tutti i divieti e le sanzioni


Granchi o meduse nei secchielli, asporto di conchiglie o sabbia, getto di rifiuti, falò, merce contraffatta, massaggi, tuffi vietati, camping: ecco i divieti e cosa rischia chi trasgredisce, dalle multe alle denunce.

Con l’arrivo dell’estate e della stagione balneare, è bene sapere cosa non si può fare in spiaggia: in questa guida pratica ti spieghiamo tutti i divieti e le sanzioni previste per chi li trasgredisce, dalle multe alle denunce penali.

La spiaggia è uno spazio destinato alla libera fruizione, ma questo non significa che vi si possa fare qualsiasi cosa. Alcuni comportamenti sono vietati direttamente dalla legge nazionale e possono comportare multe molto elevate o perfino una denuncia penale. Altri, invece, sono disciplinati dalle ordinanze balneari emanate da Regioni, Comuni e Capitanerie di porto.

Le regole, quindi, non sono identiche in tutte le località. Prima di accendere un fuoco, portare il cane sull’arenile, fare il bagno di notte o montare una tenda è sempre opportuno leggere i cartelli presenti all’ingresso della spiaggia e consultare l’ordinanza balneare locale, che deve essere esposta anche presso gli stabilimenti. Le ordinanze possono stabilire divieti, fasce orarie e zone riservate, aggiungendo ulteriori prescrizioni rispetto alle norme nazionali.

Vediamo quali sono i comportamenti più diffusi che possono trasformare una giornata (o serata) al mare in una multa o, nei casi più gravi, in un procedimento penale.

Catturare granchi, stelle marine e piccoli pesci

Uno dei comportamenti più frequenti, soprattutto tra i bambini, consiste nel raccogliere granchi, piccoli pesci, stelle marine, meduse o altri animali e lasciarli per ore dentro un secchiello, magari con poca acqua e sotto il sole.

La cattura momentanea di un animale marino non costituisce automaticamente reato. La situazione cambia, però, quando l’animale viene mantenuto in condizioni incompatibili con la sua natura, lasciato esposto a temperature elevate, privato dell’ossigenazione necessaria o sottoposto a sofferenze evitabili.

A seconda della gravità del fatto possono trovare applicazione:

  • l’articolo 727 del Codice penale, che punisce chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze;
  • l’articolo 544-ter del Codice penale, sul maltrattamento di animali, quando vengono provocate lesioni oppure l’animale viene sottoposto, senza necessità, a sevizie o comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche;
  • l’articolo 544-bis, se dalla condotta deriva intenzionalmente o senza necessità la morte dell’animale.

Dopo la riforma entrata in vigore il 1° luglio 2025 (legge Brambilla), il maltrattamento è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La detenzione in condizioni incompatibili può comportare l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Se l’animale muore, le conseguenze possono diventare ancora più severe.

Occorre quindi insegnare ai bambini a osservare gli animali senza trasformarli in giocattoli. Anche quando non ricorrono gli estremi del reato, la raccolta di organismi marini può essere vietata dalle ordinanze locali, dai regolamenti delle aree marine protette o dalle norme poste a tutela di determinate specie.

Accendere falò, barbecue o fuochi d’artificio

Non esiste un diritto generale ad accendere un falò sulla spiaggia. La possibilità di farlo dipende dalle ordinanze regionali e comunali e dalle eventuali autorizzazioni dell’autorità competente.

Nella maggior parte delle località balneari è vietato accendere – senza le autorizzazioni previste e il rispetto delle relative prescrizioni – falò, barbecue, fornelli e stufe da campeggio, fuochi d’artificio, lanterne volanti o altri dispositivi con fiamma libera.

La violazione comporta normalmente una sanzione amministrativa prevista dall’ordinanza locale. Le conseguenze diventano penali se il fuoco si propaga alle dune, alla macchia mediterranea o alla vegetazione circostante. In questo caso possono configurarsi i reati di incendio o incendio boschivo, anche colposo, oltre all’obbligo di risarcire i danni provocati.

Non basta quindi, adottare precauzioni comuni, come scavare una buca nella sabbia o tenere vicino al fuoco una bottiglia d’acqua: per organizzare un falò in spiaggia occorre verificare che sia espressamente consentito e, quando richiesto, ottenere preventivamente l’autorizzazione.

Portare via sabbia, ciottoli e conchiglie

Sabbia, pietre, ciottoli e conchiglie non sono souvenir liberamente disponibili. Fanno parte dell’ecosistema costiero e la loro asportazione, ripetuta da migliaia di turisti, può impoverire progressivamente le spiagge.

