Gli inquilini hanno diritto a detrazioni diverse a seconda del contratto, del reddito e dell’età. Con il canone concordato si arriva a 495,80 euro. Ecco tutte le regole.
Pagate un affitto per la vostra abitazione principale. Sapete che esistono detrazioni fiscali per gli inquilini, ma non sapete quale vi spetta, quanto vale e se potete cumularla con altre agevolazioni. La risposta dipende da tre variabili: il tipo di contratto di locazione che avete sottoscritto, il vostro reddito complessivo e, in alcuni casi, la vostra età o il motivo per cui vi siete trasferiti.
L’art. 16 del TUIR prevede una serie di detrazioni per gli inquilini che non si cumulano tra loro: potete usufruirne una sola, la più conveniente tra quelle per cui avete i requisiti. L’importo varia da 150 euro fino a un massimo di 2.000 euro, a seconda della situazione. E se la detrazione supera l’IRPEF lorda ridotta delle altre detrazioni, la parte eccedente non va persa: si trasforma in un credito d’imposta che viene riconosciuto al contribuente.
La domanda su quali detrazioni spettino all’inquilino è una delle più pratiche della dichiarazione dei redditi, e riguarda chiunque viva in affitto e sia intestatario di un contratto di locazione per l’abitazione principale.
La detrazione per i contratti a canone libero
Per i titolari di contratti di locazione a canone libero ai sensi della legge n. 431/1998, l’art. 16, comma 01, del TUIRprevede una detrazione rapportata al numero di giorni in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale:
- 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 150 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.
Oltre i 30.987,41 euro di reddito la detrazione non spetta.
La detrazione più conveniente: il canone concordato
Per i titolari di contratti di locazione a canone concordato o convenzionale adibiti ad abitazione principale, la detrazione prevista dall’art. 16, comma 1, del TUIR è più elevata:
- 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.
Il contratto a canone concordato è quello stipulato in base agli accordi territoriali tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, ai sensi della legge n. 431/1998. Offre canoni più bassi di quelli di mercato, e in cambio il legislatore riconosce all’inquilino una detrazione più generosa rispetto al canone libero. Se avete la possibilità di scegliere tra le due tipologie contrattuali, il canone concordato è quasi sempre fiscalmente più conveniente per l’inquilino.
Anche questa detrazione è rapportata ai giorni di utilizzo come abitazione principale.
La detrazione per i giovani tra 20 e 31 anni
I giovani di età compresa tra i 20 anni compiuti e i 31 anni non ancora compiuti che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale beneficiano di una detrazione significativamente più alta, sempre rapportata ai giorni di utilizzo come abitazione principale:
- 991,60 euro oppure, se superiore, il 20% del canone annuo entro un limite massimo di 2.000 euro.
Questa detrazione si applica solo se il reddito non supera 15.493,71 euro. Spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto, a condizione che il giovane si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste e che l’immobile locato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di chi ha in affidamento il giovane.
Il calcolo pratico: se il canone annuo è di 7.200 euro, il 20% è 1.440 euro, inferiore a 991,60 euro, quindi la detrazione è 991,60 euro. Se il canone annuo è di 6.000 euro, il 20% è 1.200 euro, superiore a 991,60 euro, quindi la detrazione è 1.200 euro. Se il canone è molto alto e il 20% supera 2.000 euro, la detrazione è comunque limitata a 2.000 euro.
La detrazione per i lavoratori dipendenti che si trasferiscono per lavoro
L’art. 16, comma 1-bis, del TUIR prevede una detrazione specifica per i lavoratori dipendenti — non per i percettori di redditi assimilati — che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo, a condizione che:
- il trasferimento sia avvenuto nei tre anni antecedenti quello in cui si chiede la detrazione;
- il nuovo comune di residenza si trovi a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente;
- il nuovo comune di residenza sia fuori dalla propria regione.
La detrazione, rapportata ai giorni di utilizzo come abitazione principale, è:
- 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore fino a 30.987,41 euro.
Anche questa agevolazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza.
Le detrazioni non si cumulano: quale scegliere?
Le detrazioni per inquilini descritte non sono cumulabili: si può usufruire di una sola, la più conveniente. Se rientrate in più categorie — ad esempio siete un giovane tra i 20 e i 31 anni con contratto concordato — dovete confrontare gli importi e scegliere quella che vi dà il beneficio maggiore.
In linea generale:
- la detrazione per i giovani (fino a 2.000 euro) è la più alta in assoluto se il canone è elevato;
- la detrazione per i trasferimenti per lavoro (991,60 euro) può essere conveniente se non rientrate nelle categorie precedenti;
- la detrazione per il canone concordato (495,80 euro) è la più conveniente tra le opzioni residuali per i redditi bassi;
- la detrazione per il canone libero (300 euro) è la meno generosa ma la più accessibile.
Cosa succede se la detrazione supera l’IRPEF dovuta?
Questa è una particolarità importante delle detrazioni per inquilini che le distingue da molte altre agevolazioni fiscali. Se la detrazione spettante è superiore all’IRPEF lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni sui redditi, la parte che non trova capienza nell’imposta non va persa.
Viene riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione eccedente. Questo credito può essere rimborsato oppure usato per ridurre altri versamenti, a seconda della situazione del contribuente. L’effetto pratico è che l’agevolazione produce un beneficio reale anche per chi ha un’IRPEF molto bassa o quasi nulla.
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Angelo Greco
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