era stata una innovazione della fonte, quella del 2020 è esattamente una innovazione. Abbiamo risollevato la questione di costituzionalità e davanti al Tribunale di Roma l’abbiamo sollevata solo per il triennio allora vigente. No, quindi è ovvio che noi non vorremmo una pronuncia limitata per la Camera di Livorno, ricorrente solo al triennio 2021 22, ma vorremmo l’incostituzionalità normale, generale, forse
E mi è stato anche un errore nel dire facciamolo anche conseguenziale perché, una volta che ha eliminato la norma del 2019, l’ha eliminata per sempre era il richiamo alla sentenza del 2022, che era limitata perché non c’era stata l’innovazione in questo caso è stata un mio eccesso di zelo nel dire rendiamola incostituzionale per sempre. Tanto l’incostituzionalità ai sensi articolo 136 è così grazie,
L’Avvocatura di Stato vuol sì no, nulla, volevo.
No, appunto, è chiaro che, se viene accolta la questione la norma, la norma che poi sarebbe l’articolo 1, comma 594, cade però a questo punto noi chiediamo che la caducazione venga circoscritta soltanto per il futuro, quindi che rimangono fermi i versamenti già effettuati per il passato ha detto,
Bene, sarà decisa arrivederci, erogati.
Chiamiamo il giudizio al numero due del ruolo.
Ordinanze 219 220 del 2025 ordinanza, 9 ottobre 2025 al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, Comuni di Brescia e Rezzato, e altri contro Provincia di Brescia e altri per il Comune di Brescia. Avvocato, Francesca Monica Moniga per i comuni di Rezzato borgo Borgo, Satollo, caste, né Edolo Mazzano, avvocato, Mario Gorlani, per la Castello, S.r.l. Avvocati, Mauro Renna Nicola Sabini, Domenico Bezzi, sarà Fiorucci per Regione, Lombardia, avvocato, Piera Puiatti
Buongiorno, purganti.
Entrambe le ordinanze e la relazione al giudice San Giorgio, grazie Presidente.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 7 quinquies della legge della Regione Lombardia numero 5 del 2010 nella parte in cui attribuisce alle Province le funzioni amministrative in materia di rilascio del Paur che il legislatore statale ha con l’articolo 27 bis del decreto legislativo 152 del 2006 Codice dell’Ambiente attribuito esclusivamente alle regioni, il TAR rimettente riferisce di dover decidere il ricorso proposto dal Comune di Brescia per l’annullamento della determinazione dirigenziale numero 1.296 del 2024 della provincia di Brescia, con cui la Provincia stessa ha adottato, ai sensi dell’articolo 27 bis del decreto legislativo 152 del 2006, la determinazione motivata di conclusione con esito favorevole
Della conferenza dei servizi di citò decisoria costituente, provvedimento autorizzativo autorizzatorio unico per il progetto di un impianto energetico integrato per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi con annesso impianto di recupero del energetico del biogas e sita presso il Comune di Rezzato valutata preliminarmente la sussistenza di un interesse concreto, diretto ed attuale in capo al Comune di Brescia, il cui territorio confina con quello del comune di Rezzato sul quale insiste il progetto del Castello S.r.l. Il TAR rimettente riporta i nove motivi di impugnazione di cui al ricorso introduttivo, tra i quali vi è il primo potenzialmente assorbente con cui è stato dedotto un vizio di incompetenza delle autorità emanante. I provvedimenti impugnati.
In proposito, il Comune ricorrente, prospettato a una questione di legittimità costituzionale, del combinato disposto dell’articolo 2 commi 3 e 7 quinquies dell’articolo 4 commi 3 e 3 bis della legge regionale della Lombardia numero 5 del 2010. A giudizio del TAR la questione sarebbe rilevante e non manifestamente infondata quanto la rilevanza. La censura sulla incompetenza rivestirebbe carattere pregiudiziale in ragione della tipologia del vizio censurato in ordine alla non manifesta infondatezza. Il TAR osserva
Che, a seguito della riforma del titolo quinto della parte seconda della Costituzione, risulterebbe ormai superata quanto all’allocazione delle funzioni amministrative, la previgente regole del parallelismo delle funzioni, il novellato articolo 118 della Costituzione, infatti, le attribuisce ai Comuni, ferma restando la competenza dei legislatori nazionali di conferirle in capo ad enti diversi tutte le volte in cui l’esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda i relativo ambito territoriale di governo secondo il giudice rimettente il legislatore lombardo avendo attribuito alle Province le funzioni di rilascio del Paur.
Con l’articolo 2, comma 7 quinquies della legge rom
Lombardia numero 5 del 2010 avrebbe introdotto un modello di distribuzione delle competenze decisionali che violerebbe la riserva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nel giudizio è intervenuta la Regione Lombardia chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata io non mi soffermo analiticamente sulle relative ai due deduzioni, come
Farò anche per le altre parti, in quanto i difensori presenti potranno illustrare più compiutamente le deduzioni stesse. Mi limito a sottolineare che, a giudizio della Regione, l’ordinanza di rimessione sconterebbe un erroneo punto di partenza laddove afferma che non sarebbe invocabile, nella presente fattispecie, l’articolo 7 bis, comma 8, del codice dell’Ambiente. Quest’ultima norma, né lasciare alle Regioni la possibilità di disciplinare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di via, avrebbe esteso tale possibilità. Anche con riguardo all’adozione del Power, le paure si è costituita in giudizio. La società Castella S.r.l.
Chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, ovvero nel merito non fondata la parte privata eccepisce l’inammissibilità della questione, per erroneità del presupposto interpretativo, per erronea, ricostruzione del quadro normativo di riferimento per mancanza del tentativo di interpretazione adeguatrice nel merito sostiene che nella legislazione vigente sarebbe rinvenibile una specifica autorizzazione da parte del legislatore statale alle regioni a delegare le funzioni amministrative in materia di paura e agli enti locali.
Del resto, un eventuale accoglimento della questione sollevata dal TAR Lombardia comporterebbe osserva la parte privata ha un impatto economico finanziario notevole sia sulle istituzioni pubbliche, in quanto esposte a squilibri di bilancio sia sugli investimenti privati. Si è costituito anche il Comune di Brescia. Concludendo, per la fondatezza della questione, il Comune descrive il contesto di estrema vulnerabilità ambientale del territorio interessato situato a ridosso del confine con il territorio del Comune di Brescia, è già fortemente penalizzato dalla presenza di sorgenti di contaminazione, altre discariche e impianti industriali. Nel merito, il Comune sottolinea il contrasto della norma regionale, censurata con il modello di distribuzione delle competenze decisionali stabilite dal legislatore nazionale, con atti di analogo contenuto. Si sono costituiti i comuni di Rezzato Borgosatollo di Castenedolo, dimezzano intervenuti ad adiuvandum nel giudizio a quo. Concludendo, per la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, i Comuni si richiamano
Alla recente giurisprudenza della Corte sul conferimento delle funzioni amministrative, che ho già ricordato nell’imminenza della pubblica udienza. Tutte le parti hanno dei pass, hanno depositato memorie illustrative, insistendo nelle conclusioni rappresenta rappresentate in particolare la Regione Lombardia, dà conto della sopravvenienza normativa di cui all’articolo 2, comma 21 qui in questa lettera a numero 1 del decreto legge 19 del 2026 che ha modificato il testo dell’articolo 7 bis, comma 8, primo periodo del codice dell’Ambiente, sicché la facoltà per le regioni e le province autonome di disciplinari, con proprie leggi e regolamenti, l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici e agli altri enti territoriali di livello inferiore, vengono Dessì adesso riferiti espressamente anche al al Power.
La parte privata alla Castella ha insistito per la declaratoria di inammissibilità, l’infondatezza della questione. Anche il Comune di Rezzato ha svolto ulteriori difese, insistendo per l’accoglimento come quelli di Burgos, satollo, Castenedolo, ammazzano anche il Comune di Brescia. Ha svolto ulteriori difese insistendo nelle proprie conclusioni con altra ordinanza emessa nella stessa data di quella già illustrata il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, lettera b della legge della Regione Lombardia 26 del 2003 dell’articolo 7, comma 2, con
Articolo 2, comma 7 quinquies della legge regionale Lombardia numero 5 del 2010. La fattispecie portata dal giudizio del TAR rimettente con ricorso proposto questa volta dal Comune di Rozzano riguarda Rizzato, riguarda la stessa determinazione di cui al provvedimento 1.296 del 2024 della provincia di Brescia. Il TAR rimettente richiama la giurisprudenza della Corte in materia di allocazione delle funzioni amministrative concernenti la tutela dell’ambiente.
E dell’ecosistema e richiama il disposto dell’articolo 16, comma 1, lettera b, della legge regionale Lombardia 26 del 2003, secondo il quale spetta alle Province l’approvazione ai code ai sensi degli articoli 208 209 del codice dell’ambiente dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale. Al contempo, precisa il TAR. L’articolo 208 del Codice dell’Ambiente assegna alle Regioni la funzione di rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. La previsione della delega regionale di cui al censurato, l’articolo 16 della legge Lombardia 26 del 2003 vigenti al momento dell’adozione del provvedimento impugnato non ha introdotto alcuna disciplina, neppure di massima, concernente i poteri regionali di indirizzo, coordinamento e controllo in ordine all’esercizio delle funzioni relative ai rifiuti e alle discariche. Ne ha previsto nulla in merito ai poteri sostitutivi regionali. Essa sarebbe dunque disallineata. Rispetto alle condizioni di cui all’articolo 22, secondo comma, del decreto legge 104 del 2023 avrebbe subordinato la possibilità del conferimento con legge regionale delle funzioni regionali alle Province e passando quindi all’esame del secondo motivo di ricorso al TAR rimettente, richiama il disposto dell’articolo 2, comma 7 quinquies della legge regionale in Lombardia numero 5 del 2010 e ne illustra il disallineamento. Quarto, la competenza per il rilascio del Paur rispetto alle previsioni dell’articolo 27 bis, Codice dell’Ambiente
Il conseguente contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera s della Costituzione viene quindi argomentato nei termini già illustrati dalla precedente ordinanza. Anche in questo secondo giudizio è intervenuta la Regione Lombardia. Sostenendo la non fondatezza delle questioni sollevate, si è parimenti costituita la società alla Castella S.r.l. Formulando conclusioni argomenti difensivi in parte sovrapponibili a quelli già esposti in relazione alla questione e precedente, si è costituito ancora al Comune di Brescia. Concludendo, per la fondatezza delle questioni, con argomentazioni adesive, a quelli di cui all’ordinanza dimensione I si sono costituiti, il Comune di Rozzano nonché i comuni di Borgo Satollo di Castenedolo, Dinazzano intervenienti ad adiuvandum nel medesimo giudizio a quo, chiedendo l’accoglimento delle questioni nell’imminenza della pubblica udienza, sono state depositate memorie illustrative della Regione Lombardia che ha insistito nelle sue conclusioni, come la parte privata, la Castella. Il Comune di Rezzato ha svolto ulteriori difese insistendo per l’accoglimento delle questioni sul rilievo che il procedimento amministrativo oggetto di contenzioso nel processo quo era iniziato ancor prima dell’entrata in vigore dell’articolo 22 del decreto legge 104 2023 sì che il TAR rimettente, a suo avviso, in base al principio di legalità, sarà chiamato a vagliare la conformità del provvedimento impugnato rispetto al paradigma normativo vigente al momento in cui il procedimento ha preso avvio per l’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che le previsioni dell’articolo 22 del decreto legge 104 l’abbiano portata retroattiva, il Comune di Lizzano chiede che la Corte sia auto, rimetta la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 22,
In relazione all’articolo 77 della Costituzione, poiché ha adottato in carenza di straordinari i presupposti di necessità ed urgenza attraverso un decreto legge a contenuto multiplo del tutto eterogeneo,
In ulteriore subordine, il Comune di Rezzato chiede che la Corte decida di espungere comunque dal citato articolo 22 in riferimento all’articolo 208 del Codice dell’Ambiente, dal momento che si tratta di un’inserzione del tutto sprovvista di una motivazione connessa alle rationes dell’articolo 77 della Costituzione. I Comuni di Borgosatollo, Castenedolo e Mezzano, con memorie di analogo contenuto, hanno pavimenti insistito per l’accoglimento delle questioni
Per il Comune di Brescia, l’avvocata Monica prego, grazie Presidente, io non mi difenderò sulle ricostruzioni dei dati normativi perché credo che siano ben presente negli scritti e sono stati anche riassunti nella relazione.
