Per chi dispone di qualche decina di migliaia di euro di risparmi e fatica ad accedere a un mutuo, le aste immobiliari sembrano una scorciatoia fatta di appartamenti e villette con basi d’asta tra 40.000 e 60.000 euro, a volte meno, in zone dove sul mercato libero gli stessi immobili costano molto di più. Non a caso, nel 2026 le famiglie sono diventate per la prima volta la maggioranza degli aggiudicatari.
Ma non è tutto così facile. Rilanci che spingono il prezzo vicino a quello di mercato, abusi edilizi scoperti dopo l’acquisto, immobili occupati, perizie approssimative e costi accessori sottovalutati sono i rischi più frequenti per chi si avvicina alle aste per la prima volta. Questa guida li mette in ordine, spiegando con chiarezza come funziona un’asta giudiziaria, quanto costa davvero oltre al prezzo di aggiudicazione, come calcolare l’offerta massima e quali verifiche fare prima di versare la cauzione.
Il mercato delle aste nel 2026
Il mercato delle aste immobiliari si è ristretto. Secondo l’Osservatorio Brick di Berry Srl, nel primo trimestre del 2026 le procedure pubblicate sono state 26.090, l’11,1% in meno rispetto alle 29.355 dello stesso periodo del 2025. Il valore complessivo delle basi d’asta è sceso del 18%, a 4,11 miliardi di euro, e la base d’asta media è passata da 170.800 a 157.647 euro.
Secondo un’analisi di Simplex Domus, per la prima volta le famiglie hanno superato gli investitori professionali tra gli aggiudicatari, arrivando al 65% del totale; fino al 2024 le due categorie si equivalevano. Lo sconto medio rispetto al mercato, stimato intorno al 20%, attira soprattutto chi fatica ad accedere all’acquisto tradizionale.
Più partecipanti significa però più concorrenza, con la digitalizzazione delle procedure chiunque può presentare un’offerta da casa e nelle gare telematiche non è raro che, sugli immobili migliori, una serie di rilanci nelle fasi finali porti il prezzo vicino, o persino oltre, a quello di mercato. Il quadro complessivo resta comunque favorevole a chi compra: uno studio dell’Associazione T6 sulle procedure esecutive del Tribunale di Firenze tra il 2016 e il 2020 ha rilevato che nell’89% dei casi (278 su 312) il prezzo di aggiudicazione è risultato inferiore al valore di stima. Quell’11% di aste chiuse sopra la stima, però, esiste, e si concentra sugli immobili in buone condizioni e nelle zone più richieste.
Come funziona un’asta giudiziari tra prezzo base, offerta minima e cauzione
Ogni vendita è regolata da un avviso di vendita, pubblicato sul Portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia insieme alla perizia di stima redatta dal consulente tecnico d’ufficio. L’avviso fissa tre numeri da conoscere prima di tutto.
Il primo è il prezzo base, stabilito dal giudice a partire dal valore di stima. Il secondo è l’offerta minima, che secondo gli articoli 571 e 572 del codice di procedura civile può essere inferiore al prezzo base fino a un quarto: su una base di 50.000 euro, l’offerta minima ammissibile è di 37.500 euro, e un’offerta al di sotto di questa soglia è inefficace. Un’offerta unica inferiore al prezzo base non comporta però l’aggiudicazione automatica, con il delegato che può non accettarla se ritiene che una nuova vendita possa spuntare un prezzo più alto, o se i creditori hanno presentato domanda di assegnazione. Il terzo è il rilancio minimo in caso di gara, prefissato nell’avviso: tipicamente 1.000 euro, con scaglioni più alti per gli immobili di valore maggiore.
Chi partecipa deve versare una cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo offerto, restituita se non ci si aggiudica l’immobile. L’offerta è irrevocabile, di norma per almeno 120 giorni, e vale anche se l’offerente non si presenta alla gara. In caso di aggiudicazione, il saldo del prezzo va versato entro il termine indicato nell’offerta o nell’avviso, che non può superare i 120 giorni dall’aggiudicazione. Il termine è perentorio: chi non paga perde l’aggiudicazione e la cauzione versata.
Se l’asta va deserta, la procedura fissa una nuova vendita con un prezzo base che può essere ridotto fino a un quarto; dopo il quarto tentativo andato deserto, l’articolo 591 del codice di procedura civile consente di ridurlo fino alla metà. È il meccanismo dei ribassi successivi che rende alcuni immobili molto economici. Ma un’asta che resta deserta più volte è quasi sempre un segnale da approfondire: irregolarità gravi, un’occupazione difficile da risolvere, uno stato di conservazione peggiore di quanto sembri.
Quanto costa davvero comprare casa all’asta?
