chi può avere lo sgravio e come funziona


Sgravio totale dei contributi per le piccole imprese che assumono nella ZES unica: fino a 650 euro al mese per 24 mesi. Previsto anche un credito d’imposta per gli investimenti.

Per incentivare l’occupazione stabile e il rilancio economico nelle aree svantaggiate del Paese, il DL 62/2026 (Decreto Lavoro) ha riattivato e potenziato le misure di sostegno per la Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno.

Per le piccole imprese ci sono due grandi opportunità cumulative: un generoso esonero contributivo gestito dall’INPS per le nuove assunzioni e un credito d’imposta gestito dall’Agenzia delle Entrate per l’acquisto di beni strumentali.

Ma concretamente chi può avere lo sgravio? La misura riguarda soprattutto le piccole imprese che assumono lavoratori svantaggiati e consente di azzerare, entro determinati limiti, i contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro.


Accanto a questo incentivo all’assunzione esiste anche un’altra agevolazione collegata alla ZES: il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali. Si tratta però di una misura diversa, con regole, destinatari e scadenze proprie. Conviene quindi distinguere bene i due strumenti.

Ecco una guida completa all’esonero contributivo e al credito d’imposta: una sintesi chiara di come funzionano i due incentivi, chi può richiederli e quali sono i requisiti operativi per il 2026.

L’esonero contributivo INPS

Questo incentivo, disciplinato nella Circolare INPS n. 56/2026, prevede lo sgravio totale (100%) dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato (esclusi i premi INAIL).

Requisiti dell’azienda e sede di lavoro

Per fruire del Bonus ZES 2026, ci sono anzitutto dei precisi limiti dimensionali: possono accedere solo i datori di lavoro privati che, nel mese dell’assunzione, occupano fino a un massimo di 10 dipendenti (calcolati al netto dei nuovi assunti incentivati, cioè quelli per i quali si chiede lo stesso esonero). Questo significa che la misura è pensata soprattutto per microimprese e piccole realtà locali. Sono invece escluse le medie o grandi imprese e tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre bisogna rispettare l’ambito territoriale geografico: la prestazione lavorativa deve svolgersi in una sede o unità produttiva situata in una delle regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria).


Non conta, quindi, dove ha sede legale l’azienda. Ciò che conta è dove lavora concretamente il dipendente assunto con l’agevolazione.

Una società con sede legale a Milano può chiedere il Bonus ZES se assume un lavoratore destinato stabilmente a una sede produttiva in Puglia, Calabria, Sicilia o in un’altra regione ammessa. Al contrario, se il lavoratore viene poi trasferito fuori dalla ZES, l’agevolazione non spetta più dal mese successivo al trasferimento.

Infine, sono previsti alcuni requisiti dei lavoratoriL’esonero spetta per l’assunzione di personale non dirigenziale che alla data dell’assunzione presenti contemporaneamente queste caratteristiche:

Tuttavia c’è una deroga che consente il subentro nei mesi residui: se un lavoratore era già stato assunto nel 2026 con il Bonus ZES da un’altra azienda e il rapporto è cessato, il nuovo datore di lavoro può subentrare nel beneficio per le mensilità rimanenti, e quindi utilizzare l’agevolazione residua, anche se in quel caso il lavoratore non è più disoccupato da 24 mesi.

Tipi di contratti, durata e importo dell’agevolazione

L’esonero contributivo ha  durata massima fino a 24 mesi per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

Sono agevolabili anche:


  • i rapporti a tempo indeterminato part-time, con beneficio proporzionato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;
  • i rapporti instaurati con soci lavoratori di cooperativa, se ricorrono gli altri requisiti.

Sono esclusi i contratti di apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro intermittente o a chiamata (anche se a tempo indeterminato) e le trasformazioni di contratti a termine già in essere. Il punto centrale è quindi questo: l’incentivo premia le nuove assunzioni stabili, non la semplice conversione di rapporti già avviati.

Quanto all’importo, l‘esonero copre fino a 650 euro mensili per ciascun lavoratore. Per i mesi frazionati (rapporti iniziati o cessati nel corso del mese) la soglia è di 20,96 euro al giorno.