Vorrei invece partire dal cuore della questione e il cuore della questione si connette al principio ricordato anche nella nella relazione, principio più volte ribadito dalle pronunce di codesta Corte, in particolare nella materia ambientale, cioè nella materia di legislazione esclusiva dello Stato che l’ambiente che riguarda il fatto che non sia più oggi presente proprio nel nostro ordinamento il principio della delega come normale esercizio delle funzioni amministrative
E questo è il cuore del problema, perché dà rilevanza alla questione del riparto delle competenze amministrative secondo il livello di adeguatezza che è l’unico che la Costituzione mette in rilievo nel momento in cui consente al legislatore competente per quella materia di ridistribuire la competenza amministrativa ad un livello che non sia il livello comunale, e allora è nella ambito e tenendo come faro questo questo principio,
Bisognerebbe forse porsi per inquadrare correttamente la questione, una domanda che appare sicuramente banale e in questa sede, ma che ovviamente rilevante e che cos’è il PAUR, il PAUR A e ovviamente la risposta è altrettanto banale rispetto alla domanda che è posta, ma il padre è un provvedimento, è un provvedimento, quindi significa una manifestazione di volontà
Il provvedimento ha una natura decisoria e quindi rappresenta l’esercizio di una funzione o forse è detto in maniera più suggestiva l’esercizio di un potere amministrativo e quindi il provvedimento è il punto finale di questo procedimento decisionale in cui si compongono e si bilanciano gli interessi contrapposti e si fa sintesi.
E questo è forse il cuore della questione, perché è il cuore delle questioni in materia ambientale e in materia di autorizzazioni ambientali, e lo è particolarmente per ovviamente la parte che rappresento, che è il Comune che rappresenta la collettività e i cui interessi, chiaramente nell’ambito delle autorizzazioni ambientali sono sempre quelli che dovrebbero essere privilegiati nel loro complesso privilegiati, non nel senso di chiaramente di quotare tutti gli altri interessi, ma quantomeno
C’è ovviamente una rilevanza che è quella del bene collettivo e oggi, quindi, se l’articolo 27 bis, che è appunto tra
Paddy Power
Eh eh re disciplina un provvedimento e lo dice ovviamente lo stesso titolo della norma Power è provvedimento autorizzatorio unico regionale.
È un provvedimento, quindi, la cui competenza il legislatore nazionale ha ben attribuito, perché altrimenti non avrebbe accompagnato il provvedimento autorizzatorio unico da un attributo che, appunto, regionale.
E quindi significa che il legislatore nazionale ha scelto di distribuire le competenze amministrative ad un livello che è appunto il livello regionale,
Oggi si assiste a una sorta quasi di The dequotazione del profilo del rigoroso rispetto delle competenze, come se si trattasse di un profilo solo formale, cioè è un po’quello che si è letto, è indifferente che si pronunci.
Che pronunci quel provvedimento, un livello amministrativo piuttosto che un altro, quindi l’ente chiamato adottare un determinato provvedimento, è indifferente che sia la Regione che sia la Provincia o addirittura che sia il Comune, in realtà, il rigoroso rispetto dell’ordine delle competenze è l’altra faccia del rispetto del principio di legalità e nel caso delle autorizzazioni ambientali è proprio la garanzia del giusto procedimento e della giusta ponderazione degli interessi.
E quindi, se il paura è un provvedimento ed è un provvedimento di competenza della Regione, perché così dice l’articolo 27 bis non pare sostenibile l’interpretazione che invece portata avanti dalle dalla parte privata e anche dalla Regione per cui l’interprete, per cui la delegabilità o la conferibilità delle funzioni sia ricavabile, implicitamente da una sorta di parallelismo tra questo provvedimento e un altro provvedimento che però è un provvedimento diverso è il provvedimento della Via valutazione di impatto ambientale e Power sono provvedimenti diversi, quindi vuol dire che sono diverse manifestazioni di volontà, diversi esercizi del potere, per cui la delegabilità dell’1, cioè della via che è ovviamente pacifica, non implica necessariamente anche la delegabilità dell’altro, e infatti questo lo dice lo dice anche molto bene tutta la giurisprudenza
Amministrativa, il PAUR contiene in sé
Tutti i titoli che sono funzionali alla realizzazione di un impianto o alla ad un progetto. Tutti i titoli vuol dire non solo la via. È ovvio che la via è sempre il presupposto perché la via è
Funzionale alla localizzazione di un progetto o di un impianto, ma il power serve anche per autorizzare la realizzazione e poi l’esercizio, quindi è molto di più della via e allora si è molto di più della via, vuol dire che è un provvedimento qualitativamente diverso e quindi quando il legislatore regionale attribuisce all’autorità competente in materia di VIA il ruolo di autorità procedente nella Conferenza dei servizi dell’articolo 27 bis,
Non solo, a nostro parere, altera l’aspetto della competenza, ma anche il profilo proprio del procedimento, così come concepito dal legislatore nazionale, e il recente intervento legislativo di cui si è fatto cenno, che si indica come un intervento meramente chiarificatore un intervento accertatore di competenze già esistenti nell’ordinamento, a nostro parere invece è esattamente l’opposto. Il carattere innovativo della nuova disposizione si rivela proprio da sé per il fatto che introduce, peraltro non nell’articolo 27 bis, ma nell’articolo 7 bis del Testo unico dell’ambiente, cioè quello che riguarda la Via. La Valutazione di impatto ambientale introduce proprio quella correlazione
Che nella legislazione vigente mancava correlazione tra competenze di via e in qualche modo, parallelismo con il power che prima non era esistente. Quindi
L’interesse del Comune, ovviamente quello che sia riconosciuta, la
Incostituzionalità della previsione, perché per il Comune dicendo il principio tempus regit actum chiaramente la questione è rilevante, essendo il provvedimento impugnato nel giudizio a quo è stato adottato sulla base, ovviamente, della legislazione previgente. Così con me abbiamo cercato di ricostruirla. Grazie
Il Comune di Rezzato e da altri comuni costituite in giudizio l’avvocato Gorlani, prego, avvocato, grazie Presidente e grazie alla corte.
La vicenda che riguarda il comunitarizzato, ovviamente attinente allo stesso identico provvedimento, ma le ordinanze sono due ordinanze distinto sono stati proposti nel corso di distinti nell’ordinanza riguardante sollevata nel giudizio proposto al CUN realizzato viene evocato anche un’ulteriore dubbio di costituzionalità riguardante l’articolo 208 e conseguentemente l’articolo 16 della legge regionale 26 quindi,
Avendo la collega trattato la questione comune alle 2 ordinanze che attiene appunto all’articolo 27 bis al paura e all’articolo 7 bis, io mi occuperò soprattutto dalla questione attinente all’altro profilo e l’altro profilo appunto è quella disposizione che sostanzialmente
Attribuisce con cui la Regione Lombardia, l’articolo 16 della legge 26 del 2003 con cui la Regione Lombardia ha su Telejato alle Province i poteri di autorizzazione unica in materia di impianti di gestione dei rifiuti, la tesi che noi abbiamo sostenuto nel giudizio al cuore che tutto il giudice a quo ritenuto rilevante è che questo questa su delega non fosse autorizzata dal legislatore statale come invece assolutamente necessario in una materia di competenza esclusiva, come la tutela ambiente, nella quale l’attribuzione di competenze alle Regioni e l’autorizzazione alle regioni ad attribuire competenze agli enti subregionali deve risultare non, per implicito dal sistema, come sembra di doversi leggere negli atti difensivi della regione della parte privata, ma deve essere il frutto di una valutazione di adeguatezza puntuale ed esplicita materia per materia, perché altrimenti dovremmo ricavare che effettivamente, in qualche modo, in una materia di competenza esclusiva, sì come questo si legge fra le righe delle neanche tanto fra le righe delle memorie e dalla Regione e dalla parte prima e della società. La Castella. Siccome la normalità in questa materia è la delega alla Food delega e siccome esiste il principio di sussidiarietà che lo stesso Codice dell’Ambiente deduce allora e dobbiamo ricavarne un principio generale per cui la su delega è
Correttamente esercitata da parte della Regione, senza che questo vada in contrasto col parametro. Al contrario, quindi, mi permetto anche di richiamare la giurisprudenza la notissima sentenza di codesta Corte alla 192 del 2024. Sappiamo che il giudizio lo il trasferimento alla sussidiarietà opera sempre attraverso un giudizio di adeguatezza che nelle materie di competenza statale esclusiva deve essere puntuale, specifico ed esplicito materia per materia. E qui così veniamo alla questione che attiene appunto all’articolo 16 e al nodo del tema del contenzioso e della rilevanza della questione di cui stiamo parlando in questa sede, cioè se nell’aprile del 2024, data in cui è stato emanato il provvedimento impugnato dal giudice a quo la Regione, ave meglio la Provincia che ha emanato quel provvedimento fosse legittimamente correttamente dal punto di vista del parametro costituzionale. Investita di questa competenza, la legge, l’articolo 16 all’epoca non prevedeva in alcun modo alcun potere di indirizzo di coordinamento e il potere sostitutivo che invece rappresenta una condizione essenziale stabilità
Dal decreto legge 104 del 2023 per legittimare questo trasferimento di funzioni, quindi, la Provincia ha esercitato questa competenza invocando un parametro normativo che in realtà era del tutto carente rispetto a ciò che il legislatore statale poneva come condizione per il corretto trasferimento delle funzioni.
Nel DL 104 si parla si fanno salve le leggi regionali vigenti e anche questo è un argomento che viene invocato per in qualche modo sanare le carenze della legislazione regionale, però anche qui quella salvezza delle leggi regionali vigenti e noi l’abbiamo ampiamente illustrato nelle nostre memorie è chiaro che può soltanto riferirsi a quelle leggi regionali che avessero le caratteristiche e i requisiti e prevedessero quei poteri di indirizzo, coordinamento e sostitutivi previsti dal legislatore statale cosa che la Regione Lombardia nel maggio 2024 non prevedeva.
È la migliore dimostrazione di questa tesi è che la Regione Lombardia ha sentito l’esigenza, nel dicembre del 2024, di fare una nuova legge che andasse a colmare quelle lacune che nel ma aprile 2024 la legge non aveva, cioè quindi lo stesso legislatore regionale si rende conto è consapevole del fatto che la sua legislazione non era coerente con il parametro legislativo statale e quindi interviene con un suo intervento legittimo.
Legislativo con il quale va a sanare questa lacuna, quindi, da questo punto di vista
Dal nostro punto di vista, se noi guardiamo la legislazione vigente, attributiva di competenza nell’aprile 2024, quella legislazione vigente era pacificamente, non coerente col parametro costituzionale.