Il prezzo di aggiudicazione è solo una parte della spesa. Per non trovarsi senza liquidità dopo aver vinto l’asta bisogna mettere a bilancio almeno cinque voci:
- Le imposte. L’acquisto all’asta da un privato sconta l’imposta di registro con le aliquote ordinarie: 2% se si hanno i requisiti per l’agevolazione prima casa, 9% negli altri casi, con un minimo di 1.000 euro in entrambi i casi, più le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro ciascuna. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2014, recepita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2 dello stesso anno, anche chi compra un’abitazione all’asta può chiedere il sistema del prezzo-valore, cioè il calcolo delle imposte sul valore catastale anziché sul prezzo di aggiudicazione. La richiesta va fatta espressamente. Per gli immobili di valore contenuto conviene fare il conto: se il 2% del valore catastale resta sotto i 1.000 euro, si paga comunque il minimo. Diverso il caso in cui l’immobile appartenga a un’impresa, per esempio in una liquidazione giudiziale: il trasferimento può essere soggetto a IVA e il prezzo-valore non si applica. L’imposta fissa di 200 euro prevista nel 2016 per alcuni acquisti all’asta non è più in vigore: gli operatori del settore ne chiedono il ripristino, ma per ora non c’è.
- Le spese della procedura. L’avviso di vendita indica le somme dovute oltre al prezzo: il compenso del professionista delegato per la fase di trasferimento, le spese di registrazione e trascrizione del decreto e, in alcuni tribunali, quelle per la cancellazione di ipoteche e pignoramenti. Spesso è richiesto un fondo spese da versare insieme al saldo, calcolato in percentuale sul prezzo di aggiudicazione e soggetto a conguaglio: l’importo varia da tribunale a tribunale e va controllato avviso per avviso.
- La regolarizzazione urbanistica, il capitolo più insidioso, a cui dedichiamo il paragrafo successivo.
- I lavori. Chi è in grado di eseguirne una parte in autonomia risparmia sulla manodopera, ma non sui materiali, sugli impianti da certificare e sulle pratiche edilizie che richiedono un tecnico abilitato.
- Gli arretrati condominiali. Per l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, chi subentra nella proprietà risponde in solido con il precedente proprietario dei contributi dell’anno in corso e di quello precedente. In un appartamento con un debitore moroso da tempo, la cifra può essere tutt’altro che trascurabile. Nelle villette indipendenti la voce non c’è.
L’asta non sana gli abusi edilizi:
L’errore più costoso è credere che l’acquisto all’asta metta al riparo dalle irregolarità. Il decreto di trasferimento emesso dal giudice trasferisce la proprietà e dispone la cancellazione di ipoteche e pignoramenti, ma non regolarizza l’immobile dal punto di vista urbanistico. La giurisprudenza amministrativa è costante (tra le altre, Consiglio di Stato n. 1996/2017): l’effetto «purgativo» della vendita forzata riguarda diritti e pesi sul bene, non gli abusi edilizi, e il Comune conserva il potere di ordinare il ripristino anche nei confronti dell’aggiudicatario che non ha realizzato le opere.
La legge offre però una finestra specifica. Per l’articolo 46, comma 5, del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), se l’immobile ha i requisiti per il permesso di costruire in sanatoria, l’aggiudicatario può presentare la domanda entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. Per gli abusi più datati, l’articolo 40, comma 6, della legge 47/1985 consente di accedere al condono entro lo stesso termine, ma solo a condizioni precise, tra cui la data del credito per cui si procede. Il termine è stretto, e la pratica va preparata prima dell’asta, non dopo.
Le difformità non sono tutte uguali poiché un soppalco non autorizzato o una tettoia si possono spesso eliminare con una spesa contenuta, ma un garage costruito oltre la cubatura consentita, un ampliamento mai dichiarato, un magazzino trasformato in abitazione possono invece rivelarsi insanabili e obbligare alla demolizione, oppure richiedere una sanatoria che arriva a costare quanto una parte consistente dell’immobile. Ancora più complesse le situazioni che coinvolgono terzi, come una recinzione costruita su un terreno di un altro proprietario o di un ente pubblico.
La differenza sta tutta nella sezione della perizia sulla conformità urbanistica e catastale. Se riporta difformità, sanabilità e costi vanno verificati da un geometra o un architetto di fiducia, con un accesso agli atti in Comune, prima di partecipare: le stime dei periti d’ufficio non sono sempre accurate. Se la perizia dichiara un abuso insanabile, il costo da mettere in conto è quello della rimessa in pristino. Qualche centinaio di euro di consulenza preventiva costa molto meno di una sanatoria impossibile.
Immobili occupati, cosa sapere prima
Molti annunci riportano la dicitura «occupato». Non significa che l’immobile resterà inaccessibile, ma i tempi della liberazione vanno messi in conto. La liberazione è di norma curata dal custode giudiziario nell’ambito della procedura e l’avviso di vendita indica lo stato di occupazione e se l’immobile sarà liberato a cura della procedura. La presenza di minori o di persone fragili può rendere lo sgombero più lento.