La disciplina di protezione non è uniforme in tutta Italia. Il divieto di asportare questi materiali presenti in spiaggia può derivare dalla normativa regionale, o dall’ordinanza balneare, o dai regolamenti delle aree marine protette o dalle disposizioni poste a tutela del demanio marittimo o di particolari habitat.

Il caso più noto è quello della Sardegna. L’articolo 40 della legge regionale numero 16 del 2017 vieta, in mancanza di autorizzazione, di asportare, detenere o vendere anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi e conchiglie provenienti dal litorale o dal mare. La sanzione amministrativa va da 500 a 3.000 euro. Il divieto è espressamente richiamato anche nell’ordinanza balneare regionale del 2026.

In altre località occorre controllare la disciplina specifica. Particolare attenzione deve essere prestata nelle riserve naturali e nelle aree marine protette, dove anche la raccolta di una conchiglia vuota, di un pezzo di corallo o di materiale vegetale può essere vietata.

Gettare mozziconi di sigaretta sulla sabbia o in mare

Gettare un mozzicone sulla spiaggia, tra gli scogli o direttamente in acqua è espressamente vietato dalla normativa ambientale nazionale.

L’articolo 232-bis del decreto legislativo numero 152 del 2006 (Testo Unico Ambiente) vieta l’abbandono dei rifiuti derivanti da prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. La sanzione prevista per i rifiuti di piccolissime dimensioni va da 30 a 150 euro e, quando si tratta di mozziconi, può essere aumentata fino al doppio, arrivando quindi a 300 euro.

La regola vale anche se il mozzicone viene nascosto sotto la sabbia. Non è necessario che sulla spiaggia sia affisso un apposito cartello, perché il divieto deriva direttamente dalla legge nazionale.

Diverso è il divieto di fumare in spiaggia. Non esiste ancora un divieto nazionale valido su tutti gli arenili, ma diversi Comuni (ad esempio, Riccione) proibiscono il fumo sulla battigia, nelle aree attrezzate o in presenza di bambini.

Abbandonare rifiuti sulla spiaggia

Lasciare sulla sabbia bottiglie, lattine, sacchetti, contenitori per alimenti, pannolini, giocattoli rotti o altri rifiuti può avere conseguenze ben più gravi di una semplice multa per violazione dell’ordinanza balneare.

La legge distingue tra due situazioni.

Per i rifiuti di piccolissime dimensioni, come fazzoletti di carta, scontrini o gomme da masticare, la sanzione amministrativa va da 30 a 150 euro.

Il vero e proprio abbandono o deposito di rifiuti, invece, è oggi un illecito penale. L’articolo 255 del Codice dell’ambiente punisce chi abbandona o deposita rifiuti oppure li immette nelle acque superficiali con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Se si tratta di rifiuti pericolosi, la pena può essere aumentata fino al doppio.

Non si può quindi lasciare il sacchetto accanto a un cestino pieno, confidando che venga raccolto successivamente. Quando i contenitori non sono disponibili o sono già colmi, i rifiuti devono essere portati via.

Le ordinanze balneari ribadiscono normalmente il divieto di abbandonare rifiuti sia a terra sia in mare, anche se chiusi dentro sacchi o buste.

Gettare rifiuti dalla barca

Le stesse regole valgono per chi si trova su una barca, un gommone o un’altra unità da diporto. Gettare sacchetti, bottiglie, stoviglie, residui di cibo o altri materiali in mare può integrare l’immissione illecita di rifiuti nelle acque, punita dall’articolo 255 del Codice dell’ambiente.

Per sostanze come carburanti, oli, acque nere o altri materiali inquinanti possono inoltre applicarsi le più severe disposizioni sulla tutela del mare e sull’inquinamento provocato dalle navi. In proposito, leggi anche: “Gettare rifiuti dalla barca, cosa si rischia.

Comprare borse, occhiali o altri prodotti contraffatti

Non rischia soltanto il venditore abusivo. Anche il turista che acquista consapevolmente o con evidente leggerezza una borsa, un paio di occhiali, un orologio o un capo di abbigliamento contraffatto può essere multato.

La legge punisce l’acquirente finale quando le caratteristiche del prodotto, le condizioni del venditore o il prezzo sono tali da far ragionevolmente ritenere che siano state violate le norme sull’origine dei prodotti o sulla proprietà industriale, cioè sulla tutela del marchio di fabbrica.

La sanzione amministrativa va da 100 a 7.000 euro e il prodotto viene confiscato. È il caso, per esempio, della borsa proposta sulla spiaggia come appartenente a un marchio di lusso a un prezzo manifestamente irrisorio.