E nella relazione è stato evocato distanza di auto, rimessione alla Corte della legittimità costituzionale dell’articolo 22 del decreto legge 104 del 2023 perché, in subordine, l’osservazione che abbiamo fatto come difesa del comune di Rezzato è che se dobbiamo ritenere che quell’articolo abbia una valenza legittimante la competenza provinciale perché avrebbe in qualche modo salvato la legge regionale e fermo quello che sia stato detto o fatto del procedimento amministrativo è partito nel 2021 e quindi è stato condotto per anni da un ente che pacificamente non aveva nessuna competenza svolgerlo salvo l’atto conclusivo finale. Ma se dobbiamo considerare che quel DL 104 del 2000
Il 23, l’articolo 22 è legittimante, la competenza provinciale, allora richiamiamo le i profili di manifesta contraddittorietà con l’articolo 77, che presenta, non evoca nessuna ragione di straordinaria necessità ed urgenza. Persino il pudore, il decreto a non menzionare la straordinaria necessità ed urgenza, parla di genericamente di necessità ed urgenza, ma nemmeno di straordinaria necessità ed urgenza. Viene inserita questa norma in un decreto che ha tutt’altro che riguardava il PNRR, che riguardava amministrazioni statali e tutt’altro, e che quindi aveva un contenuto del tutto eterogeneo rispetto all’oggetto specifico. E in terzo luogo, soprattutto, l’articolo 22 riguardava le bonifiche. Era una risposta alla sentenza di codesta Corte. La 160 del 2023 riguardava le bonifiche ed è stato inserito un riferimento all’articolo 208, che è un del tutto un fuor d’opera rispetto al contenuto di cui all’articolo 22, quindi, facendo sintesi chiudendo questo mio intervento. Da un lato, la norma, la la, la la, la Provincia ha esercitato le sue funzioni in materia di autorizzazione alla gestione degli impianti di rifiuti sulla base di una norma che era carente rispetto al parametro costituzionale previsto dal legislatore statale in termine di conferimento delle funzioni e, dall’altro lato, se vogliamo considerare questa legislazione statale come attributiva della competenza, in realtà questa legislazione statale è a nostro avviso ha forti dubbi di incostituzionalità, perché non rispettosa dei parametri dell’articolo 77 Costituzione. Per questa ragione noi insistiamo nella dichiarazione di fondatezza di entrambe le questioni, quindi sia dell’articolo 2 della legge 5 del 2010 sia dell’articolo 16 della legge 26 del 2003. Grazie per la società la Castelli. Ci sono due difensori che avranno cura di dividersi il tempo.
Inizialmente l’avvocato Renna prego.
Eh no, l’avvocato Fiorucci, prega avvocata, grazie Presidente, grazie a tutti noi come parte privata.
Probabilmente costituiti nel ricorso amministrativo al TAR Brescia, riteniamo che le questioni di costituzionalità prospettate siano assolutamente infondate, entrambe
In relazione poi all’ordinanza del TAR Brescia 8 8 7, quindi nel giudizio di 220, però, per entrambe le questioni danno luogo a una nostre eccezioni di inammissibilità per anfibologie, per contraddittorietà, in particolare quanto al merito della vicenda, io vorrei fare alcuni cenni visto che la ricognizione normativa il l’evoluzione di questa normativa è ben nota a tutti sul,
Sulle questioni attinenti alla novella legislativa in tema di attribuzione dei poteri in relazione a PAUR e in relazione per alcune notazioni, invece, proprio sulla cosiddetta sanatoria introdotta dall’articolo 22 della legge 104 del 2023, partirei con questa per in ordine, diciamo di come dire,
E consecutio rispetto alle considerazioni del collega, allora noi abbiamo tutti presente, conoscendo ovviamente alla vostra giurisprudenza, qual è stato l’impatto di questa giurisprudenza sui procedimenti pendenti.
Il senso dell’articolo 22, in particolare del secondo periodo, che introduce alla sanatoria per le leggi previgenti.
Risponde qui.
Quindi, in primo luogo, a una Lazio, una ratio che i lavori preparatori ci avevano fatto cogliere.
La ratio era appunto di superare e cercare di gestire e superare un impasse estremamente significativo sui procedimenti pendenti al momento.
La questa corte si è occupata di leggi regionali successivamente all’entrata in vigore della sanatoria e ricordiamo tutti la sentenza 151 del 2024 sulla legge regionale sarda, che peraltro non conteneva puntualmente indicazioni su.
Coordinamento, controllo, vigilanza o poteri sostitutivi, in ogni caso, in ogni caso, questo tipo di sanatoria, vista la ratio, non può essere interpretata come una sanatoria condizionata, è una sanatoria che ha proprio la funzione di portare avanti fino alla normativa vigente nuova che l’articolo 22 nel primo periodo illustra tutto l’ampio bagaglio di procedimenti che in quel momento erano,
Come dire potenzialmente
Paralizzati che non vi siano poi i poteri di indirizzo, controllo, vigilanza e i poteri sostitutivi della Regione, anche in relazione a e alla legge regionale previgente, in realtà non è esattamente corrispondente al vero, perché comunque, senza che adesso io entra nel dettaglio di citazioni che potrebbero solo tediare questa Corte noi lo ricordiamo che l’articolo 16 al comma,
Al comma 2 bis della legge regionale 26. L’articolo 17, il 16 bis e ulteriori disposizioni normative collaterali consentivano comunque, come doverosamente deve essere alla Regione di esercitare questi poteri di controllo, di indirizzo e di coordinamento.
Siamo fortemente perplessi sulla richiesta di auto rimessione alla Corte perché le ragioni di urgenza erano proprio costituite da quello a cui accennavo in precedenza ora questo tema, che è quello dell’Aja, comunque si affianca alla questione relativa alla attribuzione per via regionale delle competenze amministrative.
In tema di PAUR, ora qui ancora non facciamo la ricostruzione e per noi il quadro normativo per il previgente si teneva con il 27 bis, perché se noi consideriamo che il PUA, quindi competenza nazionale, consentiva al legislatore di individuare puntualmente il Ministero dell’Ambiente come
Soggetto autorità preposta all’esercizio delle funzioni amministrative nel 27 bis il linguaggio preesistente era proprio quello della presentazione dei progetti alle autorità competenti
Quindi, in qualche modo, aprendo alla aggregazione delle funzioni amministrative a quelle relative alla via e quindi qui mi riferisco al 7 bis, comma 5 e comma 8, ora decreto legge 19 del 2026 in sede di conversione in sede di conversione abbiamo la introduzione nell’articolo 7 bis, comma 8 del codice di un inciso che a noi interessa molto perché è un inciso che la collega che difende per la provincia di Brescia e il Comune di Brescia ma anche appunto il Comune di Rezzato ritengono una come dire novella comportata innovativa,
Allora noi avevamo, col 27 bis, vecchia formulazione l’indicazione presentati i progetti alle autorità competenti, le autorità competenti vengano attratte dalla indiscussa facoltà delle Regioni di declinare per via territoriale, quindi nell’ambito della localizzazione dei progetti.
Le autorità preposte alla gestione della via eh, come dire in connessione anche il più complesso e articolato perché ricomprendente L’Aia comunque provvedimento relativo al Paolo, per noi dubbi interpretativi, evidentemente non ve ne erano Mav, laddove vi fossero stati la novella,
La possiamo cogliere non come una norma di portata innovativa, non come una norma con impatto retroattivo, ma semplicemente vedendo, ma molto pianamente, i contenuti delle dei lavori preparatori, perché i lavori preparatori ce lo dicono chiaramente, quindi non possiamo non tenerne conto. L’introduzione del 7 bis, comma 8, unitamente alla via del procedimento autorizzatorio unico regionale e in tale modo, conferendo allo stesso soggetto preposto alla gestione della via quello del provvedimento di sintesi della conferenza simultanea decisori attraverso il PAUR, è evidentemente un intervento che, come dicono i lavori preparatori stessi, chiarisce precisa eh, come dire sgombra ogni dubbio sulle interpretazioni alternative della normativa vigente
Grazie, prego ancora per la società,
L’avvocato Renna. Grazie Presidente, io vorrei aggiungere solo un ulteriore argomento che a nostro mo anno, insomma, il nostro modo di vedere e vale a sostenere l’interpretazione secondo Costituzione degli articoli 7 bis e 27 bis del decreto legislativo 152. Mi riferisco evidentemente alla questione relativa all’articolo 2 della legge regionale, quindi a quella che hanno in comune entrambi i giudizi. Ecco, a me pare che ci sia un aspetto che le controparti e trascurano e che invece, secondo me è fondamentale. Si parla ripetutamente di adeguatezza nelle negli scritti difensivi di controparte e come pare che nel parlare di adeguatezza si trascuri un elemento fondamentale che io li prendo da una tesi un po’dimenticata, ma che fu teorizzata da Giorgio Pastori ancora dopo le leggi Bassanini, in particolare dopo la legge 59 97 e che in tempi non sospetti anche a me è capitato di sostenere, cioè ci si dimentica che la legge 59 97 la legge Bassanini aveva introdotto, ha introdotto perché una legge che, per quanto riguarda i principi, è in vigore, non è stata abrogata insieme al principio di adeguatezza. Quale suo, diciamo corollario quale sua specificazione, anche i fondamentali principi di unicità e responsabilità dell’Amministrazione principi che in quella tesi che ricordavo si collegano direttamente vengono ricollegati direttamente all’articolo 28 della Costituzione, non solo l’articolo 97,
E all’attuale 118, dopo la riforma del 2001. Allora è vero che l’articolo 118 al primo comma non esplicita un riferimento ai principi di unicità e responsabilità, ma si concentra sull’adeguatezza, ma a me pare che possa trovare accoglimento ed essere valorizzata da questa Corte. La tesi per cui non cede quote, adeguatezza senza unicità e responsabilità, unicità e responsabilità nella legge Bassanini erano appunto aspetti del principio di adeguatezza. Cosa significa responsabilità unicità? Mi permetto di ricordarlo in due parole e significa che, di fronte a un unico episodio di vita, una fattispecie concrete, reali, Sola come questa, che nasce dal dai giudizi a quo che che hanno portato davanti a questa Corte la legge regionale, di fronte a un unico episodio di vita, una fattispecie concreta ci debba essere, se possibile, se è possibile una sola amministrazione, un’unica amministrazione, unicità e responsabilità, di modo che quell’unica amministrazione sia responsabile delle decisioni che sono prese. Questo a me pare fondamentale nel interpretare gli articoli 7 bis 27 bis secondo un costituzione. Quindi questo va ricordato, io credo, non c’è adeguatezza, senza unicità e responsabilità. Orbene, applicando questo ah ah ai provvedimenti di cui discutiamo, il caso di scuola è proprio quello dei provvedimenti unici, non a caso si chiamano unici, e stiamo discorrendo del principio
Di unicità e tra i progetti, i provvedimenti unici, il Pau. Ho paura se vogliamo aggiungere la erre e comunque sempre di provvedimento ambientale unico, si tratta, è veramente un caso di scuola in che senso, nel senso che poco importa che il PAU sia un provvedimento, certo che è un provvedimento, come ricordava la collega Monica, ma nessuno mette in discussione questo, ma è un provvedimento intimamente connesso con altri provvedimenti e con altre funzioni ambientali, come in particolare la via e l’Aja. Il paura ricomprende VIA e AIA, ove si tratti di Pau regionale, di via regionali, di AIA regionale. Quindi quello che a me pare sostenibile e che interpretare correttamente gli articoli del decreto 152 in modo da ritenere che le Regioni potessero, anche prima della novella, re recente del 2026 ai sensi degli articoli 7 e 27 bis del 152 2026 2006, scusate conferire io uso l’espressione conferire, mi permetto di usare queste, non delegare alle Province non solo le funzioni di Aie via che sono pacificamente erano Paci, Caf, pacificamente conferibili, ma anche quelle di PAUR risponda all’esatta applicazione del principio di unicità e responsabilità dell’Amministrazione. A me pare evidente questo mi pare evidente che non si potesse negare alle regioni, ancora prima della recente novella, a nostro avviso chiarificatrice, la possibilità, in base all’organizzazione delle province nelle singole regioni, non per tutte le Regioni, evidentemente le cose possono stare nello stesso modo
Di trasferire, di conferire alle province questa complessità di funzioni connesse intimamente connesse, ribadisco, unicità, responsabilità significa tenere conto che alcune funzioni sono connesse, queste sono intimamente connesse e, a nostro avviso, ripeto, di questo bisogna tenere conto nell’interpretare il canone dell’adeguatezza, che sicuramente anche questo chiudo, Presidente, solo ricordando che, per effetto dei chiarimenti dell’ultima novella legislativa, evidentemente le funzioni oggi sono pacificamente conferibili alle Province da parte delle Regioni e la Regione Lombardia questo ha fatto, ma è
Ci si ritroverebbe adesso qua. Mi riferisco al caso specifico della società, la Castella che che rappresenta i difendo, ci si ritroverebbe, dopo ben 15 anni di vicende amministrative e giudiziali, a vedere buttato nel nulla un procedimento amministrativo in ultimo durato tre anni e mezzo dal 2021 al 2024 per dovere ricominciare daccapo davanti alla medesima provincia. Questo diciamo per fare una considerazione anche sugli effetti che si avrebbero da un’eventuale pronuncia di incostituzionalità, che noi evidentemente non ci auspichiamo, ma riteniamo non debba essere adottata dalla Corte. Grazie presidente, per la Regione Lombardia, l’avvocato Puiatti, prego, grazie Bongianino, scusi l’avvocata poi vedremo
Grazie
Poco fa la collega della del Comune di Brescia ha detto, ma il profilo della competenza non è un profilo meramente formale, è vero no, qui non stiamo parlando di profili meramente formali, stiamo parlando della possibilità per le regioni di disciplinare un certo procedimento, cioè quello del provvedimento unico disciplinato e 107 2017 in maniera che sia efficiente ed efficace ancora l’accenno alla vulnerabilità del territorio così come l’accenno contenuta in una delle difese del possibile.
