Dal 7 aprile 2026 la parola “artigianale” è riservata a chi è iscritto all’Albo: per chi la usa senza requisiti, anche in annunci e inserzioni, scattano sanzioni da 25mila euro in su con la nuova legge PMI. Come devono regolarsi gli hobbisti e i venditori occasionali.
Alcuni lettori ci chiedono cosa si rischia a vendere falsi prodotti artigianali, cioè dichiarati come tali quando in realtà non lo sono. In questo articolo ti spieghiamo quando si rischia la multa (che consiste in una pesante sanzione amministrativa pecuniaria), soprattutto se la vendita viene fatta – anche sui social o siti web – da chi non può fregiarsi legittimamente del titolo di artigiano.
Le novità della legge PMI 2026: “artigianale” è un termine da maneggiare con cura
Dal 7 aprile 2026, con l’entrata in vigore della nuova legge sulle piccole e medie imprese (L. n. 34/2026) la parola “artigianale” non può più essere usata come un richiamo commerciale da inserire in etichette, insegne, annunci di vendita o schede prodotto.
La legge PMI 2026, per contrastare l’abusivismo nel settore e i danni che crea agli operatori regolari, ha introdotto una stretta contro l’uso improprio dei riferimenti all’artigianato, con l’obiettivo di tutelare le vere imprese artigiane, il Made in Italy e anche i consumatori, che devono sapere senza equivoci se ciò che stanno comprando è davvero un prodotto artigianale oppure no.
Adesso, dunque, usare termini come “artigiano”, “artigianato” o “artigianale” nella promozione di prodotti e servizi è consentito solo a precise condizioni. Non basta che il bene sia fatto a mano (o, come si dice spesso, homemade), curato nei dettagli o realizzato con tecniche tradizionali: occorre che dietro vi sia un’impresa iscritta all’Albo delle imprese artigiane e che essa realizzi direttamente ciò che viene presentato come artigianale.
Quando un prodotto può essere definito artigianale
La regola di base è semplice: ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 34/2026, un prodotto o un servizio può essere promosso come artigianale solo se chi usa quella qualificazione possiede i due requisiti richiesti dalla legge: l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane e la produzione o realizzazione diretta del bene o del servizio qualificato come artigianale.
Il doppio requisito è essenziale: non basta essere iscritti all’Albo se poi si rivendono prodotti realizzati da altri come se fossero propri; allo stesso modo, non basta produrre manualmente un bene se non si è iscritti all’Albo.
Il divieto di uso improprio del termine “artigianale” e connessi riguarda tutti i profili collegati alla vendita o prodromici ad essa: quindi comprende anche la ditta, l’insegna, il marchio e la promozione dei prodotti o servizi.
In sostanza, l’uso corretto del termine “artigianale” deve riguardare non solo la pubblicità tradizionale, ma anche il sito internet, l’e-commerce, le pagine social, il packaging, le etichette, i cataloghi, i menù, le schede prodotto, i volantini, i cartelli in negozio e le campagne online.
Secondo le FAQ del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), il concetto di “promozione” va interpretato in senso ampio, valutando se il messaggio sia concretamente idoneo a ingannare il consumatore sulla provenienza del prodotto da un soggetto che non possiede legittimamente la qualità di artigiano.
La multa per chi usa “artigianale” senza requisiti
La sanzione è molto pesante. L’articolo 16 della legge 34/2026 prevede, per chi usa impropriamente riferimenti all’artigianato, una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato dell’impresa, con un minimo di 25.000 euro per ogni violazione.
Il rischio economico è quindi alto anche per le piccole attività. Una singola dicitura sbagliata su un’insegna, una confezione o una campagna promozionale può esporre l’impresa a una multa rilevante. Il punto non è più soltanto la correttezza del messaggio pubblicitario: la parola “artigianale” diventa una qualificazione giuridica che presuppone determinati requisiti.
Quali comportamenti fanno rischiare la multa
Il rischio di ricevere la sanzione nasce quando un’impresa, pur non avendo i requisiti, presenta i propri prodotti o servizi come artigianali. Non conta solo la parola esatta “artigianale”: sono rilevanti anche richiami all’artigianato o all’artigianalità capaci di far credere al consumatore che il prodotto provenga da una vera impresa artigiana quando in realtà non è così.
Può rischiare la multa, ad esempio, un’attività non iscritta all’Albo che esponga un’insegna con la dicitura “laboratorio artigianale”, un e-commerce che venda “creazioni artigianali” realizzate da soggetti non iscritti, un produttore industriale che indichi sulle confezioni “lavorazione artigianale” senza possedere i requisiti, oppure un esercizio commerciale che promuova come proprio un prodotto artigianale realizzato da terzi senza chiarire la reale provenienza.
Attenzione: la stessa regola vale anche per chi è iscritto all’Albo ma non produce direttamente il bene presentato come artigianale. Insomma, la qualifica artigiana dell’impresa non autorizza automaticamente a definire artigianale qualsiasi prodotto venduto: la dicitura deve riferirsi a ciò che l’impresa realizza davvero.
Fare tutto a mano non basta
Una delle novità più rilevanti è che la manualità, da sola, non basta. Il Ministero chiarisce espressamente che imprenditori e imprese non iscritti all’Albo artigiani non possono promuovere come artigianali prodotti o servizi da loro realizzati con un metodo manuale, neanche se tradizionale o di qualità.
Questo significa che un prodotto può essere fatto a mano (ed anche tutelato in altri modi, ad esempio con denominazioni tipiche) ma non essere “artigianale” nel senso protetto dalla legge. La differenza è decisiva: “fatto a mano” descrive una modalità di lavorazione; “artigianale”, invece, richiama una qualifica dell’impresa.