Non è necessario che l’acquirente conosca nel dettaglio l’organizzazione che ha prodotto la merce falsa: è sufficiente che le circostanze di fatto rendano evidente o fortemente sospetta la contraffazione.

Farsi fare tatuaggi, piercing o massaggi abusivi

Tatuaggi, piercing e massaggi praticati sulla spiaggia da operatori improvvisati e non autorizzati pongono problemi sia amministrativi sia sanitari.

Tatuaggi e piercing richiedono strumenti sterilizzati, ambienti idonei, corrette procedure igieniche e il rispetto delle disposizioni regionali e sanitarie. Anche i massaggi possono essere soggetti a requisiti professionali, commerciali e igienico-sanitari.

Numerose ordinanze comunali vietano espressamente lo svolgimento sull’arenile di attività non autorizzate come la pratica di tatuaggi, piercing, massaggi, treccine, sabbiature e trattamenti simili.

Chi svolge abusivamente tali servizi rischia sanzioni amministrative, sequestro delle attrezzature e contestazioni relative all’esercizio irregolare dell’attività. L’eventuale multa per il cliente dipende, invece, dal contenuto dell’ordinanza comunale: non esiste una sanzione nazionale unica per chi riceve un massaggio o un tatuaggio sulla spiaggia.

Al di là della multa, il rischio principale riguarda la salute: infezioni, reazioni allergiche, contaminazioni e danni provocati da prodotti o strumenti non controllati.

Fare il bagno di notte

Fare il bagno di notte non è vietato automaticamente su tutte le spiagge italiane. Occorre però sempre verificare  cosa prevede l’ordinanza locale.

Alcuni provvedimenti vietano direttamente la balneazione nelle ore notturne; altri vietano l’accesso alla spiaggia in determinate fasce orarie. A Riccione, per esempio, durante la stagione balneare 2026 l’accesso alla spiaggia è vietato dalle ore 1 alle ore 5, salvo le eccezioni previste per attività e soggetti autorizzati. Altre ordinanze della Guardia costiera possono vietare la balneazione notturna in determinate zone o fasce orarie.

Anche dove non esiste un divieto formale, bisogna considerare che di notte:

  • il servizio di salvataggio normalmente non è attivo;
  • le imbarcazioni possono avere maggiori difficoltà a individuare i bagnanti;
  • correnti, scogli e improvvisi cambiamenti del fondale sono meno visibili;
  • un eventuale soccorso risulta più difficile.

La mancanza del servizio di salvataggio non equivale sempre a un divieto di balneazione, ma deve essere segnalata mediante appositi cartelli.

Fare il bagno nelle zone vietate

Indipendentemente dall’orario, non si può entrare in acqua nelle zone interessate da un’ordinanza di divieto di balneazione.

Il divieto può essere disposto per vari motivi, tra cui:

  • inquinamento o qualità insufficiente delle acque;
  • presenza di scarichi;
  • lavori in corso;
  • rischio di frane;
  • mareggiate o altre situazioni pericolose;
  • vicinanza a porti, moli e approdi;
  • presenza di corridoi destinati alla partenza e all’arrivo delle imbarcazioni;
  • operazioni di soccorso o manifestazioni autorizzate.

Il divieto deve essere segnalato. Ignorare la cartellonistica può comportare la sanzione prevista dall’ordinanza e, soprattutto, mettere seriamente in pericolo il bagnante.

Anche la bandiera rossa deve essere presa sul serio. Il suo significato concreto dipende dall’ordinanza applicabile, ma normalmente segnala condizioni marine e meteo pericolose, inadeguate per una balneazione sicura.

Tuffarsi da moli, scogliere e frangiflutti

Tuffarsi da un molo, da una scogliera artificiale o da un’opera di difesa costiera è spesso espressamente vietato dalle ordinanze della Capitaneria di Porto.

Il divieto riguarda generalmente i moli portuali, le scogliere frangiflutti, le dighe foranee, i pontili e le opere di difesa della costa, nonché altre strutture sulle quali è già vietato transitare o sostare.

Il pericolo non dipende soltanto dall’altezza: sotto la superficie possono trovarsi scogli, blocchi di cemento, ferri, fondali bassi o correnti non visibili dall’alto.

Numerose ordinanze di sicurezza balneare del 2026 – consultabili analiticamente sul sito web della Guardia Costiera – stabiliscono che è sempre vietato tuffarsi da scogliere, moli, frangiflutti e altre opere poste sulla costa.

