Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale, giorno 5 novembre 2025, il Decreto Scuola n.127/2025 in cui si garantirà anche per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28 la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno.
Sommario
Nota per conferma docente di sostegno su richiesta della famiglia
È stata confermata la possibilità, su richiesta delle famiglie, di mantenere lo stesso docente supplente di sostegno anche per l’anno scolastico successivo, da disciplinare nuovamente tramite Ordinanza biennale. La procedura, per ottenere la riconferma della supplenza, prevede il coinvolgimento di famiglia, Dirigente Scolastico, docente e Ufficio Scolastico.
Nota n. 7766 del 26 marzo 2026
Nota Ministero 28 maggio 2026 riepilogo scadenze
Cosa prevede la procedura
- Entro il 31 maggio La famiglia formula al Dirigente Scolastico richiesta di continuità del docente di sostegno supplente dell’anno scolastico di riferimento; *
- Entro il 15 giugno Il Dirigente Scolastico valuta la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo;
- Entro il 15 giugno Il docente esprime il consenso e il Dirigente Scolastico compila un’apposita funzione al SIDI entro il 26 giugno. Oltre questa data, la facoltà di modificare le posizioni dei docenti con istruttoria già conclusa positivamente non sarà più in capo ai dirigenti scolastici, bensì sarà “riservata agli Uffici territoriali”;
- Il docente conferma la propria disponibilità alla nomina con priorità nella domanda per le max 150 preferenze e indica la tipologia di contratto di interesse (fino al 31 agosto/fino al 30 giugno su posto intero e/o spezzone con eventuale espressione di interesse per il completamento);
- L’Ufficio Scolastico verifica la sussistenza dei requisiti, la disponibilità del posto dopo le procedure di mobilità, assunzioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e la nominabilità del docente in base alle preferenze espresse;
- Se si incontra disponibilità del posto + preferenze espresse, il docente riceve la conferma con bollettino pubblicato entro il 31 agosto per l’anno scolastico successivo.
*NOVITÀ può essere riconfermato anche il docente che per il 2026/28 ha cambiato provincia nelle GPS. I chiarimenti
Chi sono i docenti interessati
- Insegnanti che hanno avuto un incarico su posto di sostegno al 30 giugno o al 31 agosto per l’a.s. 2025/26 (no supplenze brevi, neanche fino al termine delle lezioni + scrutini)
- Se specializzati, non importa da quale graduatoria provenga l’incarico (GaE, GPS o interpello)
- Se non specializzati, l’incarico deve provenire da GPS seconda fascia o da GPS incrociata. Gli incarichi da graduatoria di istituto non danno diritto alla conferma per i non specializzati.
45.000 i docenti confermati nel 2025/26
Sono stati 44.926 docenti i docenti che nell’anno scolastico 2025/26 hanno trovato conferma sullo stesso posto dello scorso anno scolastico, a volte con condizione oraria anche migliorativa (posto intero invece di spezzone).
Come si compila la sezione Continuità didattica nella domanda delle max 150 preferenze
Può compilare la sezione esclusivamente chi ha già dato la disponibilità entro lo scorso 15 giugno, quindi chi è stato coinvolto dalla famiglia nella procedura di rinnovo.
Ecco le indicazioni per compilare la sezione
Non è obbligatorio inserire come prima preferenza la scuola dell’anno precedente. I dettagli
- Se il docente otterrà la riconferma, non parteciperà alla successiva fase delle supplenze;
- Se il docente non otterrà la riconferma, parteciperà all’algoritmo nel turno e posizione spettante, se spettante.
Cosa vuol dire “nominabilità del docente”
Significa il diritto alla nomina dell’aspirante nell’ambito del contingente complessivo dei posti disponibili per l’anno scolastico 2025/2026, coerente con le tipologie di contratto cui l’aspirante si è dichiarato interessato nella domanda per le max 150 preferenze.
Docente deve compilare anche la domanda per le max 150 preferenze
L’espressione di volontà da parte del docente nella domanda per le max 150 preferenze (in estate) è considerata definitiva e vincolante; pertanto, qualora ricorrano tutte le condizioni previste per la conferma, il docente potrà essere confermato sul posto richiesto e sarà escluso da tutte le procedure per il conferimento delle supplenze di qualsiasi tipologia, ivi compreso il cosiddetto “interpello” di cui all’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza ministeriale.
