Chi rivende la prima casa e ne riacquista un’altra entro l’anno spera spesso di poter recuperare integralmente l’imposta pagata sul primo acquisto, ma la legge pone un limite preciso che può far perdere parte di quel credito.
Molti contribuenti si chiedono se il credito d’imposta in eccesso derivante dal riacquisto della prima casa possa essere recuperato. La risposta, purtroppo, è spesso negativa: il credito spettante è limitato all’imposta dovuta per il nuovo acquisto agevolato, e l’eventuale eccedenza, secondo l’opinione nettamente prevalente, va perduta.
Cosa prevede la legge sul credito d’imposta per il riacquisto della prima casa?
Ai sensi dell’art. 7 della l. n. 448/1998, in caso di vendita dell’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”, e successivo riacquisto di una nuova prima casa entro un anno dall’alienazione, spetta un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva versata in relazione al precedente acquisto agevolato. Questo credito, tuttavia, non può in ogni caso essere superiore all’imposta dovuta per il nuovo acquisto agevolato. Si tratta di un limite legale invalicabile, che condiziona l’intera operazione di compensazione tra il primo e il secondo acquisto.
Cosa succede quando l’imposta versata sul primo acquisto è superiore a quella dovuta sul secondo?
Nell’ipotesi in cui quanto versato nella prima vendita, soggetta a Iva, sia stato maggiore di quanto dovuto per il nuovo acquisto soggetto a registro, secondo l’opinione nettamente prevalente, l’eccedenza andrà perduta. Questo significa che il contribuente non può in alcun modo recuperare la differenza tra l’imposta versata originariamente e quella dovuta sul nuovo acquisto, quando quest’ultima risulti inferiore alla prima.
Un contribuente che abbia versato 10.000 euro di Iva agevolata sul primo acquisto della prima casa, e che successivamente riacquisti un nuovo immobile con un’imposta di registro dovuta pari a 3.000 euro, potrà utilizzare come credito d’imposta soltanto quei 3.000 euro, perdendo definitivamente i restanti 7.000 euro, senza alcuna possibilità di recupero in altre forme.
Come si è applicato questo principio nel caso concreto sottoposto dal lettore?
Nel caso specifico, il lettore aveva versato al primo acquisto un’Iva pari a 7.600 euro, mentre l’imposta di registrodovuta per il secondo acquisto ammontava a 2.630 euro. Poiché il credito d’imposta non può superare l’imposta dovuta per il nuovo acquisto, il credito massimo spettante risulta pari a 2.630 euro, e non all’intero importo dell’Iva versata originariamente, pari a 7.600 euro. Tale importo, pari a 2.630 euro, è stato interamente utilizzato dal notaio in sede di registrazione dell’atto di acquisto del nuovo immobile.
Esiste una possibilità di recuperare un residuo del credito attraverso la dichiarazione dei redditi?
In alcuni casi sì, ma non in quello specifico esaminato. Si segnala che, in questo scenario, si è inserita la risposta ad interpello n. 44/2021, che, richiamando la circolare del 24 aprile 2015, n. 17, al paragrafo 4.9, ha precisato che, nel caso in cui il credito d’imposta sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’atto in cui il credito stesso è maturato, l’importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, oppure in compensazione delle somme dovute ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Un contribuente il cui credito d’imposta massimo spettante fosse pari a 5.000 euro, ma che avesse utilizzato in sede notarile soltanto 2.000 euro per compensare l’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto, potrebbe recuperare i restanti 3.000 euro in diminuzione dalle proprie imposte sui redditi, o in compensazione con altri debiti tributari, secondo quanto chiarito dalla risposta ad interpello n. 44/2021.
Perché nel caso specifico questa possibilità non risulta applicabile?
Nonostante questa apertura interpretativa, sembrerebbe tuttavia che, nel caso descritto dal lettore, il credito d’imposta sia stato interamente assorbito dall’imposta di registro dovuta per il nuovo acquisto, essendo stati utilizzati 2.630 euro a fronte di un credito massimo spettante pari esattamente a 2.630 euro. Non sembra quindi residuare alcun importo ulteriore da recuperare in dichiarazione dei redditi, in quanto il credito spettante era già limitato, per espressa disposizione normativa, all’imposta dovuta per il secondo acquisto, e tale importo è stato integralmente compensato in sede notarile.
Cosa distingue il caso del lettore da quello previsto dalla risposta ad interpello n. 44/2021?
La differenza sta nel rapporto tra il credito massimo spettante e l’importo effettivamente utilizzato in sede notarile. La possibilità di recuperare un residuo in dichiarazione dei redditi riguarda i casi in cui il credito massimo spettante, calcolato secondo il limite legale, non venga interamente assorbito dall’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto, lasciando quindi un margine ulteriore utilizzabile in altre forme. Nel caso del lettore, invece, il credito massimo spettante coincide esattamente con l’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto, senza alcun margine residuo: l’intero credito disponibile, già limitato dalla legge, è stato assorbito completamente in sede di registrazione dell’atto.
Cosa dovrebbe fare concretamente il contribuente in una situazione come questa?
Si tratta, a questo punto, di valutazioni che il contribuente dovrà compiere con il proprio fiscalista, considerata l’apertura interpretativa dell’Agenzia delle Entrate sopra richiamata. Anche quando il calcolo aritmetico sembra escludere qualunque margine ulteriore di recupero, come nel caso specifico esaminato, può risultare comunque opportuno verificare con un professionista la propria situazione concreta, per accertare che non vi siano elementi particolari, non emersi dalla descrizione del caso, che potrebbero giustificare un diverso trattamento fiscale, tenendo conto sia del limite legale che condiziona l’intera disciplina del credito d’imposta, sia degli orientamenti interpretativi più recenti forniti dall’Amministrazione finanziaria.
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Paolo Florio
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