Redditi GSE da fotovoltaico: vanno dichiarati nel 730?


Proventi GSE da impianto fotovoltaico: quando vanno indicati nel 730, quali somme sono tassabili e dove inserirle tra redditi diversi o d’impresa. Cosa cambia tra Scambio sul Posto, Ritiro Dedicato e impianti oltre 20 kW.

Chi ha installato un impianto fotovoltaico e riceve somme dal GSE (Gestore Servizi Energetici) deve dichiararle nel 730? La risposta è: dipende. Non tutti i pagamenti del GSE sono tassabili come redditi, e non tutti vanno indicati nello stesso modo.

La regola generale è questa: se il GSE paga un vero corrispettivo per l’energia ceduta, il provento può costituire reddito imponibile. Se invece la somma ha natura di rimborso o di contributo compensativo, può restare fuori dalla dichiarazione.

Per i piccoli impianti domestici, normalmente fino a 20 kW, le somme tassabili vanno indicate nel modello 730 come “redditi diversi”. Per gli impianti più grandi, oppure quando l’energia viene ceduta totalmente, l’attività può invece assumere natura commerciale abituale, con obbligo di partita IVA e tassazione come reddito d’impresa.


Vediamo quindi quando i redditi GSE da fotovoltaico vanno dichiarati, dove inserirli nel 730 e come recuperare gli importi dall’area clienti GSE.

Quali somme del GSE vanno dichiarate?

La prima distinzione da fare è tra:

  • Scambio sul Posto;
  • Ritiro Dedicato;
  • Conto Energia;
  • impianti domestici o condominiali fino a 20 kW;
  • impianti oltre 20 kW o con cessione totale dell’energia.

Non bisogna quindi partire dal bonifico ricevuto dal GSE e concludere automaticamente che tutto sia tassabile. Alcune somme sono reddito, altre no.

In particolare, abbiamo questa situazione di base:

Somma ricevuta dal GSE Va dichiarata? Come si tassa
Contributo in conto scambio dello Scambio sul Posto No Non è reddito imponibile
Eccedenze liquidate nello Scambio sul Posto Redditi diversi
Proventi del Ritiro Dedicato per piccoli impianti domestici fino a 20 kW, in cessione parziale Redditi diversi
Proventi da cessione totale dell’energia Reddito d’impresa
Proventi da impianti oltre 20 kW Reddito d’impresa
Tariffe Conto Energia non omnicomprensive per impianti domestici fino a 20 kW Di regola no Non imponibili
Quota riferita all’energia immessa in rete in tariffa omnicomprensiva o V Conto Energia Redditi diversi o reddito d’impresa, secondo il caso

Impianto fotovoltaico domestico fino a 20 kW

Il caso più frequente è quello del privato che ha installato un impianto fotovoltaico sul tetto della propria abitazione, con potenza non superiore a 20 kW, destinato principalmente all’autoconsumo.


In questa ipotesi, se l’energia prodotta non viene interamente consumata e una parte viene immessa in rete, le somme riconosciute dal GSE possono costituire redditi diversi, cioè derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente.

Il riferimento è l’art. 67, comma 1, lettera i), del TUIR, che comprende tra i redditi diversi quelli derivanti da attività commerciali occasionali.

In pratica, il privato non diventa imprenditore solo perché cede al GSE l’energia non consumata dal proprio impianto domestico. Tuttavia, se riceve un pagamento per quell’energia, l’importo tassabile va indicato nella dichiarazione dei redditi.

Scambio sul Posto

Nel regime di Scambio sul Posto non tutto è tassabile. Bisogna distinguere tra due voci.

La prima è il contributo in conto scambio. Si tratta di una somma che serve a compensare, almeno in parte, il costo dell’energia prelevata dalla rete quando l’impianto non produce o non produce abbastanza. Questa voce ha natura di rimborso o compensazione e non costituisce reddito imponibile. Quindi non va indicata nel 730.


La seconda è la liquidazione delle eccedenze. Si ha quando l’energia immessa in rete supera quella prelevata e il contribuente chiede al GSE la liquidazione monetaria della differenza. In questo caso la somma rappresenta un vero provento e va dichiarata.