Non so che che non è certo argomento di questa di questa udienza del possibile ko, addirittura conflitto di interesse da parte della Provincia, questo si traduce in un eventuale legittimità o illegittimità del provvedimento, ma qui non stiamo valutando il provvedimento, stiamo valutando il perimetro delle ordinanze di rinvio perimetro che sulla base di un provvedimento del 2024 ci si chiede se a quell’epoca,
Il legislatore statale consentisse alle Regioni di allocare le funzioni delle Province consentisse a questo punto giustamente.
è stato allargato anche il discorso alla legislazione successiva, più che altro per ricostruire quella che è la volontà del legislatore, perché, giustappunto, non parliamo di forma, non parliamo di astratto, ma parliamo di quello che può essere la volontà del legislatore espressa in questo caso nel decreto legislativo 107 del 2000 e scusate 104 del 2017, il 104 del 2017 e un po’un cerchio,
Perché inizia con la verifica di VIA assoggettabilità via vengono effettuati ai diversi livelli istituzionali, quindi qua si parla già di diversi livelli istituzionali e il cerchio poi si chiude laddove viene modificato anche la norma sulla Conferenza di servizi sulla 2 4 1. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale regionale, si applica il modello della conferenza di servizi previsto dall’articolo 27 bis, il 27, vista i 152 e poi la norma del Pau. Quindi non c’è un una settorialità fra i provvedimenti c’è un cerchio, c’è un collegamento fra tutti i procedimenti, cosa che peraltro
è stata detta anche perché da codesta Corte ricordiamo tutti che, al momento della dell’entrata in vigore del 2017, molte regioni fra cui la Lombardia impugnavano questo decreto legislativo e vi fu anche
Una una serie di censure per eccesso di delega si disse, ma il
Il legislatore è andato al di là della delega posta dal 114 del 2015 all’epoca cosa si disse da un punto di vista diverso prevengo già le obiezioni, cioè dal punto di vista della diversa allocazione delle funzioni fra Stato e Regioni, ma cosa disse a suo tempo la Corte con la sentenza 198 del 2018,
Che è con se sta sentito dalla legge delega al legislatore di riordinare le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale, e quindi vogliamo dire che oggi
All’epoca vogliamo dire oggi che all’epoca ci fu un eccesso di delega perché il legislatore, oltre a legiferare sulla valutazione di impatto ambientale, ha legiferato anche su un nuovo provvedimento la cui natura non abbiamo ben chiara perché è cito sempre la giurisprudenza di questa Corte è la caratteristica del provvedimento autorizzatorio unico. È proprio quello che vengano valutate in un’unica sede. Lo abbiamo detto tante volte, le istanze dei vari dei vari enti è la conferenza fa sintesi, quindi, tra l’altro, il proponente non presenta alla regione, sempre secondo il decreto 107, la domanda, ma lo presenta all’autorità competente, autorità competente e definito dalla stessa norma come colei che deve emettere il provvedimento finale.
Andiamo velocemente alla fine. Successivamente ci sono state altre norme, altre norme con cui il legislatore ha chiaramente, ma veramente è chiaramente lasciato ad intendere di non ritenere illegittimo che le Regioni all’hockey, non le loro le competenze in questa e in altre materie,
Alle Province c’è stato il decreto.
Il decreto del 2024, il 104, che ha a sua volta previsto una norma transitoria, ma perché ha previsto una norma transitoria e invece nel 2026 non si è prevista dalla norma transitoria perché nel 2024 vi era già stato una pronuncia della Corte e quindi c’era una norma che cadeva, se così posso dire, nel vuoto, cioè cadeva in una materia in cui la Corte, le bonifiche avevano ritenuto che non vi fosse la possibilità di delega. Qui la l’ultimo decreto, il 19 del 2026 cade in una materia in cui io non sono certo che
Nella possibilità di capire perché è stato emanato il decreto, in questo, in questa formulazione, posso solo interpretare che questa è una sorta di prevenzione, cioè specifichiamo che anche il Paolo, oltre alla via, è un argomento nel quale le funzioni possono essere delegate alle Province, ultima questione l’auto remissione non c’era dice controparte all’epoca dell’emanazione della legge del 2024, una necessità ed urgenza, né si inseriva il decreto in un
In un campo relativo agli investimenti, questo, a mio parere, non è vero, non è vero, e la seconda perché tutti sappiamo che i procedimenti in materia ambientale sono sempre quasi sempre quasi sempre collegate a progetti di riqualificazione e rilevanti investimenti, il PNRR sulle bonifiche effettuato rilevanti investimenti ricordiamo i decreti sui cosiddetti siti orfani, rispetto ai quali proprio per il PNRR sono arrivati finanziamenti e si è,
De sie si sono svolti i procedimenti di bonifica, così come nel momento in cui si è
C’era un vuoto normativo, questa volta andava colmato perché c’erano dei procedimenti in corso, che dovevano chiudersi esattamente la situazione che si verificherebbe adesso solo in Lombardia sono molti i procedimenti pendenti, non so dare un numero preciso, ma sono molte imprese i procedimenti pendenti pre novella e a questo proposito chiudo a titolo informativo anche se so che non si applica alla fattispecie precisa che la materia è stata nuovamente del 2026 con legge regionale alle 18 organicamente questa volta eh,
Ri ri legificate dalla Regione Lombardia con la legge numero 18 del 2026 sono ben conscia che non si applichi a questa fattispecie, ma per dare un quadro di come sia tutto in divenire di come l’intenzione del legislatore, però, rimanga ferma sul punto, volevo darne notizia a questa Corte alla quale chiedo quindi di respingere entrambe le questioni grazie ci sono domande,
Nessuno sarà deciso arrivederci avvocati.
Chiamiamo il giudizio al numero 4 del ruolo.
Ordinanza 217 del 2025 ordinanza 6 ottobre 2025 Corte di Cassazione, sv per sv avvocato Antonio Turrisi, avvocato dello Stato, Salvatore Faraci.
La relazione il giudice Luciani, prego, grazie Presidente, con atto di pro Movimento iscritto al numero 217 del registro ordinanze 2025, la Corte di Cassazione, la prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 656, comma 4 bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che la disposizione cito, non si applica nei confronti dei condannati per i diritti di cui all’articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975 numero 354 nel caso in cui, in applicazione del principio della scindibilità del cumulo, la pena riferibile al reato ostativo dovrebbe ritenersi interamente espiata, in ragione del periodo di presofferto del preventivo scomputo del periodo di liberazione anticipata e il residuo di pena detentiva da espiare per i soli delitti non ostativi si trovi al di sotto dei limiti di pena di cui al comma 5 dell’articolo 656, il giudice a quo espone di essere chiamato a decidere su un ricorso per Cassazione avverso il rigetto della domanda di sospensione temporanea dell’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero. Cito in riferimento alla mancata applicazione,
Della previsione di legge di cui all’articolo 656, comma 4 bis del codice. Secondo la prospettazione difensiva dell’originario ricorrente al condannato, potrebbe essere riconosciuta la liberazione anticipata, avendogli sofferto tre semestri di custodia cautelare in arresti domiciliari. Ove si procedesse in tal senso, la pena inflitta per il reato ostativo risulterebbe integralmente scontata e ciò dovrebbe determinare, in rapporto alla pena residua in quanto inferiori a 4 anni di reclusione e la sospensione dell’ordine di carcerazione. E rimettente sostiene che le questioni sarebbero rilevanti, in quanto, aderendo alla precedente giurisprudenza di legittimità in ordine alla cosiddetta scindibilità del cumulo, cito anche lì dove si tratta di dare applicazione da parte del pubblico ministero ai contenuti dell’articolo 656 del codice di rito alla pena riferibile al reato ostativo dovrebbe ritenersi, come affermato dal ricorrente, interamente espiata, in ragione del periodo di presofferto e del preventivo scomputo del periodo di liberazione anticipata, quanto la non manifesta infondatezza e rimettente. Osserva che cito, al di là del principio del finalismo rieducativo di cui all’articolo 27 della Costituzione, ha inciso dall’obbligatorio passaggi in carcere di un soggetto che potrebbe essere destinatario di una misura alternativa
è essenzialmente il principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione.
Che impone di rinvenire il fondamento razionale di una scelta legislativa di diversificazione in peius del trattamento nella specie nella norma censurata, configurerebbe esclusivamente un modello di tipo procedurale si dice ispirato alla semplificazione del procedimento di eventuale attribuzione della liberazione anticipata, Istituto quest’ultimo che non tollera diversificazione in base al titolo di reato essendo applicabile anche ai condannati per reati ostativi né in rapporto alla specie di pena essendo applicabile anche ai condannati della pena dell’ergastolo.
è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale che ho descritto siano dichiarate manifestamente infondate. Ad avviso dei interveniente, cito la Corte rimettente chiede alla Corte addita di far cadere ogni limite all’applicabilità dell’istituto per questo aspetto e se risulta palesemente infondata perché in presenza di quegli stessi reati, escluso anche l’operare della sospensione generale dell’ordine di esecuzione è previsto dal comma 5 dell’articolo 656. Inoltre, non sarebbe irrazionale irragionevole che, introducendo un istituto di favore, il legislatore risponde che per alcuni reati gravi il titolo esecutivo non debba essere sospeso. Si è costituita in giudizio la parte privata, concludendo per la fondatezza delle questioni e aderendo integralmente alla prospettazione del rimettente, con diffusi richiami alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità pertinente. Questo presidente, allo stato degli atti, è la presenza delle parti esime da ulteriori precisazioni. Grazie per la parte privata. L’avvocato Torrisi, prego, avvocato,
Signor Presidente, eccellentissimi, giudice alla Corte, io credo che l’approccio a ogni questione di legittimità costituzionale sia in andare a individuare la ratio specifica della norma, in questo caso è molto semplice, già sotto il profilo cronologico, perché il comma 4 bis dell’articolo 656 del codice di procedura penale,
è stato introdotto con la legge 94, che è entrata in vigore nell’agosto del 2013, siamo a strettissima distanza temporale dalla sentenza della Cedu Torreggiani del gennaio 2013, che ha condannato l’Italia, come ben sappiamo, per non avere risolto, e quindi invita lo Stato italiano a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario quindi, chiaramente, la ratio dell’istituto va individuato espressamente direttamente nella risoluzione del sovraffollamento carcerario, ovviamente ispirato al favor libertatis. Questo è un fatto,
Situazione peculiare di questo odierno
Nel soggetto interveniente, e cioè il mio assistito non soltanto è stato arrestato in condizione di non custodia cautelare in carcere, ma aveva riportato, intanto non aveva mai conosciuto il carcere prima di quel momento chiaramente dell’esecuzione della pena, ma aveva riportato due condanne e cioè cioè due condanna per due reati uno ostativo e l’altro no, paradossalmente, il reato ostativo, che era ostativo soltanto per l’aggravante dell’articolo 80, comma 2 del DPR 309 del 90 e il reato meno grave perché perché,
Pertiene alla detenzione di stupefacenti tipo leggero. Quindi, vedete il paradosso, questo reato per il quale è stato arrestato e un reato applicato in continuazione, nonostante aggravato, e quindi rientra a pieno titolo, per carità, nel regime. L’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, però, ha comportato un quantum di pena in aumento che minimo minimo, che però, nel momento in cui interviene l’esecuzione e la esecutività della della condanna, chiaramente era ancora residuo in sé e per sé, ma sarebbe sparito di scena laddove fosse stato concessa la liberazione anticipata speciale. Ecco quindi il problema sostanzialmente, e chiudo su questo aspetto. Il reato di detenzione di droghe leggere vede la sua pena edittale vede la fine della, cioè il massimo allo sciopero digitale, dove l’altro, reato che è stato il re, il reato più grave la detenzione di droghe pesanti, inizia la sua pena, quindi da 2 a 6 anni da 6 a 20, quindi è un ulteriore paradosso. Ora per la risoluzione della questione. A mio parere, bisogna tirare le fila, ma molto velocemente. Lo farò perché in quest’Aula non potrei mettermi a sciorinare i vostri principi, ma tre quattro pronunce che ho citato e io e anche la ordinanza della Cassazione remittente, che sono necessarie per capire come tutti questi principi che avete affermato riguardano
La stessa materia estremamente ostica, già lo sappiamo riguardano.
