Assegno di Inclusione, nuove domande di rinnovo dal 1° agosto: prima mensilità ridotta al 50% e regole per le Carte ADI


Dal 1° agosto 2026 potranno presentare una nuova domanda di rinnovo i nuclei familiari che a luglio ricevono la dodicesima e ultima mensilità dell’Assegno di Inclusione relativa al precedente periodo di rinnovo.

L’INPS riepiloga le modalità di accesso agli ulteriori 12 mesi di beneficio, le procedure da seguire in caso di variazioni del nucleo familiare e le regole per l’accredito degli importi sulle Carte ADI.

La domanda può essere inoltrata soltanto dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento. Un’istanza presentata quando la precedente domanda risulta ancora in corso non può essere accolta.

Il rinnovo dopo le prime 18 o le successive 12 mensilità

L’Assegno di Inclusione viene riconosciuto inizialmente per un periodo massimo di 18 mesi. Il beneficio può essere rinnovato, previa nuova domanda e verifica dei requisiti, per ulteriori periodi di 12 mesi.

A luglio 2026 si conclude il primo periodo annuale di rinnovo per i nuclei che avevano presentato la nuova domanda nel luglio 2025 e avevano ricevuto il primo pagamento nell’agosto successivo.

Le stesse indicazioni si applicano anche ai beneficiari che raggiungeranno la dodicesima mensilità nei mesi successivi.

Chi può presentare la nuova domanda

La richiesta di rinnovo può essere inoltrata dallo stesso componente che aveva presentato la domanda precedente oppure da un altro maggiorenne appartenente al nucleo familiare.

In caso di esito positivo, la decorrenza del beneficio cambia in base alla composizione della famiglia.

Per i nuclei rimasti invariati, fatta eccezione per eventuali nascite o decessi, l’ADI viene riconosciuto dal mese di presentazione della domanda. Non è necessario iscriversi nuovamente al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa né sottoscrivere un nuovo Patto di attivazione digitale del nucleo.

Restano infatti validi l’iscrizione al SIISL e il PAD sottoscritto in occasione della precedente domanda. Se il richiedente compila comunque un nuovo Patto, l’operazione viene considerata un aggiornamento di quello già esistente.

Cosa cambia per i nuclei familiari variati

Se la composizione del nucleo è cambiata rispetto alla precedente domanda, è necessario effettuare nuovamente l’iscrizione al SIISL e sottoscrivere un nuovo PAD.

In questo caso, la decorrenza del beneficio coincide con il mese di sottoscrizione del Patto, e non con quello della sola presentazione dell’istanza.

Non è più previsto il mese di sospensione che caratterizzava la precedente disciplina. Presentando la domanda nel mese immediatamente successivo all’ultima mensilità, il pagamento può proseguire senza un mese di interruzione, ferma restando la conclusione positiva dell’istruttoria.

Prima mensilità di rinnovo al 50%

La prima rata del nuovo periodo di fruizione viene riconosciuta nella misura del 50% dell’importo mensile spettante.

Per i nuclei invariati, la riduzione si applica alla mensilità decorrente dal mese di presentazione della domanda. Per i nuclei variati, il riferimento è invece il mese nel quale viene sottoscritto il nuovo PAD.

Di norma, i primi pagamenti successivi all’accoglimento vengono disposti intorno al giorno 15 del mese. Le mensilità successive sono invece erogate intorno al giorno 27.

Obbligo di presentazione ai Servizi sociali

Anche dopo il rinnovo resta l’obbligo di presentarsi ai Servizi sociali entro 120 giorni dalla domanda o, quando necessario, dalla sottoscrizione del PAD.

Il mancato rispetto del termine comporta la sospensione dei pagamenti successivi.

L’adempimento riguarda tutti i nuclei, compresi quelli formati da una sola persona o composti esclusivamente da soggetti esonerati dai percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

Condizioni di svantaggio e certificazioni

Chi aveva indicato nella precedente domanda una condizione di svantaggio e l’inserimento in un programma di cura e assistenza deve riportare nuovamente nel modulo di rinnovo gli estremi della certificazione.

Se il documento è ancora valido, possono essere utilizzati gli stessi dati. Se la certificazione o il programma sono scaduti, il beneficiario deve disporre dei nuovi atti prima di presentare la domanda.

Una certificazione scaduta impedisce infatti alla richiesta di proseguire nell’istruttoria. Anche durante la fruizione dell’ADI, il mancato rinnovo o la mancata comunicazione della proroga attraverso il modello “ADI-Com Esteso” può determinare l’esclusione del componente e, in alcuni casi, la decadenza dell’intera domanda.

L’INPS consiglia di comunicare il rinnovo delle certificazioni almeno due mesi prima della scadenza.

Individualizzazione della Carta ADI

La richiesta di suddividere il beneficio tra più componenti maggiorenni del nucleo non viene trasferita automaticamente alla nuova domanda.

Chi intende mantenere l’individualizzazione dei pagamenti deve quindi richiederla nuovamente nel modulo di rinnovo.

La Carta ADI può essere attribuita ai componenti maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, a quelli considerati nella scala di equivalenza e al titolare del contratto di locazione dell’abitazione nella quale risiede il nucleo.

Quando si continua a utilizzare la vecchia Carta ADI

Se il nucleo familiare non è cambiato e il richiedente dispone già di una Carta ADI attiva, i nuovi importi vengono accreditati sulla stessa carta.

La carta può continuare a essere utilizzata a condizione che non sia scaduta, bloccata o disattivata.

La stessa regola vale quando il rinnovo viene presentato da un componente diverso dal precedente richiedente, purché sia già titolare di una Carta ADI attiva collegata al nucleo.

Se il nuovo richiedente non possiede una carta, ne viene invece emessa una nuova. L’eventuale carta precedente resta utilizzabile fino all’esaurimento del saldo o alla scadenza, ma non riceverà ulteriori accrediti.

Nuova Carta ADI per i nuclei variati

In presenza di modifiche nella composizione familiare viene sempre emessa una nuova Carta ADI, anche quando il richiedente è lo stesso e possiede già una carta attiva.

Le vecchie carte non devono essere restituite e possono continuare a essere utilizzate fino all’esaurimento delle somme disponibili o alla loro scadenza. Non saranno però più destinatarie di nuovi accrediti.

Se viene richiesta l’individualizzazione del beneficio, saranno emesse nuove carte per tutti i componenti aventi diritto, anche quando risultano già titolari di strumenti collegati alla precedente domanda.


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 Ilenia Culurgioni

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