La giurisprudenza penale eleva il livello di diligenza richiesto oltre quello tributario, con rischio di dolo eventuale anche per chi ha acquisito documentazione completa.
Chi acquista sul mercato secondario un credito d’imposta derivante da bonus edilizio e lo usa in compensazione dei propri debiti fiscali può trovarsi imputato per indebita compensazione, anche se non ha partecipato alla frode che ha generato quel credito. Il cessionario finale del bonus edilizio rischia il penale — e il rischio è più elevato di quanto la disciplina tributaria lasci intuire. La divergenza tra i due piani è il nodo sistemico che il contenzioso sui bonus edilizi sta portando in primo piano.
La trappola strutturale: chi genera il credito raramente è chi lo usa
Il meccanismo fraudolento tipico nel settore dei bonus edilizi ha una struttura precisa. Il soggetto che genera il credito — talvolta in modo fraudolento o attraverso operazioni solo apparentemente legittime — raramente lo fruisce direttamente. Preferisce cederlo a terzi, percependo liquidità immediata e allontanandosi dalla catena prima che arrivino i controlli.
Il risultato è che il soggetto concretamente esposto agli accertamenti — e in particolare alle contestazioni per indebita compensazione — è frequentemente il cessionario finale: colui che ha acquistato il credito sul mercato, lo ha utilizzato in compensazione dei propri debiti tributari, e ora si trova a dover dimostrare di non sapere che quel credito non esisteva o non spettava.
Sul piano tributario: il safe harbour della documentazione
Sul versante fiscale, l’evoluzione normativa e di prassi ha cercato di bilanciare il contrasto alle frodi con la tutela dell’affidamento del mercato dei crediti. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate hanno progressivamente circoscritto la responsabilità del cessionario ai soli casi di dolo o colpa grave, valorizzando il comportamento diligente dell’acquirente.
Il possesso di un fascicolo documentale completo — con tutta la documentazione richiesta dalla legge al momento dell’acquisto del credito — non è solo un indice di correttezza operativa: è il principale strumento attraverso cui il cessionario può dimostrare di aver adottato tutte le verifiche ragionevolmente esigibili. Si è costruito, di fatto, un sistema di safe harbour fiscale: chi ha acquisito la documentazione prescritta, ha operato con la diligenza richiesta dall’ordinamento tributario.
L’approccio dell’amministrazione è ispirato al principio per cui la responsabilità non può prescindere dall’accertamento di un concreto rimprovero soggettivo.
Sul piano penale: la diligenza fiscale non basta
Il quadro muta radicalmente sul versante penale. La giurisprudenza di legittimità — soprattutto con riferimento ai crediti qualificati come inesistenti — ha progressivamente elevato il livello di diligenza richiesto al cessionario, sino ad affermare che l’omessa verifica dell’origine del credito non esclude, di per sé, la sussistenza del dolo del reato di indebita compensazione.
L’attenzione si sposta così dal concreto coinvolgimento del cessionario nella frode alla sua mancata capacità di intercettare l’inesistenza del credito prima del suo utilizzo. La medesima condotta che sul piano fiscale è sufficiente a escludere la colpa grave può non bastare a evitare la contestazione del dolo sul piano penale. È questa la asimmetria al centro del problema.
Il reato di indebita compensazione è un reato esclusivamente doloso. La sua configurabilità presuppone che il soggetto agente abbia avuto la consapevolezza dell’inesistenza o della non spettanza del credito e abbia volontariamente deciso di utilizzarlo. La mera negligenza nell’attività di verifica, per quanto censurabile, dovrebbe rimanere nell’ambito della colpa — non essere automaticamente elevata a manifestazione di dolo eventuale.
Il problema delle cessioni a catena: verifiche impossibili
La criticità si acuisce nelle cessioni a catena. Più il credito si allontana dal soggetto che lo ha originato, minori sono le possibilità concrete del cessionario finale di ricostruirne la genesi, accedere alla documentazione originaria o individuare eventuali anomalie sostanziali.
L’equazione “mancata verifica uguale accettazione del rischio” è particolarmente problematica quando il cessionario non ha avuto alcun rapporto con il soggetto che ha generato il credito e si è limitato ad acquistarlo sul mercato secondario. Pretendere verifiche che in concreto possono risultare impossibili significa porre a suo carico un obbligo di controllo che eccede il limite della normale diligenza e rischia di trasformarsi in una forma surrettizia di responsabilità oggettiva — incompatibile con i principi costituzionali di personalità della responsabilità penale e di colpevolezza.
La Corte di giustizia tributaria di Milano e la stretta sull’affidamento
In questo contesto si inserisce la recente sentenza n. 122/2026 della Corte di giustizia tributaria di Milano, che ha escluso la possibilità di invocare l’affidamento del cessionario in presenza di crediti inesistenti. La pronuncia afferma che il mero transito del credito sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate non costituisce alcuna certificazione della sua legittimità.
Pur trattandosi di una pronuncia tributaria relativa a una fattispecie peculiare — non inerente a crediti nel settore edilizio — essa conferma la tendenza a restringere progressivamente gli spazi di tutela del cessionario quando il credito sia qualificato come inesistente. Il rischio è che l’ultimo anello della catena sia chiamato a rispondere non per un proprio contributo alla frode, ma unicamente per aver utilizzato un credito che altri hanno creato illecitamente.
Cosa serve alla giurisprudenza per correggere la rotta
Per evitare che il contrasto alle frodi sui bonus edilizi si trasformi in responsabilità per fatto altrui, la giurisprudenza dovrà abbandonare ogni automatismo presuntivo — in particolare l’idea che l’inesistenza del credito costituisca di per sé indice quasi presuntivo della consapevolezza del cessionario — e valorizzare un accertamento rigoroso e concreto dell’elemento soggettivo.
La verifica deve essere condotta caso per caso, considerando il grado di conoscibilità dell’illecito nelle circostanze concrete, la posizione del cessionario nella catena delle cessioni, e le verifiche che — in quella specifica situazione — potevano ragionevolmente essere pretese. Solo un accertamento di questo tipo è compatibile con i principi che governano la responsabilità penale in uno Stato di diritto.
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Paolo Florio
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