Lo stesso problema e hanno le stesse soluzioni, quindi, sostanzialmente come ora vedremo questa oggi questione è una distanza giuridica sub centimetri ca rispetto a quello che avete espresso con queste sentenze, le passo in carrellata perché già chiaramente alcune le ho esposte al treno la prima, che è utile chiaramente, è la 386 del 1989, che ha dichiarato la incostituzionalità dell’articolo 47, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevedeva che dovesse tenersi conto della pena espiata in concreto e non della pena che era stata data in sentenza per accedere al beneficio dei. All’epoca era di tre anni il limite di pena e quindi avere la sospensione dell’esecuzione della pena. Quindi, ma che cosa? Quale principio esprime
Questa questa sentenza che il legislatore, con l’articolo 47, comma 1, ha inteso riferirsi alla pena in concreto spiando e questo è un primo dato, capite bene che ci fa da viatico per la nostra soluzione, seconda sentenza, le passo in rassegna, molto velocemente, molto importante la 361 del 1994 Floridia cosa dice questa sentenza? I princìpi sono importanti innanzitutto che è ammesso il
E lo scioglimento del cumulo tra le tra le pene e quindi avversa il principio della unicità della pena di cui all’articolo 73 del codice penale come valore assoluto, quindi non esiste un valore assoluto sotto questo profilo, perché chiaramente nel caso di scioglimento del cumulo e poi vedremo ora con l’altra ordinanza dell’anno dopo 1990 dovrebbe essere la numero 509 Trimboli e questo principio è stato esteso ai reati messi in continuazione come poi nel caso di specie. Ma che cosa esprime questo questo? Questa sentenza esprime chiaramente che ci si ispira al favor libertatis. Si può sciogliere il cumulo, si può considerare spiato per primo il
La pena per il reato ostativo, cioè sono dei principi netti che anche qui sono esattamente combacianti. E poi l’ultima dopo l’ordinanza del 90 e abbiamo la sentenza numero 3 del 2023 che più per quello che ha deciso è importante per i tre principi che esprime un principio essenziale, cioè si afferma lo affermate voi che idealmente non si dovrebbe mai pro procedere all’esecuzione di una pena con l’arresto in carcere di un soggetto condannato che non si trova in custodia cautelare in quel momento è che, al netto di tutte le detrazioni presofferto per carcerazione preventiva e quant’altro io, a questo punto ci includo, se permettete, anche la liberazione anticipata speciale ai numeri ha i requisiti e i presupposti per avere e godere della sospensione dell’esecuzione della pena. Questo è il primo principio. Il secondo principio che dice che questo tipo di orientamento contrario è
Chiaramente contrastante con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’articolo 3 e dalla finalità rieducativa della pena, e dopodiché sottolinea un dato essenziale e importantissimo, cioè in questo modo, che poi è quello che è avvenuto nel caso del mio assistito si crea una netta cioè l’arresto così immediato di un soggetto che un minuto dopo cioè appena ottiene la liberazione anticipata non poteva essere arrestato perché esaurisce la pena chiaramente.
E quindi a questo punto viene si ha una frattura con l’ambiente in riferimento quindi affetti familiari, attività lavorativa e ambiente, social sociale, quindi questi sono i dati. Ora tiriamo le fila di tutto questo, perché parlo di distanza giuridica sub centimetri che perché questa questione, con tutte queste che la anticipano e come si anticipassero né nella stessa autostrada questo tipo di soluzione con ne condividono innanzitutto la ratio, chiaramente, che è quella di contrastare il sovraffollamento carcerario Favro libertatis, evitare, se mi consente, il termine, un arresto gratuito che si può evitare per quello che ho detto, altrimenti ne condividono attenzione la estrinsecazione ermeneutica dei principi espressi dall’articolo 3. L’articolo 27 AN condividono le soluzioni, quindi
Scioglimento del cumulo, scioglimento della continuazione Love chiaramente c’è il favor rei considerare, perpetrò esprime spiati i reati di cui al 4 bis è chiaramente evitare un inutile sacrificio di un soggetto che altrimenti aveva tutti i numeri per potere fare tutto questo nello.
Im in carrellata velocissima cito due sentenze delle Sezioni Unite ma insieme a tante altre, come tante altre, sono le vostre che sono riprese nell’ultima vostra sentenza del 2023 numero 3 2018 2019 e quindi chiaramente non metto qui a mandarlo in carrellata, ma vanno tutte verso lo stesso segno e le sezioni unite, con la sentenza Ronga del 1999 numero 14 sposa fedelmente la richiama pressoché integralmente la vostra sentenza al 1994 Floridia, ma soprattutto afferma un principio importante e cioè
Che con l’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, il legislatore non ha affatto inteso delineare una figura di detenuto pericoloso in sé, quindi, oltre chiaramente a ripetere la questione sullo scioglimento del cumulo, è della continuazione, è la seconda sentenza più recente del 2022 Zavattieri che, citata dalla,
Cassazione remittente, che chiaramente ribadisce gli stessi principi e sulla quale, ovviamente anonimo, inoltre è importante invece passare per un attimo a.
Chiosare, criticare le osservazioni dell’Avvocatura a pagina 5 del suo intervento scritto è perché ci dà un momento di riflessione.
È un equivoco che dobbiamo subito superare, si dice che è sostanzialmente questo tipo di soluzione invocata, non avrebbe alcun tipo di risultato pratico, perché perché ci sarebbe a fare da chiusura il comma 5 dello stesso articolo, cioè del 656, ma basterà non leggere ma compulsare a stretto giro di posta il comma 4 bis al comma 5 per constatare subito una cosa semplice che lei i due arti i due commi si muovono su due momenti procedurali.
Totalmente differenti, perché il comma 5 parla di un decreto di emissione, cioè un decreto di esecuzione della pena che è stato emesso dal pubblico ministero, eventualmente o no, con la il decreto di sospensione, il comma 4 bis dice prima.
Ma di emettere l’ordine di esecuzione, quindi siamo in un momento antecedente ed è chiaro che, secondo l’orientamento costituzionalmente orientato data dalla Corte remittente, cioè dalla Cassazione, Sezione prima che sostiene che non c’è un problema di Art comma 9 dell’articolo 6 5 5 6, lettera perché se venisse concessa la liberazione anticipata in un momento in quel momento antecedente cioè prima dell’emissione dell’ordine di esecuzione, è chiaro che il condannato si presenta con quella pena concretamente espiata concretamente, come avete più volte detto,
è privo di una e sec. Eseguibilità di un reato di cui al 4 bis, quindi è automatico. A mio parere era molto importante fare questa precisazione, così come non è utile. Non è irrilevante ai nostri fini, invece fare riferimento alla vostra pronuncia del 2025,
Dovrebbe essere numero 139, che sostanzialmente dice che non sono applicabili ai reati del 4 bis le pene detentive, le pene sostitutive delle pene detentive brevi, ma lì siamo in una situazione diversa perché lì parliamo di un reato di cui all’articolo 4 bis, ontologicamente esistente in quel momento qui, laddove invece dovesse essere concessa prima del decreto che è dell’ordine di esecuzione che la liberazione anticipata, è chiaro che verrebbe meno questo tipo di eseguibilità, quindi sostanzialmente non mi resta che tirare molto velocemente le fila di quello che ho detto è evidenziare, come è chiarissimo, come ci sia anche in questo caso, come negli altri paralleli,
Chiaramente che abbiamo appena finito
Di citare perché hanno come denominatore comune la ratio e le soluzioni e gli approcci normativi è chiaramente.
In questo caso è ovvio che ci sia una violazione della finalità rieducativa della pena, cioè cosa succede come poi è successo qui. Il mio assistito non è conosciuto agli operatori carcerari, gli assistenti sociali, gli educatori. Quindi, appena è entrato in carcere con l’esecuzione della pena, ha dovuto espiare un periodo minimo di sei mesi, come li ha spiati in regime intramurario inutili. Sol perché non poteva essere redatta prima. Una relazione di sintesi, quindi ha sacrificato sei mesi che non aveva nessun motivo di sacrificare. Questo è il dato è ovviamente ciò inficia direttamente il principio di ragionevolezza, principio di eguaglianza e concludo, è chiaro che si tratta allo stesso modo due diversi soggetti, quello che al momento in cui segue la pena si trova in custodia cautelare in carcere ed è l’ipotesi chiara dell’articolo 9, cioè del comma 9 del 656, è quello, come nel caso del mio assistito, che si trova agli arresti domiciliari, quindi non detenuto infra murario e questo è un primo dato e l’ulteriore disparità trattamentale è stata la colui il quale, al netto della famosa invocata anticipata che ha consentito il termine liberazione anticipata speciale, ha finito di espiare il reato ostativo. E invece chi comunque no e io sono nel primo caso, quindi anche questa è un’ennesima disparità trattamentale che assolutamente è evidente, quindi è chiaro che l’ispirazione di tutte queste normative di tutte queste pronunce sono ispirate esclusivamente alla risoluzione del.
Sovraffollamento carcerario e tutti i principi espressi dalle vostre sentenze vanno tutte in questa esatta direzione, cioè sono esattamente sovrapponibili a questa, quindi io per il resto, poi mi riporto alla mia memoria e quindi anche al quesito che ho posto, grazie.
Per la Presidenza del Consiglio, l’avvocato di Stato Faraci, prego, avvocato.
Sì, grazie, signor Presidente, signori giudici della Corte.
Una prima riflessione.
Che sembra opportuno consegnare alla Corte che la preclusione che oggi viene al vostro esame non è una preclusione sostanziato, è una preclusione processuale.
Codesta Corte con moltissimi arresti e dov’erano nel caso nemmeno di citarli, ha ben chiarito quanto sia importante nel sistema dell’esecuzione penale la liberazione anticipata quale fondamentale funzione di riemerga, assolva e quanto con essa siano contrastanti gli automatismi fissi, ma qui non siamo nel caso dell’automatismo sostanziale, siamo in in una diversa,
Ah, questione, cioè un una inibizione temporanea di tipo meramente processuale, qual è la causa normativa che dobbiamo cercare rinvenire che cercherete nella norma stessa e naturalmente, la finalità è duplice, anzitutto con l’accesso.
Ah ah in carcere si attiva il procedimento dell’articolo 13 dell’ordinamento penitenziario, cioè l’osservazione scientifica, non dobbiamo trascurare che la preclusione processuale è relativa a soggetti condannati per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso di terrorismo, quindi reati assai gravi, compreso il traffico ingente di sostanze stupefacenti dunque il catalogo dei reati è criminologica, mente è rilevante, non parliamo di reati di fascia al Comune,
E allora, al punto che la Corte dovrà scrutinare se questo accesso, ancorché temporaneo, abbia una giustificazione razionale.
