Come faccio a sapere se sono indagato dalla polizia o dalla Procura?


Non esiste un canale automatico per scoprirlo. Lo status di indagato si rivela attraverso atti formali specifici. Ecco quali sono e come distinguerli da un semplice controllo di polizia.

Avete avuto un contatto con la polizia, avete ricevuto qualcosa dalla Procura, o semplicemente sospettate che qualcuno abbia sporto denuncia contro di voi. Come fate a sapere se siete formalmente iscritti come indagati nel registro delle notizie di reato?

La risposta scomoda è che non esiste un canale automatico per scoprire se si è indagati. L’iscrizione nel registro delle notizie di reato è un atto interno della Procura, coperto dal segreto investigativo, e non viene comunicata automaticamente all’interessato. Lo status di indagato emerge solo quando vengono compiuti specifici atti di indagine che richiedono il vostro coinvolgimento o la presenza di un difensore. Prima di quel momento, potreste essere iscritti nel registro senza saperlo — oppure non esserlo affatto, nonostante i vostri timori.

Cosa significa essere “persona sottoposta alle indagini”

Nel sistema penale italiano, l’”indagato” è la persona nei cui confronti il pubblico ministero o la polizia giudiziaria svolgono indagini in relazione a una notizia di reato. Non si tratta di una qualifica che viene attribuita con un atto formale di “nomina”: lo status nasce di fatto dal compimento di atti di indagine mirati verso quella persona e, sul piano formale, dall’iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato ai sensi dell’art. 335 cod. proc. pen.

Il pubblico ministero deve iscrivere il nome di una persona nel registro quando emergono elementi indiziari specifici — non semplici sospetti — che la indicano come autrice del reato. Da quel momento iniziano a decorrere i termini massimi di durata delle indagini preliminari previsti dall’art. 407 cod. proc. pen.

L’iscrizione è documentata attraverso il sistema informatico SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale), che ha sostituito i vecchi registri cartacei. I suoi estratti certificano la data di iscrizione e vengono usati in sede giudiziaria. Ma si tratta di un sistema interno alla Procura: l’interessato non riceve una notifica del fatto di essere stato iscritto.

Gli atti che rivelano che si è indagati

In assenza di una comunicazione automatica, lo status di indagato emerge quando si riceve uno degli atti che la legge prevede debbano essere notificati alla persona sottoposta alle indagini prima o durante il compimento di determinati atti investigativi.

Il primo e più significativo è l’informazione di garanzia, disciplinata dall’art. 369 cod. proc. pen. Il PM è obbligato a inviarla quando deve compiere un atto “garantito”, cioè un atto al quale il difensore ha diritto di assistere. Rientrano in questa categoria l’interrogatorio dell’indagato, le ispezioni con la sua partecipazione, i confronti e gli accertamenti tecnici non ripetibili ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen. — esami su cose o persone il cui stato è soggetto a modificazione irreversibile. Chi riceve un’informazione di garanzia è certamente già iscritto nel registro delle notizie di reato.

Distinta dall’informazione di garanzia è l’informazione sul diritto di difesa, prevista dall’art. 369-bis cod. proc. pen. Serve a comunicare all’indagato privo di difensore di fiducia la nomina del difensore d’ufficio e i relativi recapiti. Deve essere notificata prima dell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio, e al più tardi contestualmente all’avviso di conclusione delle indagini. La sua omissione produce una nullità generale a regime intermedio degli atti successivi, che deve essere eccepita tempestivamente.

L’invito a presentarsi per interrogatorio come persona sottoposta alle indagini, accompagnato dagli avvisi previsti dall’art. 64 cod. proc. pen. — il diritto al silenzio, la possibilità che le dichiarazioni vengano usate contro il dichiarante, la regola sul testimone quando si accusano terzi — presuppone necessariamente l’iscrizione nel registro. Riceverlo è un segnale inequivocabile dello status di indagato.

Anche la ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen. certifica lo status: è l’atto con cui il PM, al termine delle indagini, avvisa l’indagato che intende esercitare l’azione penale, dando la possibilità di presentare memorie o chiedere di essere interrogato prima della decisione.

Le perquisizioni e i sequestri: atti a sorpresa con garanzie

Perquisizioni e sequestri meritano un discorso separato perché sono atti “a sorpresa”: non possono essere preceduti da un avviso preventivo, altrimenti perderebbero la loro efficacia investigativa.

Per questi atti non è necessario inviare l’informazione di garanzia prima di eseguirli. Tuttavia, se l’indagato è presente durante l’atto, devono essere rispettati gli adempimenti connessi: il decreto motivato del PM, l’invito a nominare un difensore, la designazione d’ufficio se l’indagato ne è privo. Se l’indagato non era presente durante l’esecuzione, l’obbligo di inviare l’informazione di garanzia riemerge non appena l’atto è stato compiuto.