Scendendo nel concreto, il MIMIT indica alcune espressioni alternative che possono essere usate – ovviamente, se veritiere e non ingannevoli – senza timore di ricevere la multa: “fatto a mano”, “tradizionale”, “dipinto a mano”, “di qualità”, “fatto ad arte”, “di produzione propria”, “realizzato con manualità”, “realizzato con strumenti tradizionali”, “sartoriale” o “su misura”.
Anche queste formule, però, devono essere usate con cautela: non devono far credere al consumatore che l’impresa sia iscritta all’Albo artigiani quando non lo è.
Il caso del gelato, della pasta e degli alimenti
Il settore alimentare è uno dei più esposti, perché l’espressione “artigianale” è molto usata in gelaterie, panifici, pastifici, gastronomie e attività di somministrazione.
L’esempio fatto dal Ministero nelle FAQ (attualmente aggiornate a giugno 2026, altre sono in corso di realizzazione e verranno pubblicate presto sul sito) è chiaro: un bar con laboratorio interno, se non è iscritto all’Albo delle imprese artigiane, non può vendere il proprio gelato come “artigianale”. Potrà però definirlo, se vero, “di qualità” o “di produzione propria”. Al contrario, un bar che vende gelati prodotti da imprese artigiane potrà indicarli come artigianali, purché la provenienza sia reale.
Lo stesso ragionamento vale per altri prodotti alimentari.
Un’impresa industriale produttrice di pasta secca confezionata non può scrivere sul packaging che la lavorazione è artigianale se non ha i requisiti. Potrà però valorizzare aspetti diversi, come la qualità, la tradizione o alcune fasi manuali, sempre che il messaggio fornito ai consumatori sia corretto e non ingannevole.
Un commerciante può ancora vendere prodotti artigianali?
Precisiamo che la legge PMI non vieta a un’impresa commerciale di vendere prodotti realizzati da veri artigiani. Pertanto, un negozio, un ristorante, un bar o un e-commerce non iscritti all’Albo possono vendere o somministrare beni prodotti da imprese artigiane e promuoverli come artigianali. Il punto è che l’artigianalità deve riguardare davvero il prodotto venduto e non essere attribuita falsamente al commerciante.
In altre parole, è legittimo dire che un prodotto proviene da un’impresa artigiana, se ciò è vero e dimostrabile. Non è invece corretto presentarsi come produttori artigianali quando si svolge solo attività di rivendita.
Attenzione, però, ai semilavorati. Se un’impresa non artigiana utilizza uno o più componenti prodotti da un artigiano (ad esempio, determinati ingredienti), può evidenziare che quegli specifici componenti sono artigianali. Deve però specificarlo con chiarezza, evitando di riferire l’artigianalità all’intero prodotto se ciò può risultare ingannevole.
Le eccezioni per i prodotti protetti
La nuova disciplina non cancella le leggi speciali che regolano alcuni prodotti: le relative norme restano vigenti. Le FAQ MIMIT chiariscono che, quando esiste una normativa specifica, essa continua a prevalere sulla disciplina generale della legge PMI 2026.
L’esempio indicato dal Ministero è quello della birra artigianale, già disciplinata da una norma specifica.
La nuova regola non incide neppure sui regimi speciali di tutela previsti per determinati prodotti, specialmente alimentari (DOC, DOP, ecc.), compresi quelli di vario genere riconosciuti come Indicazioni Geografiche Protette (IGP) per prodotti artigianali, purché siano rispettati il disciplinare di produzione e la normativa speciale applicabile.
Il Ministero richiama, tra gli esempi, il vetro di Murano, i merletti di Burano, il cammeo e il corallo di Torre del Greco.
Queste eccezioni confermano il principio generale: la parola “artigianale” non è vietata in assoluto, ma deve essere usata nel rispetto del titolo giuridico o della normativa speciale che la legittima.
Che cosa devono fare le imprese?
Le imprese dovrebbero fare una verifica completa della propria comunicazione commerciale, dato che adesso questo aspetto è diventato estremamente rilevante. I punti più delicati sono la denominazione dell’attività, l’insegna, il marchio, il sito internet, l’e-commerce, le schede prodotto, le etichette, le confezioni, i cataloghi, i menù, le pagine social, le campagne pubblicitarie, i volantini e i cartelli esposti nei locali o nei mercati.
Chi è iscritto all’Albo e produce direttamente può continuare a valorizzare la propria qualifica artigiana. Chi non è iscritto, invece, deve eliminare i richiami all’artigianato e sostituirli, se possibile, con espressioni descrittive corrette: “fatto a mano”, “di produzione propria”, “tradizionale”, “su misura”, “realizzato con manualità”, purché non siano ingannevoli.
Chi invece vende prodotti di imprese artigiane deve conservare documentazione idonea a dimostrarne la provenienza e deve formulare il messaggio in modo chiaro: il consumatore deve capire se l’artigianalità riguarda l’intero prodotto, un ingrediente, un componente o una singola fase di lavorazione.
Il messaggio complessivo è chiaro: meno ostacoli per chi vuole operare regolarmente, ma sanzioni più dure per chi usa il prestigio dell’artigianato senza averne titolo.
Approfondimenti
Se non sei un artigiano e non intendi diventarlo, non hai partita IVA e sei soltanto un venditore occasionale di prodotti homemade, ti consigliamo di leggere la nostra guida “Hobbisti e artigiani: quando si può dire che un prodotto è artigianale?“, per sapere tutto ciò che occorre a rispettare le regole ed evitare sanzioni.
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Paolo Remer
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