Come si rinuncia all’eredità per non pagare i debiti del defunto?


La rinuncia all’eredità è l’atto formale con cui il chiamato si esclude completamente dalla successione, liberandosi da qualsiasi responsabilità per i debiti del defunto.

Il padre muore lasciando debiti con la banca, cartelle esattoriali, fornitori insoddisfatti. I figli si trovano di fronte a una scelta: accettare l’eredità — con tutto ciò che comporta — oppure rinunciare. Molti non sanno che la rinuncia va fatta in modo formale, entro termini precisi, e che certi comportamenti la rendono impossibile anche prima di averla ufficialmente compiuta.

La risposta alla domanda su come si rinunci all’eredità per non pagare i debiti del defunto richiede di distinguere tra due strumenti diversi — la rinuncia pura e semplice e l’accettazione con beneficio d’inventario — e di conoscere forma, termini, effetti e trappole pratiche di ciascuno.

Rinuncia pura e semplice o beneficio d’inventario: la differenza fondamentale

Sono due strumenti con effetti molto diversi, e scegliere quello sbagliato può costare caro.


La rinuncia pura e semplice è la soluzione più radicale: il chiamato dismette il diritto di accettare l’eredità e viene considerato come se non fosse mai stato chiamato. Effetto retroattivo totale. Nessuna responsabilità per i debiti del defunto — nemmeno per i debiti fiscali, nemmeno per il periodo tra la morte e la rinuncia. Chi rinuncia non è erede, non risponde di nulla.

L’accettazione con beneficio d’inventario funziona diversamente: il chiamato diventa erede, ma la sua responsabilità per i debiti ereditari è limitata al valore dell’attivo che ha ricevuto. Non possono aggredire i suoi beni personali — solo i beni ereditari. È la scelta giusta quando l’eredità ha sia attivo che passivo, e si vuole tenere la parte buona limitando l’esposizione alla parte cattiva.

Marco muore lasciando un appartamento del valore di 200.000 euro e debiti per 150.000 euro. Se i figli rinunciano, perdono l’appartamento ma non pagano i debiti. Se accettano con beneficio d’inventario, prendono l’appartamento, pagano i debiti con i beni ereditari fino a 200.000 euro, e non rischiano nulla del proprio patrimonio personale. Se invece accettano pura e semplice, devono pagare i 150.000 euro di debiti anche attingendo ai propri risparmi.

Chi può rinunciare: capacità e autorizzazioni necessarie

La rinuncia è un atto di straordinaria amministrazione. Può compierla solo chi ha piena capacità legale.

Per i maggiorenni capaci non ci sono limiti particolari: decidono liberamente se e quando rinunciare.

Per i minori, la rinuncia deve essere effettuata dai genitori — o dal tutore — con la previa autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi dell’art. 320 cod. civ.


Per gli interdetti, la rinuncia viene compiuta dal tutore con autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi dell’art. 374 cod. civ.

Per gli inabilitati e gli emancipati, è necessaria l’assistenza del curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi dell’art. 394 cod. civ.

Dal 28 febbraio 2023 — con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022 — l’autorizzazione può essere rilasciata anche direttamente dal notaio che riceve l’atto di rinuncia, oltre che dal giudice tutelare. Una semplificazione pratica rilevante per chi si trova a dover gestire situazioni urgenti.

La forma dell’atto: dove si fa e cosa serve

La rinuncia all’eredità richiede una forma solenne, a pena di nullità. Non basta una scrittura privata, nemmeno autenticata. La dichiarazione deve essere resa:

davanti a un notaio, con atto pubblico; oppure davanti al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione — cioè il tribunale del luogo in cui il defunto aveva il suo ultimo domicilio.


L’atto viene poi iscritto nel registro delle successioni. L’iscrizione serve per l’opponibilità ai terzi ma non incide sulla validità dell’atto stesso: la rinuncia è valida dal momento in cui viene dichiarata nelle forme prescritte.

I documenti normalmente richiesti sono: documento di identità e codice fiscale del rinunciante; certificato di morte in carta semplice; codice fiscale del defunto; copia conforme dell’eventuale verbale di pubblicazione del testamento; per gli incapaci, il provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare o la menzione dell’autorizzazione notarile.

Sul fronte dei costi, la rinuncia in tribunale comporta solo diritti di cancelleria e marche da bollo — importi contenuti. La rinuncia dal notaio aggiunge l’onorario professionale e le imposte connesse all’atto.