E se sia eventualmente in urto col principio di rieducazione avviamento della pena ha scolpito dall’articolo 27 ad avviso dell’Avvocatura generale, se andiamo appunto a vedere che la preclusione non è sostanziale, ma meramente procedurale.
Se gli annettiamo gli effetti che essa dell’osservazione per l’appunto scientifica, tenuto conto del pericolo o eventualmente, di fuga o delle Commissioni ulteriori, trattandosi per l’appunto dei reati inseriti in un catalogo di assoluta gravità criminologica e allora la norma non si appalesa ha fatto a nostro avviso incongruente sotto il profilo intrinseco né tantomeno in urto con l’articolo 27 della Costituzione
Incidentalmente, nell’ordinanza e valuterete dovrete a valutare anche questo Kirk, ancorché nell’atto di intervento l’eccezione di inammissibilità non sia stata formulata, ma francamente alla Corte di Cassazione non aiuta, non aiuta sul parametro invocato dell’articolo 27 che, incidentalmente, agitato soffermandosi solo ed esclusivamente sul parametro dell’articolo 3 in termini di intrinseca,
Irragionevolezza prospettata, cioè l’accesso in Cars in carcere, laddove poi il condannato possa effettivamente fruire del della liberazione anticipata e non avrebbe come segmento in sé procedurale una ragionevolezza. Ma la ragionevolezza la dobbiamo serve se riterrete, naturalmente, che vi sia dal punto di vista dalla causa normativa, ma dobbiamo ribadire nel complesso dell’esecuzione penale. Non possiamo sganciare l’istituto e vederlo come una semplice monade, nemmeno coglie nel segno. Poi è la ricostruzione su tutte le sentenze che codesta Corte, in materia di liberazione anticipata, ha reso sull’automatismo fisso. Qui non v’è alcun automatismo fisso. Vi è una temporanea preclusione di natura processuale. Peraltro, questa temporanea preclusione di natura processuale, banche saldata alla costante giurisprudenza della corte, per cui poi, in materia di esecuzione e di norme di favore residua in capo al legislatore ordinario, una certa discrezionalità, salvo il caso delle preclusioni assolute di pericolosità sociale
Qui la percussione non solo non è assoluta, ma è anche esclusivamente procedurale, è temporanea, allora, alla stregua di queste argomentazioni, è vero che la Corte può cesellare ritagliare il petitum perché.
La la prospettazione che dà la Corte di Cassazione sulla norma Henze, sull’esclusione a tutto il catalogo, a nostro avviso risulta manifestamente infondata.
Qui
Il fatto ostativo e lo specifico reato del catalogo.
Relativo l’aggravante dell’ingente quantità di sostanze stupefacenti, ma al di là di questo, nel complesso, a nostro avviso e vado a concludere e il bilanciamento degli interessi di prevenzione speciale è positiva in relazione appunto a quel catalogo dei reati non è in urto con la funzione rieducativa della pena.
Non potendosi certo postulare che è anche per un primi pero l’ingresso in carcere per un tempo breve a fronte di titoli detentivi, di rilevante importanza dato il catalogo dei reati, sia di per sé irragionevole o contraria all’articolo 27 della Costituzione, grazie, ci sono domande.
Sarà decisa arrivederci epoca?
Chiamiamo il giudizio al numero 6 del ruolo.
Conflitto tra poteri dello Stato fase di merito numero 3 del 2026 Camera dei deputati contro il Tribunale di Roma e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma
Per Camera dei Deputati, avvocato Vittorio Manes per procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avvocati, procuratore Francesco, Lo voi sostituto, procuratore Giulia Guccione, sostituto, procuratore Barbara Trotta.
Buongiorno, avvocato.
Il giudizio dei due relatori inizia il vicepresidente, Viganò, prego, grazie Presidente, la Camera dei deputati ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Nei confronti del collegio per i reati ministeriali, il presso il Tribunale di Roma e nei confronti della Procura della Repubblica, perché lo stress presso lo stesso Tribunale?
La ricorrente espone in punto di fatto circostanze che possono essere così riassunte in seguito alla nota vicenda concernente l’arresto, la liberazione e la successiva espulsione e rimpatrio di Osama, Al Masri, svoltasi complessivamente tra il 19 e il 21 gennaio del 25.
È stato avviato, su iniziativa della Procura della Repubblica di Roma, in seguito alla denuncia di un privato, un procedimento penale nei confronti del ministro della giustizia, onorevole Nordio, del Ministro dell’Interno dottor Piantedosi e del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, il dottor mantovano che correlazione in data primo genn in relax correlazione in data 1 agosto 2025, il collegio per i reati ministeriali in esito alle indagini effettuate, ha chiesto alla Camera l’autorizzazione a procedere nei loro confronti per i reati di rifiuto d’atti d’ufficio e favoreggiamento personale e con riferimento soltanto ai ministri dell’Interno e al sottosegretario alla presidenza di peculato, richiesta poi respinta dalla Camera con conseguente archiviazione del procedimento da parte del collegio
Contestualmente.
Alla relazione finale, però, il collegio per i reati ministeriali ha trasmesso gli atti alla Procura, ipotizzando a carico della dottoressa Giusi Bartolozzi, all’epoca capo di gabinetto del ministro Nordio, il reato di Fars di false dichiarazioni al pubblico ministero.
In relazione a quanto lei dichiarato al Collegio durante le indagini ipotesi di reato per la quale la stessa dottoressa Bertolotti sia stata poi iscritta nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica di Roma, la Camera ha deliberato il 14 aprile di quest’anno di proporre il conflitto di attribuzione innanzi a questa corte.
La Camera ricorrente articolo due motivi di ricorso, formulando due distinte conclusioni, il rapporto a ciascun motivo, col primo motivo la ricorrente si duole che tanto alla Procura quanto il collegio per i reati ministeriali abbiano omesso di individuare la dottoressa Bartolozzi, quale concorrente né i reati ipotizzati a carico del ministro della Giustizia e in tal modo l’abbiano sottratta alla speciale procedura di autorizzazione a procedere fondata sull’articolo 96 Costituzione e poi,
Dettagliata dalla legge 1 del de della legge costituzionale, 1 del 98 e dalla legge 219 dell’89 dell’89, entrambe le leggi scusate.
Il concorso sarebbe in particolare dimostrato secondo la ricorrente.
Dalle dichiarazioni dei funzionari del ministero di cui dà conto la relazione conclusiva del collegio che indicavano, in particolare la dottoressa Bartolozzi, come l’alter-ego del ministro.
E riferivano della sua intenzione, più volte manifestata, di accentrare al gabinetto la gestione della complessiva vicenda e riferivano altresì della sua costante presenza alle riunioni in cui la questione era stata discussa.
La, il ruolo ed il le, l’efficacia concorsuale della condotta complessiva della dottoressa Bartolozzi sarebbe anche sì, sarebbe altresì dimostrata dalla specificità del ruolo del capo di gabinetto, che opererebbe in effetti nel nostro ordinamento come una sorta di longa manus del ministro coadiuvando nell’azione ora l’omessa qualificazione della dottoressa Bartolozzi quale concorrente nel reato. Avrebbe altresì permesso al Collegio di sentire la stessa quale mi era persona informata sui fatti e in quanto tale tenuta ha l’obbligo di rendere dichiarazioni veritiere, ipotizzando poi nei suoi confronti il reato di false dichiarazioni, ciò che non sarebbe stato possibile, ove la dottoressa Bartolozzi fosse stata sin dall’inizio considerata come persona sottoposta a indagini per gli stessi reati contestati al ministro in quanto concorrente
La ricorrente chiede dunque, in relazione a questo primo motivo, che questa corsa statu Isca cito letteralmente che il collegio per i reati ministeriali e la procura erano a conoscenza di elementi presenti sin dall’inizio e comunque confermati nel corso delle indagini.
Tali da imporre di considerare la dottoressa Giusi Bartolozzi quale concorrente nei reati del ministro della Giustizia Nordio.
E che pertanto la richiesta di autorizzazione a procedere avrebbe dovuto essere estesa anche alla sua figura, in ogni caso proseguono queste conclusioni fatta la valutazione di non ministra regalità della condotta
Si sarebbe dovuto comunicare alla Camera l’esito di tale valutazione al fine di permettere alla Camera stessa di garantire la tutela delle sue attribuzioni costituzionali, se comprendo bene, dunque, ma chiederei alla difesa di verificare la correttezza di questa parafrasi, questa prima domanda si articola in effetti in due corni fra loro logicamente alternativi.
In base al primo corno, la Camera avrebbe dovuto configurare la condotta della dottoressa Bartolozzi quale concorrente nei reati contestati al ministro Nordio e quindi nel rifiuto di atti di ufficio e favoreggiamento personale, e conseguentemente avrebbe dovuto estendere anche alla stessa dottoressa Bartolozzi la richiesta di autorizzazione a procedere ovvero ed è il secondo corno nell’ipotesi in cui il Collegio avesse comunque ritenuto che la stessa non fosse concorrente nei reati in questione cioè nei reati contestati al ministro Nordio avrebbe dovunque avrebbe dovuto comunque comunicare.
Alla Camera questa valutazione, sì da permettere alla Camera stessa la tutela delle sue attribuzioni costituzionali.
Col secondo motivo, espressamente presentato in termini di alternatività rispetto al precedente la ricorrente sposta invece l’attenzione sull’ipotesi di di reato, che è stata in effetti contestata alla dottoressa Bartolozzi e cioè le false dichiarazioni di cui all’articolo 371 bis del codice penale.
Secondo la ricorrente, anche questo reato ha vinto da vincolo teleologico rispetto ai reati contestati al ministro, dunque anch’esso connesso.
Ai sensi dell’articolo 12, lettera c, del Codice di procedura penale avrebbe dovuto considerarsi pur essa soggetto alla speciale disciplina fondata sull’articolo 96 e dunque avrebbe dovuto essere oggetto di richiesta di autorizzazione a procedere, ancorché commesso da soggetto sprovvisto della qualifica ministeriale.
Per quanto infatti si la legge costituzionale 1 del 1989 sia la legge 219 dell’89 menzionino espressamente soltanto il concorrente nel reato ministeriale, la ratio di queste discipline si estenderebbe anche a reati che, in ragione di una connessione funzionale con il reato ministeriale, egualmente porrebbero a repentaglio la funzione del ministro e l’attività di governo a questo risultato auspicato si potrebbe pervenire secondo la ricorrente, già in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina.
In caso contrario, la ricorrente e sollecita questa Corte a sollevare innanzi a sé questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge 219 dell’89, nella parte in cui non prevede, oltre al caso relativo a un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro anche quello di più reati in connessione funzionale con quello ministeriale per contrasto con gli articoli 96 70 72 94 95 105 e 3 Costituzione.
Sul punto la ricorrente conclude quindi chiedendo che questa Corte ritenga applicabile anche al reato, all’ipotesi di di reato di cui all’articolo 371 bis, attribuito alla dottoressa Giusi Bartolozzi, la disciplina dettata dalla legge costituzionale 1 dell’80 dell’89 e pertanto di Chiari che anche rispetto a questa ipotesi di reato la Procura avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Collegio affinché attivasse la procedura speciale il collegio avrebbe dovuto richiedere alla Camera la corrispondente autorizzazione a procedere.
