spetta la pensione di reversibilità?


La Corte Costituzionale con la sentenza n. 91/2026 ha dichiarato illegittima la norma che escludeva la pensione di reversibilità per il partner superstite di coppie omosessuali coniugate all’estero quando il decesso era precedente alla L. n. 76/2016. L’esclusione creava una disparità di trattamento ingiustificata rispetto alle altre categorie di aventi diritto.

Una coppia di cittadini italiani dello stesso sesso si sposa all’estero, in un paese in cui quel matrimonio è riconosciuto. Anni dopo, uno dei due muore — prima che in Italia entri in vigore la legge sulle unioni civili del 2016. Il superstite chiede all’INPS la pensione di reversibilità. L’INPS la nega: al momento del decesso, in Italia quel matrimonio non produceva effetti, e la legge sulle unioni civili non era ancora in vigore. Il superstite non rientra in nessuna categoria di aventi diritto.

La risposta alla domanda su se il partner superstite di una coppia omosessuale sposata all’estero abbia diritto alla pensione di reversibilità è sì — anche per i decessi avvenuti prima del 2016. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 91/2026, ha dichiarato illegittima la norma che escludeva questa tutela, ravvisando una disparità di trattamento ingiustificata rispetto alle altre categorie di aventi diritto.

Cos’è la pensione di reversibilità e a chi spetta

La pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale che spetta ai superstiti di un lavoratore assicurato o pensionato quando questi viene a mancare. Serve a garantire al coniuge superstite — e in certi casi ai figli o ad altri familiari a carico — una continuità economica dopo la perdita del partner che contribuiva al sostentamento familiare.


La Corte Costituzionale, già con la sentenza n. 6/1980, aveva chiarito il fondamento di questa prestazione: tutela il legame familiare e la dipendenza economica che caratterizzava il nucleo prima del decesso. È una forma di protezione sociale che trova copertura negli artt. 36, 38, commi 2 e 3, e 2 della Costituzione.

La norma dichiarata incostituzionale — l’art. 13 del R.D.L. n. 636/1939, convertito nella L. n. 1272/1939 — era quella che, nel prevedere le categorie di aventi diritto alla pensione di reversibilità, non includeva il partner superstite di una coppia omosessuale il cui coniuge fosse deceduto prima dell’entrata in vigore della L. n. 76/2016.

Il problema: la finestra temporale che escludeva la tutela

La legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso — la L. n. 76 del 20 maggio 2016 — ha introdotto in Italia uno strumento giuridico che riconosce le coppie omosessuali e attribuisce loro una serie di diritti, incluso quello alla pensione di reversibilità. La stessa legge ha previsto che i matrimoni omosessuali contratti all’estero da cittadini italiani producano in Italia gli effetti dell’unione civile.

Il problema riguardava una specifica categoria di persone: quelle che avevano contratto matrimonio all’estero prima del 2016 e il cui partner era deceduto anch’esso prima del 2016 — quindi prima che la legge italiana riconoscesse qualsiasi forma di tutela per le coppie omosessuali.

Per queste persone si era creata una lacuna: il matrimonio estero non produceva effetti in Italia al momento del decesso, la legge sulle unioni civili non era ancora in vigore, e quindi il superstite non rientrava in nessuna delle categorie che davano diritto alla reversibilità. Era rimasto escluso non per una scelta legislativa consapevole, ma per un vuoto creato dalla successione temporale delle norme.


Il ragionamento della Corte Costituzionale

La Corte parte dalla sua giurisprudenza consolidata: non esiste, a livello costituzionale, un obbligo di equiparare le unioni omosessuali al matrimonio. Lo aveva affermato con la sentenza n. 138/2010 e ribadito con le sentenze n. 148 e n. 66/2024. La Costituzione non impone al legislatore di trattare le coppie omosessuali esattamente come le coppie eterosessuali coniugate.

Ma il caso sottoposto alla Corte aveva caratteristiche peculiari che lo rendevano diverso dai casi precedenti. Non si trattava di decidere se riconoscere il matrimonio omosessuale o equipararlo in assoluto a quello eterosessuale. Si trattava di una situazione specifica: una coppia che aveva formalizzato il proprio legame all’estero, in modo valido e riconoscibile, e il cui membro era deceduto in un momento in cui l’ordinamento italiano non disponeva ancora degli strumenti per tutelare quel legame.

Il legislatore italiano aveva poi fatto una scelta precisa: con la L. n. 76/2016 aveva deciso di riconoscere i matrimoni omosessuali esteri, attribuire loro gli effetti dell’unione civile, e parificare ai fini previdenziali il coniuge e l’unito civilmente. Questa scelta aveva creato uno strappo temporale: chi aveva vissuto la stessa situazione ma in un periodo anteriore alla legge era escluso dalla tutela non perché la sua condizione fosse diversa, ma semplicemente perché il decesso era avvenuto troppo presto.

Questa esclusione, secondo la Corte, creava una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi diritto alla pensione di reversibilità. Non c’era una ragione obiettiva e proporzionata per trattare diversamente il superstite di una coppia omosessuale che aveva formalizzato il legame all’estero da quello di una coppia che aveva potuto usufruire degli strumenti introdotti nel 2016.

Le conseguenze pratiche

La dichiarazione di incostituzionalità parziale dell’art. 13 del R.D.L. n. 636/1939 apre la strada al riconoscimento della pensione di reversibilità per i superstiti di coppie omosessuali che si trovano nella situazione descritta: matrimonio contratto all’estero e decesso del partner avvenuto prima del 20 maggio 2016.


Per chi si trova in questa situazione — o per chi ha già presentato domanda che è stata respinta dall’INPS — la sentenza costituisce il fondamento giuridico per rinnovare la richiesta o per impugnare il diniego precedente.

Il caso che ha originato il giudizio di costituzionalità era stato sollevato dalle Sezioni Unite della Cassazione nell’ambito di un giudizio in cui il superstite di una coppia omosessuale coniugata all’estero aveva chiesto la condanna dell’INPS al pagamento della reversibilità, ottenendo il diniego proprio perché il decesso era antecedente al 2016. La sentenza della Corte Costituzionale risolve quella questione in senso favorevole al richiedente.




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 Raffaella Mari

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