Un contribuente riceve dal GSE 180 euro di contributo in conto scambio e 60 euro di eccedenze liquidate. Nel 730 non dovrà dichiarare 240 euro, ma solo i 60 euro relativi alle eccedenze.

Questa distinzione è molto importante perché uno degli errori più frequenti consiste nel dichiarare tutto ciò che arriva dal GSE oppure, al contrario, nel non dichiarare nulla.

Ritiro Dedicato

Nel Ritiro Dedicato, l’energia immessa in rete viene venduta al GSE. Per questo motivo le somme ricevute sono, di regola, fiscalmente rilevanti e vanno dichiarate.

Per le persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa o lavoro autonomo, se l’impianto:

  • ha potenza non superiore a 20 kW;
  • è asservito all’abitazione;
  • opera in cessione parziale dell’energia,

i proventi del Ritiro Dedicato sono considerati redditi diversi e vanno dichiarati nel 730.


Questo vale anche per molti impianti realizzati nell’ambito di interventi agevolati, ad esempio con Superbonus, quando l’energia non autoconsumata viene ceduta al GSE tramite Ritiro Dedicato. Attenzione però: non si dichiara il bonus edilizio in sé come reddito GSE. Si dichiarano, se imponibili, le somme pagate dal GSE per l’energia immessa in rete.

Dove si indicano i redditi GSE nel modello 730?

Quando i proventi GSE sono redditi diversi, nel modello 730 vanno indicati nel:

Quadro D – rigo D5 – codice 1

Il codice 1 riguarda i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Chi invece presenta il modello Redditi Persone Fisiche deve indicare gli importi nel:


Quadro RL – rigo RL14 – colonna 2

La tassazione avviene secondo le ordinarie aliquote IRPEF del contribuente. Non si tratta quindi di un’imposta separata o sostitutiva: l’importo si somma agli altri redditi e concorre alla formazione del reddito complessivo.

I dati GSE entrano nella precompilata?

Dal 2025 il GSE comunica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Per le persone fisiche titolari di contratti di Scambio sul Posto, nella dichiarazione precompilata sono già presenti gli importi relativi alle eccedenze riconosciute nel 2024.

Dal 2026, con riferimento all’anno d’imposta 2025, la comunicazione riguarda anche i proventi del Ritiro Dedicato.


Questo significa che molti contribuenti troveranno l’importo già inserito nella dichiarazione precompilata. Tuttavia, la presenza del dato non elimina la necessità di controllare. Il contribuente deve sempre verificare che l’importo sia corretto e che corrisponda alle somme effettivamente tassabili.

Dunque, se il dato GSE è già presente nella dichiarazione precompilata ed è corretto, il contribuente può limitarsi a verificarlo. Se invece manca, è incompleto o non si utilizza la precompilata, bisogna recuperare autonomamente gli importi dall’area clienti GSE e comunicarli al CAF, al commercialista oppure inserirli manualmente nel 730.

La novità della trasmissione automatica è utile perché riduce il rischio di dimenticanze. Ma aumenta anche la possibilità di controlli se il contribuente omette un reddito che il GSE ha già comunicato all’Agenzia delle Entrate.

Come recuperare gli importi dall’area clienti GSE?

Il contribuente può accedere all’Area Clienti GSE con SPID, CIE o credenziali e scaricare i documenti riepilogativi messi a disposizione dal Gestore.

Per il Ritiro Dedicato, il GSE indica la possibilità di consultare i corrispettivi e i pagamenti nelle sezioni dedicate al portale RID e, quando disponibile, di scaricare il documento denominato “Riepilogo Redditi Diversi”.


Per lo Scambio sul Posto, il prospetto relativo alle eccedenze è disponibile nell’Area Clienti, all’interno del servizio SSP, nella sezione dedicata alle comunicazioni o ai documenti.

In pratica, prima di inviare il 730 è opportuno verificare:

  • quale contratto GSE è attivo;
  • se si tratta di Scambio sul Posto o Ritiro Dedicato;
  • se sono state liquidate eccedenze;
  • quali somme sono state effettivamente pagate nell’anno;
  • se gli importi risultano già nella precompilata;
  • se il dato da dichiarare riguarda solo la parte imponibile.

Quando serve la partita IVA?

