è valida o rende la domanda improcedibile?


Nella prassi legale contemporanea, la gestione di contenziosi seriali o collettivi (si pensi ai casi bancari o finanziari e alle class action di gruppi di consumatori) spinge spesso le parti che si trovano in una posizione di interessi comuni a raggrupparsi in un unico procedimento di mediazione, delegando, con un’apposita procura, un solo soggetto a rappresentare l’intero gruppo. Ma in queste frequenti situazioni bisogna chiedersi: la mediazione cumulativa è valida o rende la domanda improcedibile?

Infatti questa scelta “organizzativa” o talvolta “strategica”, pur se apparentemente semplice ed anche realmente efficace per evitare scomodità alle parti coinvolte, si scontra con il rigore di gran parte della giurisprudenza, che vede nella mediazione non un mero adempimento formale, ma un percorso di confronto effettivo con la controparte.

Procedendo in questo modo, c’è dunque il serio rischio di esporre l’azione giudiziale che si andrà ad instaurare a una declaratoria di improcedibilità, per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione nelle forme corrette, previste normativamente dal D.Lgs. 28/2010 (come modificato dalla Riforma Cartabia).

Il cardine della mediazione: la partecipazione personale

Il punto di partenza è il principio sancito dall’art. 8 del D.Lgs. 28/2010 (recentemente modificato dal D. Lgs. 216/2024, l’ultimo correttivo apportato dalla Riforma Cartabia: la regola base è che le parti devono partecipare personalmente alla procedura.

La norma oggi stabilisce che:

le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione
e solo in presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

L’obiettivo del legislatore è favorire un contatto diretto e informale tra i contendenti e il mediatore, per esplorare possibili soluzioni che vadano oltre le rigide posizioni giuridiche e intercettino i reali bisogni delle parti.

La presenza personale è considerata un presupposto fondamentale per un confronto effettivo delle rispettive posizioni e vedute della controversia. È proprio questa presenza personale che favorisce un dialogo autentico e una reale possibilità di accordo tra le parti.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ribadito che il successo della mediazione risiede proprio nell’interlocuzione diretta, che permette di abbassare la conflittualità e trovare soluzioni di reciproca soddisfazione, evitando così l’insorgere della causa giudiziaria.

Quando è ammessa la delega?

Nonostante la regola di fondo della partecipazione personale alla mediazione, la parte può farsi sostituire negli incontri, ma ciò può avvenire solo a condizioni estremamente rigorose:

  • giustificati motivi: la delega non è libera, ma deve essere supportata da ragioni che impediscano la partecipazione fisica o telematica della parte personalmente;
  • procura speciale e sostanziale: per la validità della delega non è sufficiente la semplice procura alle liti rilasciata all’avvocato. È necessaria una procura che conferisca al rappresentante il potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della lite (cioè poter transigere e conciliare);
  • forma e modalità: secondo il recente “correttivo” (D.Lgs. 216/2024), la delega deve essere conferita per iscritto, contenere gli estremi del documento d’identità del delegante e può essere sottoscritta con firma non autenticata dal legale, salvo i casi di atti soggetti a trascrizione.

Per ulteriori dettagli su questi aspetti, leggi l’articolo “Delega in mediazione: quando è possibile?“.

Il rischio della “mediazione di gruppo”: il caso del Tribunale di Firenze

La criticità maggiore emerge quando un unico delegato rappresenta una pluralità di attori. La sentenza del Tribunale di Firenze n. 3777 del 25 novembre 2025 ha affrontato proprio questo scenario.

Nel caso di specie, dieci ricorrenti in una causa relativa a contratti di “carta revolving” avevano delegato un unico soggetto a rappresentarli tutti e collettivamente in mediazione. Il Giudice ha dichiarato la domanda improcedibile, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010, motivando che agendo in questo modo vi era stata:

  • mancanza di effettività: una mediazione collettiva con delegato unico non permette al mediatore di valutare le peculiarità di ogni singola controversia né di “sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite”;

  • assenza di emozioni e interessi: il mediatore durante gli incontri deve poter percepire il “centro di interessi e le emozioni” della parte, elementi che vengono filtrati e neutralizzati da una rappresentanza cumulativa che appiattisce tutto ciò;

  • incapacità di personalizzazione: se le posizioni dei soggetti rappresentati non sono identiche (come spesso accade nei rapporti contrattuali individuali), la trattazione deve essere diversificata, cosa impossibile se il delegato agisce come un “filtro” burocratico per un intero gruppo.

Procura cumulativa: perché la Cassazione invita alla prudenza

Anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 14676/2025) ha sottolineato che il rappresentante deve avere una conoscenza approfondita dei fatti per partecipare utilmente agli incontri in sede di mediazione. Se invece la mediazione si svolge in modalità cumulativa, il rischio che l’unico delegato non sia in grado di rispondere specificamente sulle singole vicende di ciascun rappresentato è altissimo, così compromettendo l’intero processo conciliativo.

Inoltre, anche la presentazione di giustificazioni “standard” o cumulativamente uguali per l’assenza delle parti è spesso ritenuta inidonea dai giudici a configurare un reale motivo impeditivo (Tribunale di Firenze, sentenza n.1270 del 18 aprile 2024 e n. 1499 del 10 maggio 2024; Tribunale di Milano, sentenza n.1957 del 10 marzo 2025).

Consigli utili per evitare l’improcedibilità

La prassi della mediazione cumulativa con delegato unico, sebbene apparentemente efficiente sotto il profilo dei costi, va proceduralmente valutata con estrema cautela, perché espone l’azione giudiziale a un rischio quasi certo di improcedibilità.

Per garantire il superamento del vaglio di procedibilità, è consigliabile:

  • favorire sempre la partecipazione personale, anche tramite collegamento da remoto (videoconferenza), che elimina le barriere della distanza geografica;

  • in caso di delega necessaria, assicurarsi che ogni parte rilasci una procura individuale e specifica, dettagliando i giustificati motivi dell’assenza di ciascuno;

  • evitare che un unico soggetto delegato rappresenti posizioni troppo numerose o eterogenee, per non svuotare di significato il tentativo di conciliazione richiesto dalla legge.

Conclusione

In definitiva, bisogna sempre considerare che la mediazione non è un “passaggio burocratico” da delegare in blocco, bensì un’opportunità di risoluzione che la legge intende proteggere nella sua dimensione umana e individuale: la giurisprudenza è molto attenta nel tutelare questi aspetti.




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 Paolo Remer

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