come ottenere il risarcimento dallo Stato?


Chi subisce danni permanenti da vaccinazioni o trasfusioni ha diritto a un indennizzo statale e può chiedere anche il risarcimento. Ecco le regole, i termini e la procedura da seguire.

Un bambino si vaccina contro il morbillo su raccomandazione del pediatra. Dopo qualche settimana sviluppa una complicanza neurologica permanente. I genitori si chiedono se abbiano diritto a qualcosa dallo Stato. Un paziente riceve una trasfusione di sangue in ospedale e scopre anni dopo di essere stato contagiato dall’epatite C. Un operatore sanitario si punge con un ago contaminato durante un intervento e contrae il virus dell’HIV. In tutti questi casi, la legge italiana prevede strumenti di tutela precisi.

La domanda su come ottenere il risarcimento dallo Stato per danni da vaccini, trasfusioni o emoderivati richiede di distinguere tra due strumenti giuridici distinti — l’indennizzo assistenziale e il risarcimento del danno — che possono essere utilizzati insieme, con regole e presupposti diversi.

L’indennizzo della legge n. 210/1992: cos’è e a chi spetta?

La legge n. 210/1992 ha introdotto un indennizzo di natura assistenziale, fondato su un dovere di solidarietà sociale. Non è un risarcimento: non richiede la prova di un illecito o di una colpa da parte dello Stato o delle strutture sanitarie. Sorge per il solo fatto oggettivo di aver subito una menomazione permanente a seguito di un trattamento sanitario effettuato nell’interesse collettivo.


Il principio di fondo è stato chiarito dalla Corte Costituzionale: quando un individuo subisce un danno permanente a causa di un trattamento sanitario raccomandato o imposto nell’interesse della collettività, è la collettività stessa — attraverso lo Stato — a dover compensare quel danno, indipendentemente da qualsiasi colpa.

I soggetti che hanno diritto all’indennizzo sono:

  • chi ha riportato lesioni o infermità permanenti a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria;
  • chi ha riportato danni permanenti da vaccinazioni raccomandate — contro morbillo, rosolia, parotite, poliomielite, epatite B — anche se non obbligatorie, in quanto effettuate nell’interesse della collettività;
  • chi ha riportato danni da vaccinazioni non obbligatorie assunte per motivi di lavoro o per poter accedere a uno Stato estero;
  • chi ha contratto il virus dell’HIV o l’epatite a seguito di trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati;
  • il personale sanitario che abbia riportato danni permanenti per infezione da HIV contratta durante il servizio per contatto diretto con sangue o suoi derivati;
  • il coniuge o convivente contagiato dal partner, e il figlio contagiato durante la gestazione;
  • gli eredi del danneggiato.

Come viene erogato l’indennizzo?

L’indennizzo viene corrisposto tramite un assegno bimestrale reversibile per quindici anni. Se dalla vaccinazione o dalla patologia è derivata la morte, gli eredi possono scegliere tra un assegno una tantum di circa 75.000 euro oppure un assegno mensile per quindici anni.

Se la persona che ha presentato domanda muore prima di ricevere l’indennizzo, agli eredi spettano le quote delle rate maturate dalla data di presentazione della domanda fino al giorno del decesso.

Come si fa domanda e entro quando?

La procedura si articola in una fase amministrativa obbligatoria. La domanda deve essere presentata alla ASL competente, indirizzata al Ministero della Salute. La ASL ha novanta giorni per istruire la pratica e acquisire il parere della Commissione Medica Ospedaliera, che valuta il nesso causale tra il trattamento sanitario e il danno permanente e la sua entità.


I termini di decadenza sono perentori:

  • tre anni per i danni da vaccinazioni e da epatiti post-trasfusionali;
  • dieci anni per le infezioni da HIV.

Il termine decorre dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno. Ma la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 35 del 2023, ha precisato un punto fondamentale: il termine decorre non dalla semplice conoscenza della malattia, ma dal momento in cui il soggetto è consapevole sia del danno sia della sua indennizzabilità ai sensi della legge. Questo significa che chi scopre anni dopo di avere diritto all’indennizzo — perché non ne era a conoscenza — può ancora presentare domanda, purché lo faccia entro i termini dalla data in cui ha acquisito questa consapevolezza.

Se la ASL rigetta la domanda o non risponde entro novanta giorni, l’interessato può rivolgersi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio il Ministero della Salute.

L’indennizzo basta o si può chiedere anche il risarcimento?

L’indennizzo non esclude la possibilità di agire in giudizio per ottenere anche il risarcimento integrale del danno ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. I due strumenti sono cumulabili, ma con un limite: dall’importo liquidato a titolo di risarcimento viene detratto quanto già ricevuto a titolo di indennizzo, per evitare che il danneggiato venga compensato due volte per lo stesso danno.

La differenza fondamentale tra i due strumenti è nei presupposti. L’indennizzo scatta per il solo fatto del danno permanente, senza bisogno di provare alcuna colpa. Il risarcimento invece richiede la prova di un fatto illecitodell’amministrazione sanitaria — ad esempio l’omessa vigilanza sulla qualità del sangue trasfuso, la mancata informazione sui rischi, l’errore nella somministrazione del vaccino — di un danno ingiusto e di un nesso causale tra il fatto e il danno.


La responsabilità del Ministero della Salute rientra nella responsabilità extracontrattuale generale dell’art. 2043 cod. civ., non nella responsabilità da attività pericolosa. L’onere della prova spetta al danneggiato, e il nesso causale viene valutato secondo il criterio del “più probabile che non”.

Le procedure transattive per il contenzioso già pendente

Per gestire l’imponente contenzioso accumulatosi negli anni, il legislatore ha introdotto strumenti di definizione stragiudiziale.

Le leggi n. 222/2007 e n. 244/2007 hanno autorizzato il Ministero della Salute a stipulare transazioni con i soggetti danneggiati che avessero già instaurato azioni risarcitorie pendenti al 1° gennaio 2008.

L’art. 27-bis del D.L. n. 90/2014 ha previsto il riconoscimento di un’equa riparazione una tantum — 100.000 euro per i danni da trasfusione e 20.000 euro per i danni da vaccinazione — a favore di chi aveva presentato domanda di adesione entro il 19 gennaio 2010. Queste procedure hanno una platea di beneficiari definita e non sono più accessibili ai nuovi casi.

Cosa bisogna documentare per ottenere l’indennizzo?

Per accedere all’indennizzo è necessario documentare il nesso causale tra il trattamento sanitario — vaccinazione, trasfusione, somministrazione di emoderivati, contatto con sangue durante il servizio — e il danno permanente subito.


La documentazione da raccogliere comprende i referti medici che attestano il danno permanente, i documenti che provano l’effettuazione del trattamento sanitario — schede vaccinali, cartelle cliniche, registri ospedalieri — e qualsiasi elemento che permetta di collegare temporalmente e causalmente il trattamento al danno.

La valutazione del nesso causale è effettuata dalla Commissione Medica Ospedaliera nell’ambito del procedimento amministrativo. In caso di contestazione, il giudice ordinario valuta il nesso causale sulla base della documentazione medica disponibile e, se necessario, di una consulenza tecnica.




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 Angelo Greco

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