Ecco perché la violazione del segreto professionale dello psicologo sussiste anche senza danni evidenti e quali sono i rischi per il professionista.
La fiducia rappresenta il pilastro su cui poggia ogni rapporto terapeutico tra un professionista della salute mentale e il suo assistito. Senza la certezza di un silenzio assoluto, nessun paziente si sentirebbe libero di esplorare i recessi più intimi della propria psiche. Tuttavia, capita che la linea di demarcazione tra vita privata e dovere professionale diventi sfocata, portando a leggerezze che possono costare care. Molti si chiedono se lo psicologo può rivelare segreti se non creano un danno. La risposta della giurisprudenza è netta e non lascia spazio a interpretazioni creative. Il dovere di riservatezza non è un semplice suggerimento di buona condotta, ma un obbligo giuridico e deontologico che tutela non solo il singolo cittadino, ma l’intera dignità della professione. Quando un terapeuta parla troppo, mette in discussione la credibilità di un intero ordine professionale, indipendentemente dal fatto che le sue parole abbiano prodotto un effetto negativo concreto o meno nella vita del paziente coinvolto.
In cosa consiste l’obbligo del segreto professionale?
Il segreto professionale non è una facoltà, ma un dovere strettamente legato all’esercizio dell’attività sanitaria e psicologica. Ogni informazione, fatto o dettaglio di cui lo psicologo viene a conoscenza durante il suo lavoro deve restare confinato all’interno del rapporto professionale. Questo obbligo serve a proteggere il diritto alla riservatezza del paziente e a garantire che l’immagine della professione rimanga integra. Rivelare notizie apprese durante le sedute a soggetti terzi, senza una valida giustificazione legale, configura una violazione della dignità e del decoro della categoria. La legge non distingue tra informazioni importanti o dettagli secondari: tutto ciò che emerge nel contesto lavorativo è coperto da un velo di riservatezza assoluta. Il professionista deve comportarsi come un custode dei segreti altrui, sapendo che la sua responsabilità nasce nel momento stesso in cui riceve l’informazione.
Perché la responsabilità scatta anche senza un danno reale?
Un punto fondamentale stabilito dai giudici riguarda le conseguenze della rivelazione. Spesso il professionista si difende sostenendo che le sue parole non hanno causato alcun male al paziente. Tuttavia, per il diritto disciplinare, questo argomento non ha alcun valore. La violazione del segreto è un illecito che si perfeziona con il semplice atto del riferire l’informazione a un estraneo. Non serve dimostrare che il paziente ha perso il lavoro, ha subito un trauma o ha ricevuto un danno economico. La norma punta a sanzionare la rottura del patto di fiducia e l’offesa al decoro professionale (Trib. Roma sent. 15/12/2025). Il tribunale ha chiarito che l’esistenza o meno di un nesso tra le dichiarazioni del terapeuta e un eventuale provvedimento negativo verso il paziente è del tutto irrilevante. Il solo fatto di aver parlato è sufficiente per far scattare la sanzione.
Cosa succede se la rivelazione avviene in un contesto amichevole?
Un errore comune commesso da alcuni professionisti è pensare che il dovere di segretezza svanisca al di fuori dello studio o durante un incontro informale. Il caso esaminato dai giudici di Roma ha riguardato proprio una psicologa che aveva parlato con il marito di una sua paziente durante un colloquio definito “amicale”. La difesa sosteneva che, non trattandosi di una seduta terapeutica ufficiale, l’obbligo di riservatezza fosse meno stringente. I giudici hanno respinto fermamente questa tesi. La natura amichevole di un incontro non consente mai di derogare al segreto se le informazioni condivise derivano dall’attività professionale precedentemente svolta. Lo psicologo resta tale anche fuori dall’orario di lavoro e porta con sé il dovere di proteggere i dati sensibili dei suoi pazienti in qualunque circostanza sociale.
Quali sono le eccezioni previste dal codice deontologico?
Esistono situazioni limite in cui lo psicologo può, anzi deve, rompere il silenzio, ma queste sono regolate in modo estremamente rigoroso dal codice deontologico. La deroga è ammessa solo se il professionista valuta che la riservatezza possa causare pericoli gravi per la vita o per la salute psicofisica della persona assistita o di altre persone. In questi casi, il terapeuta deve bilanciare il dovere di segretezza con il dovere di solidarietà e protezione della vita umana. Tuttavia, non basta dichiarare genericamente che esisteva un pericolo. La sussistenza di un rischio reale e immediato deve essere provata in modo rigoroso. Se il professionista rivela informazioni senza poter dimostrare che vi fosse una minaccia concreta alla salute, la sua condotta resta illecita e sanzionabile dall’Ordine di appartenenza.