La visita va richiesta tramite il Portale delle vendite pubbliche e, secondo l’articolo 560 del codice di procedura civile, deve essere consentita entro 15 giorni dalla richiesta. È organizzata dal custode, l’unico interlocutore ufficiale della procedura, ed è il momento per confrontare lo stato reale dell’immobile con la perizia e per farsi un’idea della situazione: un’occupazione conflittuale può tradursi in ritardi e, nei casi peggiori, in danni all’immobile prima della consegna.
Il calcolo per l’offerta massima
Prima di partecipare bisogna sapere qual è la cifra oltre la quale non si rilancia, e rispettarla. È la vera difesa contro la gara dell’ultimo minuto, che nelle aste telematiche può prolungarsi a ogni nuova offerta.
L’offerta massima non si calcola partendo dal prezzo base, ma dal budget disponibile. Da questo vanno sottratte tutte le voci che si dovranno pagare dopo l’aggiudicazione:
- le imposte, calcolate sul valore catastale se si sceglie il prezzo-valore e tenendo conto del minimo di 1.000 euro;
- il fondo spese indicato nell’avviso;
- il costo della sanatoria delle difformità, secondo il preventivo di un tecnico di fiducia e non solo la stima della perizia;
- i lavori necessari per rendere l’immobile abitabile; gli arretrati condominiali, da chiedere all’amministratore.
A queste voci va aggiunta una riserva per imprevisti e ritardi, che è prudente fissare intorno al 10% del budget.
Quello che resta è l’offerta massima sostenibile. Confrontata con l’offerta minima e con il rilancio minimo indicati nell’avviso, dice subito quanti rilanci ci si può permettere e se valga la pena partecipare. Spesso il margine si rivela molto più stretto di quanto la base d’asta lasci pensare, soprattutto sugli immobili da ristrutturare o con difformità da sanare. E c’è un paradosso: gli immobili in ottime condizioni e senza irregolarità, gli unici che lasciano spazio a rilanci consistenti, sono proprio quelli che attirano più concorrenti.
E se servisse un mutuo?
Chi non dispone dell’intera somma può finanziare l’acquisto con un mutuo. L’articolo 585 del codice di procedura civile disciplina il versamento del prezzo tramite un finanziamento erogato direttamente alla procedura e garantito da ipoteca di primo grado sullo stesso immobile. Il punto critico sono i tempi poiché tra aggiudicazione e saldo ci sono al massimo 120 giorni e la banca deve completare istruttoria, perizia e stipula entro quella scadenza.
Per questo conviene arrivare all’asta con una pre-delibera che indichi l’importo massimo finanziabile, e scegliere nell’offerta il termine di pagamento più lungo consentito.
Le verifiche da fare prima di versare la cauzione
- Leggere per intero avviso di vendita e perizia, soprattutto la sezione sulla conformità urbanistica e catastale
- Far verificare da un tecnico di fiducia le difformità segnalate, la loro sanabilità e i costi, con accesso agli atti in Comune
- Controllare lo stato di occupazione e le modalità di liberazione indicate nell’avviso
- Richiedere la visita tramite il Portale delle vendite pubbliche
- Chiedere all’amministratore di condominio gli arretrati degli ultimi due anni
- Verificare nell’avviso il fondo spese e le somme dovute oltre al prezzo
- Verificare se il venditore è un privato o un’impresa, perché cambia il regime fiscale
- Stimare le imposte, tenendo conto del minimo di 1.000 euro, e chiedere se possibile prezzo-valore e agevolazione prima casa
- Confrontare il prezzo con quello di immobili analoghi sul mercato libero
- Calcolare l’offerta massima e fissarla prima della gara
- Se serve un mutuo, ottenere la pre-delibera prima di presentare l’offerta
Quando conviene (davvero) partecipare all’asta?
L’asta è uno strumento, non una scorciatoia. Conviene a chi ha tempo per studiare le carte, un tecnico di fiducia a cui affidarle, la liquidità per pagare entro scadenze rigide e la disciplina di fermarsi quando il prezzo supera i propri calcoli. Chi è in grado di eseguire lavori in proprio può puntare su immobili da ristrutturare, meno appetibili per chi cerca una casa pronta e quindi meno contesi. Sono però anche quelli in cui abusi e costi nascosti si concentrano più spesso.
La regola di fondo è una sola: il prezzo dell’asta va confrontato con il costo totale dell’operazione, non con la base d’asta. Se, sommando sanatoria, lavori, imposte e spese, la cifra si avvicina a quella di un immobile analogo sul mercato libero, conviene comprare fuori dall’asta, con meno rischi e più tutele.
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