Chi viola il divieto rischia la sanzione prevista dall’ordinanza. Se dal comportamento deriva un incidente che coinvolge altre persone, possono aggiungersi responsabilità civili e, nei casi più gravi, penali.

Pescare in mezzo ai bagnanti

La pesca dalla spiaggia è normalmente vietata nelle zone e negli orari riservati alla balneazione. Il divieto serve a evitare che ami, lenze, piombi, reti e altre attrezzature possano ferire chi si trova in acqua.

Le fasce orarie variano. L’ordinanza della Sardegna per il 2026, ad esempio, vieta la pesca da terra con qualsiasi attrezzo nelle zone destinate alla balneazione dalle ore 7 alle ore 20.

La pesca può essere consentita di notte o fuori stagione, ma occorre sempre controllare gli orari stabiliti localmente, la distanza dai bagnanti, le regole sulla pesca sportiva, i divieti vigenti nelle aree marine protette e le norme relative a specie, periodi e quantità prelevabili.

Particolari cautele valgono per la pesca subacquea, che deve essere praticata nel rispetto delle distanze e delle segnalazioni previste dalla normativa marittima.

Entrare con barche o moto d’acqua nella zona dei bagnanti

Le aree riservate alla balneazione non possono essere attraversate liberamente da imbarcazioni a motore, moto d’acqua e altri mezzi nautici.

Per raggiungere la riva devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio e atterraggio, procedendo con le modalità e alla velocità stabilite dall’ordinanza.

All’interno dei corridoi è generalmente vietato fare il bagno, sostare o ancorare.

Sono inoltre vietati comportamenti pericolosi con moto d’acqua, tavole a motore, mezzi trainati, kitesurf e windsurf, imbarcazioni a vela o a motore.

La disciplina varia in base alla Capitaneria territorialmente competente. Anche pedalò, canoe e tavole SUP devono essere utilizzati senza mettere in pericolo i bagnanti e rispettando eventuali limiti di distanza e condizioni meteomarine.

Occupare la battigia con ombrelloni e lettini

La fascia immediatamente vicina al mare deve rimanere libera per consentire:

  • il passaggio delle persone;
  • l’ingresso e l’uscita dall’acqua;
  • il transito dei soccorritori;
  • le operazioni di salvataggio.

La larghezza della fascia è stabilita dalle ordinanze locali. Molti provvedimenti prevedono una distanza di cinque metri dalla battigia, ma la misura può essere diversa in base alle caratteristiche della spiaggia.

L’ordinanza sarda del 2026, per esempio, vieta di collocare ombrelloni, sedie, natanti o altre attrezzature nella fascia di cinque metri destinata al libero transito.

Il divieto vale anche negli stabilimenti balneari. Il concessionario non può impedire il libero accesso alla battigia né riservarla esclusivamente ai propri clienti.

Lasciare l’ombrellone sulla spiaggia libera durante la notte

Non è lecito “prenotare” permanentemente un posto sulla spiaggia libera lasciando ombrelloni, sedie, tende o lettini incustoditi durante la notte o nella pausa dopo pranzo.

Numerose ordinanze vietano di occupare l’arenile con attrezzature inutilizzate, soprattutto nelle ore notturne. Gli oggetti possono essere rimossi dagli addetti e trattati come materiali abbandonati, secondo le procedure previste localmente.

La spiaggia libera, infatti, deve rimanere utilizzabile da tutti e non può essere trasformata in uno spazio stabilmente riservato mediante l’occupazione anticipata del suolo.

Campeggiare o dormire in tenda

Montare una tenda da campeggio e trascorrere la notte sulla spiaggia è generalmente vietato, salvo che ci si trovi in un’area espressamente attrezzata e autorizzata.

Le ordinanze locali possono vietare strutture e attrezzature, come tende da camping, gazebo di grandi dimensioni, roulotte e camper sull’arenile, accampamenti e installazioni stabili.

Una piccola tenda parasole utilizzata durante il giorno non è necessariamente equiparata a una tenda da campeggio. Anche in questo caso, però, possono essere previsti limiti di dimensione e di distanza dalla battigia.

Giocare a pallone dove si possono colpire altre persone

Giocare a pallone, a racchettoni, a bocce o a pallavolo non è vietato in assoluto. Diventa però illecito quando l’attività:

  • si svolge in una zona vietata dall’ordinanza;
  • ostacola il passaggio sulla battigia;
  • mette in pericolo o disturba gli altri bagnanti;
  • provoca danni a persone o cose.

