quote Srl, azioni, casa e unioni civili?


Le quote di Srl entrano in comunione, le azioni alienate da solo creano solo obbligo di ricostituzione. Casa ed estromissione sono possibili. Le unioni civili seguono le stesse regole. Ecco tutto.

Ci si sposa senza scegliere alcun regime patrimoniale. Automaticamente si entra in comunione legale dei beni. Ma cosa significa concretamente? Le quote della società che si è costituita dopo il matrimonio appartengono anche al coniuge? Se si vendono le azioni senza il suo consenso, il contratto è annullabile? È possibile far uscire la casa dalla comunione senza venderla? E chi si è unito civilmente ha gli stessi diritti?

Queste domande — frequentissime nella pratica — hanno risposte precise che derivano dagli articoli 177 e seguenti del codice civile, dalla giurisprudenza della Cassazione e dalle norme speciali sulle unioni civili. Capirle richiede di distinguere situazioni che in apparenza si somigliano ma producono effetti molto diversi.

La domanda su cosa entra nella comunione legale e come si gestiscono i beni comuni — dalla società alle azioni, dalla casa alle unioni civili — è il punto di partenza per chiunque voglia capire come funziona il regime patrimoniale automatico del matrimonio italiano.


Cosa entra nella comunione legale: la regola generale

L’art. 177 cod. civ. stabilisce che costituiscono oggetto della comunione legale tutti gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali. I beni personali — elencati all’art. 179 cod. civ. — comprendono tra l’altro i beni ricevuti per donazione o eredità, i beni di uso strettamente personale, i beni acquisiti prima del matrimonio.

La regola è semplice: se si acquista qualcosa durante il matrimonio, in linea di principio entra in comunione al 50%, indipendentemente da chi abbia pagato.

Le quote di Srl entrano in comunione?

Sì. Se uno dei coniugi costituisce o acquista quote di una società a responsabilità limitata durante il matrimonio in regime di comunione legale, quelle quote entrano in comunione. L’opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza risponde affermativamente, tenendo conto che nelle Srl la responsabilità è limitata al capitale conferito: il coniuge non rispondente rischia solo quanto è stato investito nella società, non il proprio patrimonio personale.

La questione si complica quando le quote vengono acquistate da un solo coniuge nell’esercizio di un’attività imprenditoriale propria. In questo caso si può discutere se rientrino nell’eccezione dei proventi dell’attività svolta da ciascun coniuge separatamente, che sono in comunione solo se non consumati al momento dello scioglimento del regime.

Le azioni di Spa alienate da un solo coniuge: il contratto è annullabile?

No — ma con conseguenze precise. La comunione legale, a differenza della comunione ordinaria, è una comunione senza quote: ciascun coniuge non ha una quota ideale di cui disporre, ma entrambi hanno la disponibilità dell’intero bene comune. L’art. 180 cod. civ. richiede il consenso di entrambi per gli atti di straordinaria amministrazione, ma la sua mancanza non produce sempre le stesse conseguenze.


Per i beni immobili e i beni mobili registrati iscritti nei registri previsti dall’art. 2683 cod. civ., l’atto di disposizione compiuto da un solo coniuge senza il consenso dell’altro è annullabile su istanza del coniuge pretermesso entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza (art. 184 cod. civ.).

Per le azioni di Spa — che non rientrano nei beni mobili registrati dell’art. 2683 — la regola è diversa: l’atto di vendita non è annullabile. Il coniuge che ha alienato le azioni senza il consenso dell’altro è però obbligato, su istanza di quest’ultimo, a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima dell’atto, o — se ciò non è possibile — a pagare l’equivalente secondo i valori correnti al momento della ricostituzione. La Cassazione ha confermato questo principio con la sentenza n. 19689 del 18 settembre 2014.

In sintesi: vendere le azioni senza il consenso del coniuge è un atto irregolare, ma non invalido. Le azioni rimangono in capo all’acquirente terzo; il coniuge che ha venduto deve risarcire l’altro.

Il trasferimento dei beni ai figli in separazione: agevolazioni fiscali

Quando i coniugi si separano o divorziano e trasferiscono beni ai figli nell’ambito degli accordi di separazione, beneficiano di un regime fiscale agevolato. L’art. 19 della legge n. 74/1987 prevede che tutti gli atti relativi al procedimento di separazione o divorzio siano esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 154/1999, ha esteso questa esenzione anche alla separazione personale.

Il requisito fondamentale è che il trasferimento sia direttamente correlato alla definizione degli accordi tra i coniugi in crisi: ciò che rileva è la causa dell’attribuzione, il nesso imprescindibile tra il trasferimento e l’intesa post-crisi coniugale. Trasferimenti fatti solo formalmente in sede di separazione ma senza connessione reale con la composizione dei rapporti tra i coniugi non beneficiano dell’esenzione.


Estromettere un bene dalla comunione senza venderlo: è possibile?

Sì. È possibile far uscire un singolo bene — come un appartamento — dalla comunione legale senza dismettere la proprietà. Questa operazione si chiama tecnicamente estromissione e si realizza attraverso una convenzione matrimoniale che riduce l’oggetto della comunione, escludendo quel bene specifico.

Parte della dottrina aveva sostenuto che l’estromissione fosse ammessa solo per l’azienda, come previsto dall’art. 191, ultimo comma, cod. civ. Ma l’assenza di un divieto normativo esplicito e il riferimento dell’art. 2647 cod. civ. — in tema di pubblicità — alle “convenzioni matrimoniali che escludono i beni dalla comunione” orientano verso la soluzione positiva. Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo studio n. 115-2023/C approvato dalla Commissione studi civilistici, ha confermato questa interpretazione.

La convenzione deve essere stipulata nella forma prevista dall’art. 162 cod. civ. — atto pubblico davanti al notaio con testimoni — e deve essere trascritta nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 2647 cod. civ. per essere opponibile ai terzi.

Le unioni civili: stesso regime, stesse regole?

Sì. La legge n. 76/2016 — la cosiddetta legge Cirinnà — ha equiparato le parti dell’unione civile ai coniugi per tutti gli effetti di legge. Il comma 20 della legge prevede che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le parole “coniuge” e “coniugi” si applicano anche alle parti dell’unione civile.

Sul regime patrimoniale, il comma 13 stabilisce che, in mancanza di diversa convenzione, il regime dell’unione civile è la comunione dei beni — esattamente come nel matrimonio. Le parti possono quindi scegliere la separazione dei beni o stipulare convenzioni modificative del regime, con le stesse modalità previste per i coniugi.


Quanto alla convivenza di fatto — che la stessa legge disciplina separatamente — il discorso è diverso: i conviventi di fatto non godono automaticamente della comunione legale, ma possono regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso un contratto di convivenza stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata.




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 Angelo Greco

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