In concreto, quindi, il vantaggio economico può arrivare fino a 15.600 euro per ogni lavoratore assunto, cioè 650 euro al mese per 24 mesi, sempre nei limiti dei contributi effettivamente dovuti e delle risorse disponibili.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche: in altre parole, lo sgravio non penalizza la posizione previdenziale del lavoratore.

Come presentare la domanda INPS

Le istanze vanno inviate esclusivamente online tramite il «Portale delle Agevolazioni» (ex sistema DiResCo) dell’INPS compilando nella sezione Bonus ZES 2026 il modulo dedicato.

L’INPS verificherà la disponibilità dei fondi (stanziati nei limiti di spesa per il triennio 2026-2028) e l’assenza di licenziamenti nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva, procedendo poi all’accantonamento delle risorse.


In caso di accoglimento, l’INPS autorizza la fruizione dell’esonero. Il beneficio viene poi esposto nei flussi contributivi secondo le istruzioni operative dell’Istituto.

Il credito d’imposta per investimenti 

Oltre allo sgravio sui dipendenti, la Legge n. 199/2025 (all’articolo 1, commi 438-443) ha esteso per il triennio 2026-2028 il credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali (strutture produttive, macchinari, impianti) destinati alle medesime regioni della ZES Unica.

Questa agevolazione non riguarda direttamente l’assunzione di lavoratori, bensì gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare nella ZES unica.

Caratteristiche dell’agevolazione

Per il 2026 lo stanziamento complessivo è di 2,3 miliardi di euro. Il progetto di investimento massimo agevolabile è pari a 100 milioni di euro, mentre sono esclusi i progetti inferiori a 200.000 euro.

C’è un requisito contabile fondamentale da rispettare per godere del credito d’imposta ZES: le spese e la corrispondenza alla documentazione contabile devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti.


Sono previste esclusioni di settore: non possono fruirne i soggetti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, dei trasporti, delle infrastrutture energetiche, creditizio/finanziario e della produzione primaria agricola o della pesca

Finestre temporali e adempimenti per il 2026

L’accesso al beneficio fiscale è strutturato in due passaggi telematici obbligatori sul sito dell’Agenzia delle Entrate, pena la decadenza:

Fase Adempimento Termini Temporali

1. Comunicazione iniziale

Invio dei dati sugli investimenti realizzati dal 1° gennaio e sulle spese previste fino al 31 dicembre 2026.

Dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026.


2. Comunicazione integrativa

Attestazione dell’effettiva realizzazione degli investimenti inseriti nella prima istanza e indicazione degli estremi della revisione contabile.

Dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027.

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d’imposta può essere usato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, secondo le regole stabilite dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 10/E/2026), inserendo il codice tributo 7034 e indicando come anno il 2026. L’utilizzo può iniziare solo dopo la pubblicazione del provvedimento di riparto e l’ottenimento della ricevuta di autorizzazione da parte delle Entrate.

Cumulabilità e condizioni generali

I due incentivi (esonero INPS e credito d’imposta) sono cumulabili tra loro in quanto l’esonero contributivo non è un aiuto di Stato sul costo dei beni strumentali.


Tuttavia, bisogna prestare attenzione alle regole di cumulabilità con altre misure dello stesso tipo:

  • l’esonero contributivo INPS non è cumulabile con altri sconti contributivi o riduzioni di aliquote (es. incentivi disabili, incentivi NASPI o la Decontribuzione Sud). È invece compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione (maxi-deduzione assunzioni) e con l’esonero per la parità di genere;

  • il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato nei limiti delle intensità massime previste dal Regolamento europeo GBER.

Per ambedue le misure resta l’obbligo tassativo per le imprese di rispettare la regolarità contributiva (DURC) e l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

In sintesi

Il Bonus ZES 2026 per le assunzioni è uno sgravio contributivo destinato ai piccoli datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e assumono a tempo indeterminato lavoratori di almeno 35 anni, disoccupati da almeno due anni, presso sedi o unità produttive nella ZES unica.

Il vantaggio può arrivare fino a 650 euro al mese per lavoratore e durare fino a 24 mesi.

Il credito d’imposta ZES, invece, è un’agevolazione fiscale distinta, riservata agli investimenti in beni strumentali nelle aree ammesse. Le due misure possono convivere, ma hanno presupposti, procedure e finalità diverse: una incentiva l’occupazione stabile, l’altra sostiene gli investimenti produttivi.





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 Paolo Remer

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