Quando l’impianto supera i 20 kW oppure quando l’energia viene ceduta totalmente, l’attività di produzione e vendita di energia non è più considerata occasionale. In questi casi si rientra, di regola, nell’attività commerciale abituale.

Le conseguenze sono importanti:

  • può essere necessaria l’apertura della partita IVA;
  • i proventi ricevuti dal GSE non sono più semplici redditi diversi: costituiscono componenti positivi di reddito d’impresa;
  • occorre rispettare gli adempimenti fiscali dell’attività imprenditoriale, compresa la fatturazione, quando prevista.

Lo stesso principio vale, indipendentemente dalla potenza, quando l’energia viene ceduta totalmente e non solo per la parte eccedente rispetto ai consumi privati.


Tieni presente che per le società il discorso, ai fini della dichiarazione dei proventi percepiti dal GSE, è diverso rispetto al privato. Se l’impianto è posseduto nell’ambito dell’attività d’impresa, i proventi derivanti dalla vendita dell’energia sono ricavi o componenti positivi del reddito d’impresa.

Non si utilizza quindi il rigo D5 del modello 730, che riguarda le persone fisiche. La tassazione seguirà le regole ordinarie dell’impresa, con gli adempimenti contabili, fiscali e IVA applicabili.

Fotovoltaici in condominio: trattamento fiscale

Anche il condominio può essere titolare di un impianto fotovoltaico sulle parti comuni. In questo caso occorre distinguere, ancora una volta, la natura delle somme e le caratteristiche dell’impianto.

Per gli impianti condominiali fino a 20 kW destinati ai bisogni energetici dell’edificio, le somme relative all’energia ceduta possono essere qualificate come redditi diversi. Il GSE comunica i dati all’Agenzia delle Entrate secondo le nuove regole previste per la precompilata.

Nella pratica, l’amministratore dovrebbe fornire ai condòmini le informazioni necessarie per dichiarare l’eventuale quota fiscalmente rilevante, se imputabile ai singoli partecipanti al condominio.


Non bisogna quindi confondere il condominio con una società: un piccolo impianto condominiale a servizio dell’edificio non comporta automaticamente reddito d’impresa. Il reddito d’impresa rileva invece quando l’attività assume carattere commerciale abituale o quando il soggetto è un’impresa.

Conto Energia: gli incentivi vanno dichiarati?

Per gli impianti domestici fino a 20 kW, intestati a persone fisiche o condomìni e destinati a usi domestici, le tariffe incentivanti dei primi Conti Energia, se non omnicomprensive, non costituiscono reddito imponibile e non devono essere dichiarate.

Diverso è il caso delle tariffe omnicomprensive o del V Conto Energia, dove una parte delle somme riguarda l’energia immessa in rete. In questa ipotesi, la quota riferibile alla vendita o al ritiro dell’energia può assumere natura reddituale e va dichiarata come reddito diverso, se ricorrono i requisiti del piccolo impianto domestico, oppure come reddito d’impresa nei casi più strutturati.

Anche qui, quindi, il punto decisivo è capire se la somma ricevuta remunera un incentivo non imponibile oppure la cessione dell’energia.

Cosa succede se non si dichiarano i redditi GSE?

Omettere i redditi GSE tassabili può comportare controlli dell’Agenzia delle Entrate.


Poiché il GSE trasmette i dati all’Anagrafe tributaria, l’Agenzia può rilevare la differenza tra quanto comunicato dal GSE e quanto dichiarato dal contribuente.

Il primo passaggio può essere una comunicazione di compliance, con la quale il Fisco invita il contribuente a verificare l’anomalia e, se necessario, a regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso.

Se il contribuente non interviene, l’Agenzia può procedere con gli atti successivi, fino all’emissione dell’avviso di accertamento, con recupero dell’imposta non versata, sanzioni e interessi.

Per questo è consigliabile non trascurare gli importi anche quando sono modesti. Molto spesso si tratta di poche decine o poche centinaia di euro, ma l’omissione può comunque generare comunicazioni e adempimenti successivi.

Esempi pratici

Scambio sul Posto senza eccedenze


Un contribuente ha un impianto da 4,5 kW e riceve solo il contributo in conto scambio. Non ha chiesto la liquidazione delle eccedenze o non risultano eccedenze liquidate. In questo caso non deve indicare nulla nel 730 per quella somma.