In pratica: se la polizia esegue una perquisizione a casa vostra con un decreto del PM che indica uno specifico reato e vi invita a nominare un difensore, è altamente probabile che siate già iscritti come indagati, anche se l’informazione di garanzia formale vi raggiungerà nei giorni immediatamente successivi.

Il segreto investigativo: perché non si può sempre sapere

Il motivo per cui non esiste un canale automatico di accesso all’informazione sull’iscrizione è il segreto investigativo, disciplinato dall’art. 329 cod. proc. pen. Gli atti di indagine del PM e della polizia giudiziaria, le richieste di misure cautelari, le intercettazioni e i relativi verbali sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza, e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Il segreto copre anche l’iscrizione nel registro: fino a quando le indagini sono in corso, la Procura può legittimamente non rispondere — o rispondere con un diniego — a una richiesta di verificare se si è iscritti. Una risposta affermativa potrebbe avvertire l’indagato e compromettere l’efficacia delle indagini in corso.

Le intercettazioni, in particolare, sono conservate in un archivio riservato presso la Procura sotto la direzione del procuratore della Repubblica: l’interessato ne viene a conoscenza solo se il materiale viene acquisito al fascicolo e utilizzato nel procedimento.

Una volta cessato il segreto — dopo la chiusura delle indagini o in sede processuale — gli estratti del SICP e gli atti di iscrizione possono essere prodotti e conosciuti dalle parti.

Differenza tra un semplice controllo di polizia e l’iscrizione come indagato

Non ogni contatto con le forze dell’ordine implica di essere indagati. È una distinzione importante che molti confondono.

Un controllo di identità, un fermo per identificazione, una verifica amministrativa, una richiesta di informazioni come “persona informata sui fatti” — questi sono atti che possono avvenire senza che esista una notizia di reato determinata e senza alcuna iscrizione nel registro. Chi viene sentito come persona informata sui fatti non è un indagato: è un testimone potenziale, e i suoi diritti e obblighi sono completamente diversi.

Anche una notizia proveniente da fonti generiche — un articolo di giornale, una segnalazione anonima — può indurre il PM a svolgere accertamenti preliminari per verificare se esiste una vera notizia di reato, senza che questo comporti l’immediata iscrizione di una persona specifica. Solo quando emergono indizi sufficienti a carico di un soggetto determinato nasce l’obbligo di iscriverne il nome.

Diventa invece indicativo di una vera iscrizione come indagato quando si ricevono atti che indicano espressamente la qualità di “persona sottoposta alle indagini”, o quando si viene convocati con gli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen., o quando si subisce una perquisizione con decreto del PM motivato e indicazione del reato.

Cosa fare se si sospetta di essere indagati

Se avete ricevuto uno degli atti descritti — informazione di garanzia, informazione sul diritto di difesa, invito a interrogatorio come indagato, avviso per accertamenti tecnici non ripetibili — siete certamente iscritti nel registro delle notizie di reato.

Se invece non avete ricevuto nulla ma avete motivi per sospettare di essere indagati, la strada più efficace è rivolgersi a un avvocato penalista. Il difensore può presentarsi alla Procura competente e chiedere informazioni nell’interesse del proprio assistito. Il segreto investigativo può impedire una risposta completa, ma il difensore sa come impostare la richiesta e valutare le risposte ottenute, anche quelle evasive.

Non esiste, al di fuori degli atti notificati, un modo per ottenere una certificazione “a richiesta” sull’eventuale iscrizione in una fase ancora segreta. L’unica alternativa è attendere che arrivino gli atti formali — informazione di garanzia, avviso di conclusione indagini — che, se arriveranno, confermeranno l’esistenza del procedimento.

In sintesi: i segnali da non ignorare

Siete certamente indagati se avete ricevuto:

  • un’informazione di garanzia ex art. 369 cod. proc. pen. con indicazione del reato e invito a nominare un difensore;
  • un’informazione sul diritto di difesa ex art. 369-bis cod. proc. pen. con la nomina di un difensore d’ufficio;
  • un invito a presentarsi per interrogatorio come persona sottoposta alle indagini, con gli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen.;
  • un avviso per accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 cod. proc. pen.;
  • un avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen.

Probabilmente siete indagati se avete subito una perquisizione o un sequestro con decreto del PM che indica uno specifico reato e include l’invito a nominare un difensore.

Non siete necessariamente indagati se siete stati semplicemente controllati dalla polizia, sentiti come persone informate sui fatti o raggiunti da verifiche amministrative senza alcuno degli atti sopra elencati.




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 Angelo Greco

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