Qualora non abbia espresso la volontà di accettare, l’aspirante mantiene titolo a partecipare al conferimento delle supplenze sia a livello provinciale che a livello di istituto.
I chiarimenti degli Uffici Scolastici
Proponiamo alcuni chiarimenti diramati dagli Uffici Scolastici all’inizio dell’anno scolastico 2025/26, dopo la pubblicazione del cosiddetto “bollettino zero”, che potranno essere utili per capire come eventualmente compilare la domanda per il 2026/27 senza rischiare di essere considerati “rinunciatari”, pur essendoci la richiesta della famiglia e la volontà del docente alla riconferma sullo stesso posto.
Campobasso: “La partecipazione alle fasi di conferma è subordinata alla verifica da parte del Sistema dell’effettiva nominabilità dell’aspirante docente. Tale verifica informatica concerne la possibilità di maturare un incarico sulla base dell’intero quadro delle disponibilità di posto presenti a sistema e per una qualsiasi classe di concorso per la quale l’aspirante risulta incluso in GPS e GAE e abbia fatto domanda, secondo le regole generali che sovraintendono le supplenze, tenuto conto anche delle riserve di legge.”
Latina e Frosinone : “La conferma, infatti, può essere assicurata solo nei limiti dei posti e delle ore effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle preferenze di contratto (31 agosto, 30 giugno posto intero, spezzone) espresse in domanda, nell’apposita sezione sulla continuità. Resta inteso, dunque, che il candidato richiedente la conferma esclusivamente su posto al 31 agosto, è considerato rinunciatario rispetto a posti al 30 giugno, eventualmente disponibili presso la sede ove è stata richiesta la continuità didattica”.
Roma: “Può verificarsi che, pur in presenza di una richiesta di continuità e di disponibilità di posti, il docente non risulti nominabile nel c.d. “Bollettino 0”, con conseguente impossibilità di partecipare alla fase di conferma.
A titolo esemplificativo, il candidato X, per il quale è stata richiesta la continuità, partecipa al turno 0 e all’esito dell’ordinario incrocio dei dati (posti disponibili, preferenze espresse in domanda e punteggio GAE/GPS) non si colloca in posizione utile per essere nominato su una delle classi di concorso per cui si è inserito in GPS, con conseguente esclusione dalla fase di conferma.
Parimenti, può verificarsi che il docente, risultato nominabile al termine del “Turno 0”, non sia confermabile per indisponibilità di posti nell’a. s. 2025/2026 presso la sede di servizio dell’a. s. 2024/2025.”
Prato: Anche una volta che l’aspirante sia risultato nominabile, la continuità didattica potrà essere assicurata nei limiti dei posti e delle ore effettivamente disponibili, nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento delle supplenze.
Taranto: “È evidente, pertanto, che il diritto alla conferma sui posti di sostegno, non si atteggia come un diritto alla “riserva” del posto, come avviene ad esempio per i candidati di cui alla Legge n. 68/99 cui sono destinati posti interi in spregio al punteggio in graduatoria generale, ma è maggiormente affine a un diritto di precedenza sulla nomina in una data sede, solo per quei candidati però che rientrano nel contingente assunzionale previsto per la fase 0”.
Caltanissetta ed Enna: La verifica del diritto alla nomina tiene conto delle disponibilità di posti (comuni e di sostegno, interi o spezzoni orari) esistenti alla data del cosiddetto “turno 0” e riguarda qualsiasi classe di concorso per la quale l’aspirante risulti inserito nelle GPS e abbia presentato regolare domanda.
Conferma supplenza non pregiudica il ruolo
Il ruolo prevale sulla supplenza, anche se ottenuta tramite la procedura di conferma per l’a.s. 2026/27.
Di solito i ruoli vengono attribuiti prima delle supplenze, per cui il problema potrebbe non crearsi ma anche se il docente avesse già ottenuto la supplenza e poi ottiene il ruolo, può lasciare la supplenza per il ruolo.
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