Scambio sul Posto con eccedenze

Un contribuente riceve 150 euro di contributo in conto scambio e 70 euro di eccedenze liquidate. Nel 730 deve dichiarare solo 70 euro nel quadro D, rigo D5, codice 1.

Ritiro Dedicato per impianto domestico da 6 kW

Un privato riceve 300 euro dal GSE per l’energia immessa in rete tramite Ritiro Dedicato. L’impianto è domestico, sotto i 20 kW, e la cessione è parziale. L’importo va dichiarato come reddito diverso nel quadro D, rigo D5, codice 1.


Impianto da 25 kW

Un contribuente possiede un impianto da 25 kW e cede energia al GSE. In questo caso l’attività può essere considerata commerciale abituale: non si tratta più di semplice reddito diverso da indicare nel 730, ma di reddito d’impresa, con i relativi adempimenti.

In sintesi

Non tutte le somme ricevute dal GSE per il fotovoltaico vanno dichiarate nel 730. Il contributo in conto scambio, di regola, non è tassabile. Sono invece tassabili le eccedenze liquidate dello Scambio sul Posto e i proventi del Ritiro Dedicato, quando derivano dalla vendita dell’energia prodotta in esubero.

Per i privati con impianti domestici fino a 20 kW, questi importi sono normalmente redditi diversi e vanno indicati nel modello 730, quadro D, rigo D5, codice 1. Nel modello Redditi PF si indicano invece nel quadro RL, rigo RL14.

Se l’impianto supera i 20 kW o se l’energia viene ceduta totalmente, l’attività può diventare commerciale abituale: in questo caso i proventi sono reddito d’impresa e possono comportare l’obbligo di partita IVA.


La novità è che il GSE comunica sempre più dati all’Agenzia delle Entrate, così da farli confluire nella dichiarazione precompilata. Questo semplifica la compilazione, ma impone al contribuente di controllare attentamente gli importi prima dell’invio.

FAQ – Domande frequenti

I redditi GSE da fotovoltaico vanno sempre dichiarati?
No. Vanno dichiarate solo le somme fiscalmente rilevanti, come le eccedenze liquidate dello Scambio sul Posto e i proventi del Ritiro Dedicato. Il contributo in conto scambio, invece, non è imponibile.

Dove si indicano nel 730 i proventi GSE?
Nel quadro D, rigo D5, con il codice 1, se si tratta di redditi diversi derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente.

Dove si indicano nel modello Redditi PF?
Nel quadro RL, rigo RL14, colonna 2.

Il contributo in conto scambio va indicato nel 730?
No. Ha natura compensativa o di rimborso parziale dei costi dell’energia prelevata e non costituisce reddito imponibile.


Le eccedenze dello Scambio sul Posto sono tassabili?
Sì. Se il GSE liquida le eccedenze, l’importo costituisce reddito diverso e va dichiarato.

I proventi del Ritiro Dedicato sono tassabili?
Sì. Per i piccoli impianti domestici fino a 20 kW, in cessione parziale, sono redditi diversi. Negli altri casi possono diventare reddito d’impresa.

Il GSE inserisce automaticamente i dati nella precompilata?
Sì, secondo le nuove regole introdotte dal 2025. Per lo Scambio sul Posto sono presenti le eccedenze delle persone fisiche; dal 2026 la funzionalità riguarda anche i proventi del Ritiro Dedicato.

Cosa fare se il dato non è presente nella precompilata?
Bisogna recuperare il prospetto o il riepilogo dall’Area Clienti GSE e inserire manualmente l’importo oppure comunicarlo al CAF o al commercialista.

Il Superbonus va dichiarato come reddito GSE?
No. Il bonus edilizio non è un provento GSE da indicare nel rigo D5. Vanno però dichiarate, se imponibili, le somme pagate dal GSE per l’energia immessa in rete dall’impianto realizzato anche grazie al Superbonus.


Quando serve la partita IVA?
Di regola quando l’impianto supera i 20 kW o quando l’energia viene ceduta totalmente. In questi casi l’attività può essere considerata commerciale abituale e i proventi diventano reddito d’impresa.




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 Paolo Remer

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