Come vengono valutate le prove nel processo disciplinare?
Durante un procedimento disciplinare o una causa civile, l’onere di dimostrare la legittimità della propria condotta ricade spesso sul professionista se decide di invocare le esimenti. Nel caso della psicologa che aveva riferito dettagli clinici al marito di una paziente, la difesa non è riuscita a provare che la rivelazione servisse a prevenire danni alla salute. Il marito aveva poi utilizzato quelle informazioni in un giudizio di separazione, rendendo palese il passaggio di notizie. I giudici non hanno dovuto verificare se quelle informazioni avessero influenzato l’esito della causa di separazione, poiché l’illecito disciplinare era già compiuto con la sola trasmissione del dato protetto. La prova del passaggio di informazioni tra il terapeuta e un terzo è l’unico elemento necessario per confermare la sanzione della censura o altri provvedimenti disciplinari.
Quali sono le sanzioni per chi viola il segreto?
Le sanzioni irrogate dall’Ordine degli Psicologi possono variare a seconda della gravità del fatto e della reiterazione della condotta. Si va dall’avvertimento alla censura, fino alla sospensione o, nei casi più gravi, alla radiazione dall’albo. La censura, applicata nel caso analizzato, è una dichiarazione formale di biasimo che incide pesantemente sul curriculum e sulla reputazione del professionista. Oltre alle sanzioni disciplinari, lo psicologo rischia anche conseguenze sul piano civile, come la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, e sul piano penale, se la rivelazione avviene senza giusta causa e produce nocumento. Anche se il tribunale ha stabilito che il danno non è necessario per l’illecito disciplinare, la presenza di un danno concreto aggraverebbe ulteriormente la posizione legale del terapeuta in altri ambiti del diritto.
Quale regola pratica devono seguire pazienti e professionisti?
La regola pratica che emerge chiaramente dalla giurisprudenza è la seguente: lo psicologo non può mai condividere informazioni sui suoi pazienti con nessuno, nemmeno con i familiari più stretti, se non ha ricevuto un consenso esplicito o se non ricorre un pericolo di morte documentabile. Per i pazienti, questo significa avere la garanzia che il proprio vissuto non verrà usato contro di loro in tribunale o in contesti privati. Per i professionisti, la sentenza ricorda che la prudenza non è mai troppa. Ogni volta che si è tentati di discutere di un caso clinico con estranei, magari convinti di farlo per “aiutare” la famiglia, si sta in realtà camminando su un terreno minato che può portare alla fine della propria carriera.
Come si configura il legame tra etica e decoro professionale?
Il decoro professionale è un concetto che va oltre la semplice osservanza delle leggi. Riguarda il modo in cui il professionista si presenta alla società e come onora il mandato di fiducia ricevuto. Rivelare segreti in contesti conviviali o per scopi diversi dalla tutela della salute è considerato un comportamento che macchia l’intera categoria degli psicologi. I giudici hanno sottolineato che la riservatezza è un elemento intrinseco alla dignità dello psicologo. Non è un accessorio opzionale del contratto di cura. Chi viola questo dovere colpisce al cuore la funzione sociale dello psicologo, rendendo più difficile per i futuri pazienti fidarsi delle istituzioni sanitarie. La protezione della dignità professionale giustifica quindi sanzioni severe anche quando, fortunatamente, non si verificano disastri nella vita privata del paziente.
Perché il tribunale ha confermato la delibera dell’Ordine?
La sentenza del Tribunale di Roma ha confermato la validità del provvedimento dell’Ordine perché ha riconosciuto che la psicologa ha agito al di fuori dei confini etici stabiliti. Il rigetto della richiesta di annullamento della censura si basa sulla constatazione che il segreto è stato violato scientemente. Non ha avuto importanza il tentativo della professionista di minimizzare l’accaduto parlando di colloqui informali. Il diritto alla riservatezza del paziente è stato considerato preminente rispetto a qualsiasi altra valutazione soggettiva del terapeuta. Questa decisione serve da monito per tutto il settore: la legge non ammette giustificazioni basate sulla “buona fede” o sulla mancanza di effetti nocivi visibili quando si parla di dati sensibili e segreti professionali.
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Raffaella Mari
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