I termini: quando si può ancora rinunciare

Il diritto di accettare — e quindi anche di rinunciare — si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione. Finché quel termine non è decorso e non sono intervenute cause preclusive, il chiamato può sempre rinunciare.

Attenzione però a una regola speciale che taglia drasticamente i tempi: se il chiamato è nel possesso di beni ereditari — cioè ha la disponibilità materiale di beni appartenenti all’eredità — deve fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluzione. Se non lo fa entro quel termine, acquista automaticamente la qualità di erede puro e semplice — senza possibilità di rimediare.


Giulia muore e la figlia Anna continua ad abitare nell’appartamento della madre, paga le bollette, gestisce il conto. Sono passati quattro mesi senza che Anna abbia fatto nulla di formale. Per i creditori, Anna è già erede pura e semplice: ha perso la possibilità di rinunciare o di accettare con beneficio d’inventario. Non importa che non avesse intenzione di accettare.

I comportamenti che precludono la rinuncia: le trappole da evitare

Anche senza essere nel possesso fisico di beni ereditari, certi comportamenti possono configurare una accettazione tacita dell’eredità, rendendo impossibile qualsiasi rinuncia successiva.

L’art. 476 cod. civ. stabilisce che l’accettazione è tacita quando il chiamato compie atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.

Gli esempi classici sono molti: vendere o donare beni del defunto; pagare debiti del defunto con denaro proprio; riscuotere crediti del defunto; fare modifiche all’appartamento del defunto come se fosse già proprio; prelevare somme dal conto corrente del defunto dopo la morte.

Il giorno dopo il funerale del padre, il figlio preleva 10.000 euro dal conto corrente del defunto per pagare le spese funebri. Se lo fa con bonifico o assegno a nome proprio come erede, ha compiuto un atto di accettazione tacita. Quando tre mesi dopo scopre i debiti del padre e vuole rinunciare, è troppo tardi.

La giurisprudenza riconosce tuttavia alcune eccezioni: la presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate non costituisce accettazione tacita — è un adempimento fiscale obbligatorio. Anche gli atti di mera conservazione o vigilanza sui beni ereditari non configurano accettazione.

Gli effetti della rinuncia: chi paga i debiti e cosa succede all’eredità

Chi ha validamente rinunciato non risponde dei debiti del defunto, nemmeno per il periodo compreso tra la morte e la rinuncia. Questo vale per tutti i debiti — bancari, commerciali, fiscali. L’Agenzia delle Entrate non può agire contro il rinunciante per le imposte del defunto.


La quota che il rinunciante avrebbe ricevuto viene devoluta secondo un ordine preciso:

al sostituto testamentario, se il testatore ne aveva previsto uno; in mancanza, ai discendenti per rappresentazione — cioè ai figli del rinunciante subentrano al loro genitore nella quota; se non ci sono discendenti, agli altri coeredi per accrescimento; se nessuno di questi meccanismi opera, agli eredi legittimi secondo le regole ordinarie.

La rinuncia non travolge i legati: si può rinunciare all’eredità e conservare quanto ricevuto per legato — sono due istituti distinti e indipendenti.

La posizione dei creditori personali del rinunciante

Un aspetto che spesso non viene considerato: se il chiamato che rinuncia ha debiti personali rilevanti, i suoi creditori potrebbero non essere soddisfatti — perché rinunciando impedisce che l’attivo ereditario entri nel suo patrimonio e quindi sia aggredibile.

In questi casi i creditori personali hanno a disposizione strumenti di tutela, ma si tratta di azioni complesse che richiedono specifiche condizioni. Il tema è delicato e merita una valutazione caso per caso, soprattutto quando l’eredità è attiva e la rinuncia appare strumentale a frodare i creditori.


La regola pratica in sintesi

Chi vuole non rispondere dei debiti del defunto deve fare tre cose nell’ordine. Prima: evitare qualsiasi atto che possa configurare accettazione tacita — non toccare i beni, non pagare debiti, non riscuotere crediti del defunto. Seconda: se è nel possesso di beni ereditari, agire entro tre mesi con l’inventario — altrimenti è già erede puro e semplice. Terza: recarsi dal notaio o in cancelleria del tribunale competente e formalizzare la rinuncia con atto scritto nelle forme richieste dalla legge.

Aspettare — confidando che il termine decennale dia tutto il tempo del mondo — è rischioso: basta un prelievo dal conto del defunto, una bolletta pagata o un armadio spostato per diventare eredi puri e semplici senza averlo voluto.




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 Angelo Greco

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