Alcune ordinanze individuano apposite aree per i giochi oppure stabiliscono una distanza minima dalla riva. In Sardegna, per esempio, l’ordinanza 2026 vieta giochi e attività sportive entro 15 metri dalla battigia, salvo le zone appositamente attrezzate e autorizzate.

Chi colpisce o ferisce un’altra persona può inoltre essere tenuto al risarcimento dei danni, indipendentemente dalla multa prevista dall’ordinanza.

Tenere musica ad alto volume

Radio, altoparlanti e casse portatili possono essere utilizzati soltanto senza disturbare gli altri.

Le ordinanze locali possono indicare varie prescrizioni, tra cui fasce orarie di silenzio, limiti di volume, divieti di amplificazione, regole particolari per feste ed eventi.

Un volume eccessivo può comportare una sanzione amministrativa. Se il rumore disturba un numero indeterminato di persone e supera la normale tollerabilità, nei casi più gravi può essere contestato anche il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Portare il cane dove non è consentito

Non esiste una regola nazionale unica che vieti o consenta sempre l’accesso dei cani in spiaggia.

Regioni e Comuni possono stabilire:

  • spiagge nelle quali gli animali sono ammessi;
  • fasce orarie;
  • aree “dog friendly”;
  • obbligo di guinzaglio;
  • disponibilità di museruola;
  • divieti o limiti per il bagno in mare.

Restano fermi l’obbligo di raccogliere le deiezioni, la responsabilità del proprietario per eventuali danni e le eccezioni previste per i cani guida e le unità cinofile di soccorso.

Prima di portare il cane sull’arenile occorre quindi controllare l’ordinanza comunale e la segnaletica presente all’ingresso.

Usare sapone o shampoo nelle docce della spiaggia

Le docce collocate sull’arenile servono normalmente a risciacquare il corpo dall’acqua salata, non a lavarsi con shampoo, bagnoschiuma o detersivi.

L’utilizzo di prodotti chimici può essere vietato quando l’acqua scarica direttamente sulla sabbia o in mare. L’ordinanza sarda del 2026, ad esempio, vieta l’uso di sapone, shampoo e detersivi sull’arenile e impone agli stabilimenti di far rispettare il divieto nelle docce prive di un idoneo sistema di scarico.

Camminare sulle dune e danneggiare la vegetazione

Le dune non sono semplici mucchi di sabbia: costituiscono una barriera naturale contro l’erosione e ospitano specie vegetali e animali particolarmente delicate.

Pertanto, può essere vietato attraversare le dune fuori dai percorsi autorizzati, calpestare o estirpare la vegetazione, utilizzare veicoli, piantare ombrelloni, montare tende, avvicinarsi alle zone di nidificazione, rimuovere legname, piante o materiali naturali.

Nelle aree protette e in prossimità dei nidi di tartaruga marina possono essere imposti ulteriori divieti, compresa la limitazione delle luci, delle attività ricreative e dell’accesso alle zone delimitate.

Quanto si rischia per la violazione di un’ordinanza balneare?

Non esiste una multa unica per tutti i divieti di spiaggia.

La conseguenza dipende dalla norma violata:

  • le leggi nazionali prevedono sanzioni precise, come nel caso dei rifiuti, dei mozziconi, della contraffazione e del maltrattamento degli animali;
  • le leggi regionali possono prevedere importi specifici, come la sanzione sarda per l’asportazione di sabbia e conchiglie;
  • le ordinanze comunali e marittime rinviano spesso alle sanzioni previste dal Codice della navigazione o dai regolamenti locali;
  • quando il comportamento provoca un incendio, ferisce una persona, danneggia un animale o inquina il mare può scattare anche una denuncia penale.

Alla multa può aggiungersi il sequestro o la confisca degli oggetti utilizzati o acquistati, la rimozione delle attrezzature e l’obbligo di risarcire i danni.

Come sapere quali divieti valgono su una determinata spiaggia

Per evitare contestazioni bisogna verificare:

  1. i cartelli presenti agli accessi;
  2. l’ordinanza balneare regionale;
  3. l’ordinanza del Comune;
  4. l’ordinanza di sicurezza della Capitaneria di porto competente;
  5. gli eventuali regolamenti di parchi, riserve e aree marine protette.

Il fatto che un comportamento sia tollerato da altri bagnanti non significa che sia consentito. Accendere un piccolo fuoco, lasciare un ombrellone durante la notte o fare il bagno oltre un cartello di divieto può sembrare innocuo, ma può comportare una sanzione e, quando vengono messi in pericolo l’ambiente, gli animali o le persone, conseguenze anche penali.




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 Paolo Remer

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