La Cassazione con l’ordinanza 20415/2025 ammette accordi tra coniugi sulla divisione patrimoniale, se la crisi è condizione e non causa dell’accordo. Ecco cosa è possibile e cosa no.
Ci si sta per sposare e ci si chiede: è possibile stabilire già ora, con un accordo scritto, come si divideranno i beni se il matrimonio dovesse finire? È quello che negli Stati Uniti si chiama “prenup” — il contratto prematrimoniale. In Italia esiste qualcosa di simile?
La risposta è più articolata di quanto si possa immaginare. Il diritto italiano conosce la comunione legale, la separazione dei beni e la comunione convenzionale come regimi patrimoniali tipizzati. Ma l’autonomia dei coniugi nel disciplinare le conseguenze patrimoniali di una futura crisi coniugale è sempre stata un terreno minato, perché si scontra con il principio — sancito dall’art. 160 cod. civ. — secondo cui gli sposi non possono derogare ai diritti e ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 20415/2025, ha fatto un passo significativo in questa direzione, ammettendo la validità di un accordo tra coniugi sulla divisione patrimoniale in caso di separazione, a condizione che la crisi coniugale non sia la “causa” dell’accordo ma solo una condizione — un evento futuro e incerto al cui verificarsi le pattuizioni diventano efficaci.
La domanda su se i coniugi possano accordarsi prima della crisi su come dividere i beni richiede di conoscere i limiti dell’autonomia negoziale in materia matrimoniale e le aperture più recenti della giurisprudenza.
Il regime patrimoniale della famiglia: i modelli previsti dalla legge
La riforma del diritto di famiglia del 1975 — legge n. 151 del 19 maggio 1975, in vigore dal 20 settembre di quell’anno — ha abbandonato il modello patriarcale e riconosciuto la parità tra i coniugi, introducendo la comunione legale dei benicome regime automatico in assenza di diversa scelta.
Gli artt. 159 e 177-197 cod. civ. disciplinano la comunione legale: tutti gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio entrano automaticamente in comunione al 50%, con alcune eccezioni — beni personali, eredità, donazioni, beni strettamente personali.
I coniugi possono però scegliere regimi diversi attraverso una convenzione matrimoniale stipulata nelle forme previste dall’art. 162 cod. civ. — atto pubblico davanti al notaio con testimoni. Le alternative tipizzate dal codice sono: la comunione convenzionale (artt. 210-211), che modifica le regole della comunione legale entro certi limiti; la separazione dei beni (artt. 215-219), in cui ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei propri beni; l’impresa familiare (art. 230-bis), per la disciplina dell’attività lavorativa in famiglia.
Il limite fondamentale: l’art. 160 cod. civ.
Il nodo centrale di tutta la questione è il principio sancito dall’art. 160 cod. civ.: gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio. Questo principio limita significativamente l’autonomia negoziale dei coniugi nel regolare i propri rapporti.
In concreto, i coniugi non possono accordarsi preventivamente per escludere l’obbligo di mantenimento, per rinunciare all’assegno divorzile prima ancora di divorziare, o per predeterminare in modo assoluto le conseguenze della separazione in violazione delle norme poste a protezione del coniuge più debole. Questi accordi — come abbiamo già visto nell’articolo dedicato alla rinuncia all’assegno divorzile — sono nulli se stipulati prima della sentenza di divorzio, perché si considera che condizionino la libertà del consenso matrimoniale.
Il confine, però, non è sempre netto. E la Cassazione con l’ordinanza n. 20415/2025 ha contribuito a tracciarlo con maggiore precisione.
La vicenda esaminata dalla Cassazione
Il caso riguardava una scrittura privata firmata da due coniugi anni prima della separazione. In quell’accordo si disciplinavano i rapporti patrimoniali da regolare nel caso in cui la separazione fosse sopravvenuta: si quantificava il debito da restituzione del marito nei confronti della moglie, corrispondente ai contributi che quest’ultima aveva sostenuto per l’acquisto della casa, dell’arredamento e di altri beni, a fronte della rinuncia della moglie ad alcune proprietà mobiliari.
La separazione era prevista nell’accordo come condizione sospensiva: le pattuizioni diventavano efficaci solo al verificarsi di quell’evento. Quando la separazione è poi intervenuta, la moglie ha chiesto l’esecuzione dell’accordo. Il marito ha sostenuto che fosse nullo per violazione delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico degli artt. 143 e 160 cod. civ.
La Cassazione ha confermato le sentenze dei gradi precedenti che avevano ritenuto valido l’accordo, fissando un principio fondamentale.
Il principio della Cassazione: crisi come condizione, non come causa
La distinzione elaborata dalla Corte è precisa e rilevante: l’accordo tra coniugi sulle conseguenze patrimoniali della crisi è valido quando il fallimento del matrimonio “non è causa genetica, ma mero evento condizionale” dell’accordo stesso.
In altre parole: se i coniugi si accordano avendo come scopo primario quello di regolare la divisione dei beni in caso di crisi — cioè se la crisi è la ragione per cui fanno l’accordo, lo strumento per ottenere vantaggi patrimoniali dall’altro — quell’accordo è nullo perché mina la libertà e la stabilità del vincolo coniugale.
Se invece i coniugi si accordano su aspetti patrimoniali concreti — chi ha contribuito quanto all’acquisto della casa, come regolare determinati crediti tra loro — e prevedono che quelle pattuizioni diventino efficaci solo se e quando sopraggiungerà una separazione, quell’accordo è valido. La crisi è solo l’evento condizionale che rende operative regole già convenute su basi oggettive.
Cosa è possibile e cosa non lo è: le distinzioni pratiche
È possibile, alla luce di questo orientamento, stipulare accordi che: regolino crediti e debiti concreti tra i coniugi — contributi versati per l’acquisto di beni, prestiti interni alla coppia, rimborsi — e ne rinviino l’efficacia alla condizione della separazione; disciplinino la titolarità di beni specifici o la loro attribuzione in caso di scioglimento del regime patrimoniale; integrino il regime patrimoniale scelto con pattuizioni aggiuntive che non tocchino i diritti indisponibili.
Non è invece possibile: rinunciare preventivamente all’assegno divorzile o al mantenimento in sede di separazione; accordarsi per escludere i diritti dei figli; stipulare patti che condizionino il consenso matrimoniale a determinati vantaggi economici; predeterminare le conseguenze della separazione in modo tale da ledere il coniuge economicamente più debole in violazione delle norme poste a sua tutela.
La dimensione europea: l’optio iuris nei matrimoni transnazionali
L’apertura della Cassazione acquista rilievo anche nel contesto dei matrimoni con elementi internazionali. Il Regolamento UE n. 1103/2016 — in vigore dal 29 gennaio 2019 — consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile ai propri rapporti patrimoniali (cosiddetta optio iuris), optando per la legge del paese di residenza abituale di uno dei coniugi o della sua cittadinanza. Nei matrimoni tra cittadini di paesi diversi o con residenza in un paese diverso da quello di cittadinanza, questa scelta può avere conseguenze molto concrete su quali accordi patrimoniali siano validi e come vengano regolati i beni in caso di crisi.
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Angelo Greco
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