In prossimità di questa udienza alla ricorrente ha depositato una memoria integrativa con la quale ha insistito sulle rassegnati a conclusioni, replicando alle argomentazioni contenute nell’atto di costituzione della procura, di cui darà conto ora il collega Vicepresidente Antonini, la presenza del difensore medesime, peraltro del da ripercorrere analiticamente queste repliche che potranno essere meglio illustrata in sede di discussione orale. Quindi per la illustrazione della posizione della procura si dice, ma intanto la procura innanzitutto eccepisce l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui contesta la mancata iscrizione della dottoressa Bartolozzi quale concorrente nei reati commessi dei ministri, perché si chiederebbe a questa Corte di controllare la valutazione tecnica effettuata dal Pubblico Ministero sugli indizi di reato ad avviso della Procura? Non essendo il potere di ordinare, l’iscrizione è previsto dalle norme della Costituzione o di pari rango. Il conflitto di attribuzione si risolverebbe in uno strumento atipico, di impugnazione diretto, contratti giurisdizionali. E perciò inammissibile in ogni caso la denunciata lesione della prerogativa parlamentare sarebbe insussistente, perché l’articolo 335 del codice di procedura penale individua quali titolare del potere dovere di iscrizione nel registro delle notizie di reato in via esclusiva il Pubblico Ministero, anche nel procedimento speciali accertamento dei reati ministeriali. In mancanza di deroghe, il potere di prima iscrizione spetterebbe quindi all’ufficio del pubblico ministero indicato dall’articolo 6 della legge costituzionale. 1 dell’89 e il controllo giurisdizionale sulla correttezza delle iscrizioni al Tribunale dei ministri e in caso di esercizio dell’azione penale al giudice del dibattimento, soprattutto non essendo attribuite alle Camere un potere di vaglio in ordine all’iscrizione nel registro delle notizie di reato. Questo sarebbe rimesso interamente al controllo giurisdizionale. Ciò porta la Procura a ritenere che la pendenza della Camera esorbita dall’ordinamento giuridico e anche dei principi espressi dalle sentenze di questa corte. 87 88 del 2012 che consentono, a determinate condizioni, il vaglio incidentale sulla qualificazione costituzionale del fatto. D’altro canto, l’ipotesi del concorso delle strane US nel reato ministeriale sarebbe stato escluso dal collegio per i reati ministeriali, organo comp costituzionalmente deputato a compiere tale vaglio, e l’iscrizione a carico della dottoressa Giusi Bartolozzi per il reato di cui all’articolo 371 bis del codice penale sarebbe stata ordinata con una motivazione attenta e condivisa nel merito, escludendo la sussistenza di indizi correità a carico della stessa, il cui accertamento si poneva quale prius logico rispetto all’iscrizione, anzidetta
In altri termini, dalle ipotesi di deroga ammessa di questa Corte nella sentenza numero 87 del 2012 mancherebbero sia l’elemento oggettivo, in quanto nella specie si chiederebbe una verifica sulla corretta qualificazione costituzionale da dare a un fatto non iscritto nel registro delle notizie di reato. Sia l’elemento soggettivo, essendomi evidente che erano indicasse protestati, sarebbe qui riferita a un reato ipotizzato a carico di un soggetto privo della qualifica di ministro e come un conto logicamente e cronologicamente diverso da quello a suo tempo contestata ai ministri. Per le ragioni indicate. Sarebbe anche fuorviante il richiamo diretta lamentare l’omessa comunicazione prevista dall’articolo 8 della legge costituzionale numero 1 del 1989 alla disciplina della cosiddetta archiviazione a sistematica, perché questa presuppone che il Tribunale dei ministri sia stato investito dall’accertamento di un reato ministeriale, poi ritenuta mente
Carattere comune per mancanza del nesso di funzionalità, né si potrebbe giungere a riconoscere il controllo parlamentare attraverso la previa riqualificazione dello status processuale della dottoressa Giusi Bartolozzi, in senso dettagliato di indagato sostanziale nel procedimento penale per il reato ministeriale e successivo indiretto riconoscimento del crisma della ministeriali Rita al fatto oggetto di accertamento nel procedimento per il reato di cui all’articolo 371 bis del codice penale.
Se così fosse intesa, la richiesta della ricorrente comporterebbe questa Corte, si sostituisca al giudice penale con pieni, in via incidentale, un vaglio tipicamente di merito, che presuppone la conoscenza approfondita di tutti gli atti di indagini e della relativa scansione temporale.
Inoltre, secondo la Procura, la circostanza che all’ex capo di gabinetto sia stato contestato un fatto diverso da quello ministeriale non pregiudicherebbe le prerogative parlamentari, infatti, se nel processo per il reato di false informazioni al pubblico ministero il giudice ravvisasse indizi relativi al concorso dell’imputata nel reato ministeriale dovrebbe pronunciare la sentenza di assoluzione per il reato contestato e restituire gli atti al Pubblico Ministero affinché proceda all’iscrizione nel registro delle notizie di reato la stessa in qualità di concorrente,
A quel punto la Camera deputati verrebbe interessata se il collegio per i reati ministeriali dovrebbe determinasse per l’esercizio dell’azione penale nei confronti dell’ex capo di gabinetto alla Procura in sede esistente, approfondisce poi le ragioni per le quali dagli atti dell’istruttoria non vi sarebbero indizi nel del concorso della dottoressa.
Sam Bartolozzi nei reati commessi dal ministro Nordio, diversamente da quanto affermato dalla Camera dei Deputati, peraltro il Procuratore della Repubblica, riconoscendo di avere egli stesso sollecitato il Tribunale dei ministri a valutare la responsabilità della dottoressa Bartolozzi, alternativamente per il concorso nei reati attribuiti ai ministri o per la falsità delle sue dichiarazioni puntualizza che quel collegio avrebbe comunque valutato tale aspetto giungendo alla seconda conclusione ossia la responsabilità della stessa per l’articolo 371 bis del codice penale.
Passando a esaminare il secondo motivo di ricorso alla resistente, sottolinea che, alla luce del tenore letterale dell’articolo 4, comma 2, della legge numero 219 del 1989, lo spostamento della competenza in capo al Tribunale dei ministri per un delitto connesse a quello ministeriale sarebbe possibile solo in caso di concorso di persone in quest’ultimo reato e non anche per i casi di connessione fra i reati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b o c del Codice di procedura penale e,
Quindi, da ultimo, la procura eccepisce l’inammissibilità e comunque noi non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 2, della legge numero 219 del 1989 nei termini avanzati della Camera dei Deputati, in particolare alla sua lista da questioni di legittimità costituzionale sarebbe radicalmente infondata giacché richiamato articolo 4 darebbe attuazione alle disposizioni degli articoli 5 e 11 della legge costituzionale numero 1 dell’89 che riserverebbero espressamente la disciplina dei reati ministeriali esclusivamente a chi veste la carica ministeriale o a coloro che abbiano agito in concorso con i predetti nella commissione del fatto, in coerenza con la volontà del legislatore risultante dai lavori preparatori. Questo presidente, allo stato degli atti
Avvocato Manes, prego.
Grazie eccellentissimo, presidente, eccellenze, tutte della corte.
La sollecitazione del giudice relatore del Vicepresidente, professor Viganò, mi consente subito di precisare quali sono, diciamo le domande è che questa difesa ha rivolto con il ricorso alla Corte, noi chiediamo che questa Corte, decidendo sul conflitto di attribuzione di Chiari, anzitutto in via principale che non spettava al collegio per i reati ministeriali omettere di inoltrare per il tramite della Procura della Repubblica,
Di Roma, richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera, anche con riferimento alla condotta tenuta dal capo di gabinetto del ministero della Giustizia, dottoressa Bartolozzi, essendo tale condotta apprezzabile prima facie come contributo concorsuale nei reati ministeriali contestati nella vicenda in oggetto, avendo la dottoressa Bartolozzi come ci è stato ricordato partecipato in prima persona tutte le fasi valutative e decisionali,
Della vicenda che ci occupa, per le quali appunto è stata richiesta l’autorizzazione e poi concessa negata scusate dalla Camera dei deputati e che non spettava in ogni caso al collegio omettere di comunicare alla Camera l’esito della valutazione in ordine alla natura concorsuale o meno della condotta tenuta dalla dottoressa Bartolozzi al fine appunto di consentire alla Camera dei deputati di garantire la tutela delle sue prerogative costituzionali. Questa è la prima richiesta che rivolgiamo a questo eccellentissimo collegio. In subordine, chiediamo a codesta eccellentissima Corte di dichiarare che non spettava alla Procura della Repubblica di Roma e dal Collegio per i ministri omettere di inoltrare richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera dei deputati, anche con riferimento alla condotta successivamente tenuta
Dal capo di gabinetto, cioè dalla dottoressa Bartolozzi in data 31 marzo 2025, nell’occasione in cui la stessa viene assunta a sommarie informazioni testimoniali e poi ritenuta rilevante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 371 del codice penale, essendo il predetto reato connesso ha vinto da un nesso di connessione teleologica con il reato ministeriale appunto attratto alla guarentigia dell’articolo 96,
E ciò sulla base di una interpretazione conforme che abbiamo prospettato all’attenzione di questa corte dell’articolo 4, comma secondo, solo in ulteriore subordine chiediamo a questa Corte, ove appunto ritenesse che l’interpretazione restrittiva dell’articolo 4, comma secondo della legge 219,
Debba considerarsi diritto vivente in forza di una giurisprudenza della Cassazione che è stata evocata anche nel parere reso il 7 luglio 2025 dal procuratore della Repubblica di Roma, ove ritenesse che questo diritto vivente si sia consolidato di sollevare, diciamo avanti a sé la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma secondo, nella parte in cui limiterebbe la possibilità, comunque di seguire la procedura speciale dell’autorizzazione a procedere solo per il concorrente per il coimputato laico che concorrono il reato e non anche per chi realizza un reato connesso ai sensi dell’articolo 12, lettera c, del Codice di procedura penale. Nella specifica ipotesi, che riguarda il caso di specie in cui quel reato si riferisce, diciamo ha ad oggetto la medesima vicenda che ha interessato il ministro e consentirebbe quindi di aggirare
Il ruolo dell’autorizzazione a procedere, consentendo di spingere l’accertamento penale su un ministro che ha realizzato una condotta nell’esercizio delle proprie funzioni, proprio dove la procedura speciale vorrebbe negare questi sono i quesiti credo e spero che siano stati precisati nei termini richiesti dal giudice relatore solo un accenno a un profilo.
Preliminare, replicando anche alle diciamo.
Argomentazioni della memoria della Procura della Repubblica di Roma. In via preliminare, riteniamo che vada affermata definitivamente l’ammissibilità del conflitto che questa Corte ha già ritenuto con l’ordinanza numero 122 del 2026, non essendovi dubbi, a nostro sommesso avviso, circa la legittimazione a sollevare conflitto da parte della Camera dei due deputati ai fini al fine di difendere le attribuzioni alla stessa spettante ai sensi dell’articolo 96 ed il fatto che il ricorso abbia ad oggetto atti tipici del potere giudiziario non ne mina, a nostro avviso, nel caso di specie, l’ammissibilità. È vero infatti che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato, a questo proposito, che il conflitto non può degenerare a pena di inammissibilità in strumento atipico, di impugnazione
Diretto contro atti giurisdizionali e che non è compito della giustizia costituzionale stabilire i corretti criteri interpretativi o applicativi delle regole processuali, ma è vero anche che tale principio non è invocabile, dice la giurisprudenza di questa Corte nelle ipotesi in cui venga posta in discussione non già la fedele applicazione della legge da parte dell’autorità giudiziaria,
Ma l’assunzione da parte di quest’ultima, ma di una decisione estranea all’ambito oggettivo della giurisdizione di cui il magistrato è titolare comunque idonea e questo è il punto a menomare l’altrui attribuzione costituzionale, è proprio quanto accaduto nel caso di specie, ad avviso sommesso di questa difesa.
Dove la condotta tenuta dalla dottoressa Bartolozzi per i contrassegni costitutivi e i connotati tipizzati che presentava avrebbe dovuto essere oggetto ictu oculi, per così dire, di una qualificazione tale da instradare la secondo la speciale procedura dell’autorizzazione a procedere, e così non è stato quindi quello che noi chiediamo a questa Corte e lo voglio dire in premessa, Presidente non è assolutamente, diciamo, una qualificazione giuridica alternative e sostitutiva rispetto a quella rimessa, certamente in prima battuta,
All’autorità giudiziaria, inquirente nel nostro caso il collegio dei ministri è semplicemente la possibilità di verificare, di sindacare nei termini, per gli effetti e con i limiti stabiliti dal conflitto di attribuzione, se quella qualificazione giuridica abbia in qualche modo menomato innescato un procedimento che risulta capace di menomare le attribuzioni della Camera.
E naturalmente questa nostra considerazione parte da una, diciamo.
Semplice delibazione, constatazione del ruolo svolto dalla dottoressa Bartolozzi nella vicenda di cui appunto oggi questa Corte è chiamata ad occuparsi, è stato rammentato dal giudice relatore dal vicepresidente Viganò il ruolo protagonistico che il capo di gabinetto ha nella architettura, diciamo istituzionale, ma il ruolo assolutamente protagonistico che la dottoressa Bartolozzi ha sempre avuto nell’incarnare la funzione che le è stata assegnata ruolo confermato da tutte le i soggetti sentiti a sommarie informazioni,
Testimoniali, penso per esempio alle sommarie informazioni testimoniali del direttore del DAG, il dottor Birritteri, quando dice sono testuali parole, quando scrive il capo di gabinetto è come se scrivesse il ministro, penso alle dichiarazioni della dottoressa Lucchini che dirigeva l’ufficio 1 del DAG, quello degli affari internazionali di cooperazione giudiziaria quando dice che,
L’ufficio uno non esprimeva alcuna valutazione, ma offrire un supporto tecnico per l’inquadramento della questione, per la preparazione degli atti che poi venivano sottoposti per le valutazioni del gabinetto e del ministro del gabinetto del ministro penso alle dichiarazioni della dottoressa Guerra, che ha rammentato gli inviti reiterati da parte della dottoressa,
Bartolozzi a non fare menzione a nessuno della richiesta pervenuta dalla Corte penale internazionale e ad utilizzare sempre meccanismi assolutamente capaci di garantire la massima riservatezza, ma penso soprattutto alle partecipazioni costanti del capo di gabinetto alle riunioni del 19 del 20 e del 21 gennaio, quando fu assunta in qualche modo la decisione che poi verrà considerata una
Inerzia, colpevole dolosa da parte del ministro nel dare esecuzione alle richieste rivolte dalla Corte internazionale ora, se noi incrociamo questi dati con quanto previsto, diciamo così in materia di concorso di persone dalla giurisprudenza assolutamente.
Prevalente, dominante, e cioè che il contributo concorsuale penalmente rilevante non necessita la realizzazione di un contributo causale che abbia un’efficacia causale alla realizzazione del reato, ma si accontenta anche di un contributo meramente agevolatori o e persino di un contributo idoneo anche solo a rafforzare l’altrui proposito criminoso
E se misuriamo, diciamo questi dati con quanto richiesto dall’articolo 335 del codice penale per l’iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato a carico di una singola persona, dove ci si limita ad evocare semplici indizi rispetto a un accertamento che sarà poi compiuto nella sede di merito
E credo che sia chiaro qual è il punto cruciale che abbiamo portato all’attenzione della Corte, che non è quello della legalità penale mai della è quello della legalità, dell’esercizio, dell’azione penale, dell’azione penale o della scelta di in azione penale. È quello che questa Corte, nella sentenza 58 di quest’anno, ha richiesto che il pubblico ministero conduca sempre Without Fear and favour. Sto usando le parole della vostra giurisprudenza, cioè non si presti mai ad una discrezionalità che possa poi tracimare nell’arbitrio
Ora, vedete, è quello del mi permetto di sottolineare questo dato, quello del controllo sul corretto esercizio dell’azione penale è una zona cruciale per l’ordinamento e non può essere trasformata in una zona franca sottratta ad istituti di controllo superiori, tutta l’evoluzione recente del sistema del sistema del codice di rito della legge penale e processuale va nel senso di ispessire maggiori controlli sul corretto esercizio dell’azione penale penso alla riforma dell’articolo 335,
Comma 1 bis del codice di procedura penale, penso ai poteri assegnati al giudice per le indagini preliminari di verifiche in ordine alla corretta iscrizione alla sua corretta datazione, consentendogli anche di retrodatare la penso ai poteri di controllo offerti al gup proprio in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto e alla possibilità di modificare sino,
Alla fase dell’udienza per il sin dalla fase dell’udienza preliminare, una qualificazione giuridica sbagliata,
Ora, se questo controllo è consentito in queste forme, così penetranti al?
Il giudice per le indagini preliminari al gup noi riteniamo che non possa essere certo sottratto all’apprezzamento di questa corte, soprattutto quando da questa qualificazione giuridico penale e dalla verifica in ordine alla corretta qualificazione giuridico penale dipenda e sia strumentale all’attivazione della guarentigia.
Ossia A di cui stiamo parlando, sia anche quando da questa corretta qualificazione giuridica dipende l’attivazione o meno della speciale procedura disciplinata dalla legge costituzionale numero 1 del 1989 dalla legge 219 immediatamente successiva e quindi qui siamo al cuore della fase dell’autorizzazione, a procedere.
Del tutto autonoma, per usare le parole della sentenza 87 del 2012 rispetto alla finalità di accertamento della responsabilità penale rimesso all’autorità giudiziaria.
È una zona d’ombra molto pericolosa, quella della verifica dei presupposti che consentono l’iscrizione o meno nel registro degli indagati può avere effetti dirompenti, lo sappiamo bene, De strumenti sulla vita dei soggetti, ma qui la verifica che si richiede alla Corte è solo e tutta limitata nella prospettiva del conflitto di attribuzione perché la vera attribuito una determinata qualificazione giuridica a un frammento di condotta indiziario ha comportato seguire un binario e scartarne un altro.
Ora, ripercorrendo la giurisprudenza della Corte.
Ci si imbatte in alcune decisioni che riteniamo, diciamo, traccianti per la evoluzione della vostra giurisprudenza, anzitutto la sentenza 219 del 2009 e poi la sentenza 87 del 2012, segnalo solo un passaggio che credo crediamo con forti, diciamo così la lettura che abbiamo sottoposto all’attenzione della Corte oggi la sentenza 241 del 2009 ricorda e sottolinea che all’organo parlamentare non può essere sottratta una propria autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria, ma questo passaggio è ulteriormente specificato nel paragrafo 5 3 della sentenza 87 del 2012
Quando si dice che la valutazione parlamentare sulla natura del reato attribuito al presidente del consiglio dei ministri, ovvero ad un ministro, si colloca esattamente lungo la linea di confine che questa Corte ha costantemente tracciato tra i conflitti di attribuzione ove si eserciti una vindicatio potestatis entro questi limiti dice quella sentenza, va riconosciuto che il ramo di Parlamento del Parlamento competente ai sensi dell’articolo 96, possa esprimere una propria valutazione sulla natura del fatto contestato il presidente del Consiglio dei ministri al Ministro, purché essa si colloca all’interno della procedura per reato ministeriale attivata dall’autorità giudiziaria, ossia strumentale ossia strumentale.
A rivendicare che detta procedura sia stata seguita esattamente il nostro caso, dove una diversa qualificazione giuridica.
Lamentata appunto dalla parte ricorrente era strumentale ad attivare una procedura che poi non è stata eseguita e la verifica, naturalmente viene consentita anche alla luce di questa giurisprudenza attraverso lo strumento tipico del ricorso.
Per conflitto di attribuzione.
C’è un altro passaggio e ho chiuso con le citazioni sempre di quella decisione dove si dice che, per la stessa ragione, la via del conflitto, nei limiti appena specificati, aperta, anche nel caso distinto dal primo in cui il reato attribuito al membro del Governo sia stato fin dall’origine reputato privo di carattere ministeriale cioè anche nell’ipotesi in cui il collegio dei ministri abbia sin dall’origine ritenuto una certa condotta priva del carattere ministeriale o una certa condotta priva del carattere di contributo concorsuale mente rilevante nel reato ministeriale è aperta la strada del conflitto per verificare effettivamente se quella scelta qualificatorio sia corretta o invece sia stata arbitrario.
Anche perché, nel caso concreto e mi avvio rapidamente alla seconda questione, le conseguenze di questa scelta qualificatorio operata dal collegio dei ministri sono state particolarmente importanti, la prima conseguenza è stata, appunto, che non è stata attivata la procedura e la guarentigia sottesa all’articolo 96 della Costituzione, la seconda conseguenza è che no, non è stata neanche notificata alla Camera di appartenenza della scelta qualificatorio operata ne è venuta a conoscenza solo, diciamo quasi casualmente e poi ha attivato in omaggio al principio di leale collaborazione un’interlocuzione che le ha consentito di apprendere elementi ulteriori sulla cui base su cui si è determinata a sollevare il conflitto di attribuzione.
Ma le conseguenze sono state molto importanti anche per la stessa indagata.
Perché il non averla è riconosciuto questa qualifica anche solo prima facie sommaria iscritto nel registro degli indagati come ipotetico concorrente nel reato ha determinato la possibilità di essere sentita come teste puro a sommarie informazioni testimoniali senza le guarentigie che avrebbe dovuto meritare, diciamo chi fosse un coindagato e senza il divieto stabilito dall’articolo 197 del codice di procedura penale che impedisce al coimputato di essere sentito come teste.
E di essere sentita a sommarie informazioni testimoniali, senza potersi avvalere, per esempio, della facoltà di non rispondere e in quella sede interrogata sulle medesime vicende che attengono al grado di partecipazione del ministro Nordio al grado di consapevolezza del ministro Nordio in ordine alle vicende del 1920 21 gennaio alla diciamo vicenda Al Masri sugli stessi fatti oggetto dell’Aou della negata autorizzazione a procedere per il meglio per il ministro Nordio, la dottoressa Bartolozzi, si ritiene che abbia propalato dichiarazioni affermazioni mendaci quindi l’autorizzazione a procedere negata per il ministro Nordio.
Uscita dalla porta rientrerebbe Ricon, sentirebbe un accertamento così penetrante sulle medesime condotte, per il tramite di altra e diversa fattispecie del tutto inerente al medesimo nucleo fattuale.
Ora noi riteniamo che questa sia la prima scelta sindacare, abbiamo però devoluto, in subordine, alla Corte, una secondo problema, che appunto quello che ritiene comunque nella denegata, ipotesi in cui appunto si volesse ritenere di confermare in qualche modo di non sindacare la qualificazione giuridica del fatto la qualificazione giuridica apro e chiudo una parentesi che lo stesso procuratore di Roma, nel parere reso al collegio ministeriale il 7 luglio 2025, prospetta dicendo valuti il Collegio se la condotta tenuta dalla dottoressa Bortolazzi Bartolozzi sia declinabile in chiave concorsuale o meno. Quindi, come dire, c’era una ben più che un’impressione in ordine alla fondatezza di quanto cerchiamo di sostenere
Ma nella un’ipotesi subordinata, riteniamo che debba essere data una soluzione che passi attraverso l’interpretazione conforme dell’articolo 4, comma secondo, della legge 219, superando quel limite previsto per le sole ipotesi di concorso, o meglio quell’estensione del regime dell’autorizzazione a procedere limitata alle sole ipotesi di concorso e attraverso questa lettura costituzionalmente conforme consentire che l’autorizzazione prevedere imporre che il regime, la speciale procedura che conduce all’autorizzazione a procedere sia attivata anche per le ipotesi di connessione teleologica di cui all’articolo 12, lettera c del Codice di procedura penale, ovverosia quando un reato è stato commesso per eseguirne.
O per occultarne un altro, proprio per consentire di garantire quelle stesse, diciamo valori, interessi che la procedura, la speciale procedura intende preservare, altrimenti ne sarebbe fatalmente aggirata.
In questa prospettiva e chiudo, Presidente?
Noi riteniamo che nella trama.
Della sistematica della giustizia politica offerta dalla legge dell’articolo 96 offerta dalla legge 1 del e dalla legge 219, sia possibile veicolare questa lettura adeguatrice, ma qualora questa Corte ritenga che la lettura di queste norme derogatorie debba essere vinta ad un criterio di stretta interpretazione, chiediamo appunto che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale e che sia dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 4, comma secondo, nella parte in cui appunto limita al solo concorso e non alle ipotesi di connessione teleologica, la estensione l’attivazione della speciale procedura dell’autorizzazione a procedere
Per il resto, ci riportiamo alle conclusioni per come specificate in esordio di questa breve discussione e vi ringrazio domanda.
Nessuna sarà deciso, Herr arrivederci, avvocato, l’udienza è tolta.
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