Quando si può impugnare una donazione?


L’azione di riduzione, la revocatoria e la nullità: come contestare un atto di liberalità fatto per puro spirito di generosità.

La donazione consente a un soggetto di arricchire un altro per puro spirito di liberalità, cioè per generosità disinteressata. Tuttavia, non si deve commettere l’errore di considerarla un atto intoccabile o definitivo. In quanto contratto, essa è soggetta a regole precise la cui violazione può portare all’inefficacia dell’atto stesso.

Comprendere quando si può impugnare una donazione significa analizzare i presupposti legali che permettono a terzi, come i parenti più stretti o chi vanta dei crediti, di contestare il trasferimento di un bene. Non si tratta di una semplice revoca, che dipende dalla volontà di chi dona, ma di una vera e propria azione legale volta a ripristinare un equilibrio patrimoniale o a sanzionare la mancanza di requisiti formali previsti dall’ordinamento.

In quali casi gli eredi possono contestare l’atto?

L’intervento dei familiari è la fattispecie più ricorrente quando si parla di contestazione di una donazione.


Nel sistema giuridico italiano, questo atto non è visto solo come un regalo, ma come un’anticipazione della futura successione.

Per questa ragione, al momento della scomparsa del donante, i beni regalati in vita rientrano idealmente nel patrimonio complessivo per il calcolo delle quote spettanti per legge ai parenti più stretti, ovvero il coniuge, i figli e gli ascendenti.

Questi soggetti sono definiti legittimari, poiché il legislatore garantisce loro una porzione di eredità che non può essere intaccata nemmeno dalla volontà del defunto.

Qualora una donazione effettuata verso terzi o verso uno solo degli eredi finisca per ridurre eccessivamente la quota spettante agli altri, si parla di lesione di legittima.

In tale contesto, gli interessati possono ricorrere all’azione di riduzione.


Che cos’è l’azione di riduzione?

La riduzione è un’azione giudiziaria volta a dichiarare l’inefficacia delle donazioni che hanno superato la quota di cui il defunto poteva liberamente disporre.

È fondamentale precisare che tale azione non può essere intrapresa finché il donante è ancora in vita: solo dopo l’apertura della successione è infatti possibile avere un quadro chiaro del patrimonio e verificare se i diritti dei familiari siano stati effettivamente calpestati.

Per essere più precisi, il diritto di impugnare la donazione per lesione della legittima si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione. Superato questo termine, la situazione patrimoniale diventa definitiva e non è più possibile agire in tribunale.

Esiste la possibilità per gli eredi di rinunciare a tale azione ma, anche in questo caso, l’atto è valido solo se effettuato dopo il decesso del donante; ogni accordo preso in tal senso mentre questi è ancora in vita è considerato privo di valore legale.

Come funziona la contestazione da parte dei creditori?

Le motivazioni che spingono verso una donazione non sono sempre dettate da pura generosità; talvolta, un debitore potrebbe decidere di privarsi delle proprie proprietà immobiliari o di somme di denaro consistenti al solo scopo di apparire nullatenente agli occhi di chi deve riscuotere una somma.


Per contrastare queste manovre elusive, l’ordinamento mette a disposizione dei creditori l’azione revocatoria: questo strumento permette di rendere inefficace l’atto di liberalità nei confronti del creditore che agisce, consentendogli di sottoporre a pignoramento il bene anche se questo è ormai formalmente di proprietà di un’altra persona.

Per esercitare vittoriosamente l’azione revocatoria, il creditore deve dimostrare che l’atto di disposizione del patrimonio abbia causato un effettivo pregiudizio alle sue ragioni, rendendo più difficile o incerto il recupero del credito.

A differenza di quanto avviene per i contratti che prevedono un corrispettivo (compravendita, ecc.), dove è necessario provare che anche l’acquirente fosse a conoscenza del danno arrecato, nella donazione la legge è più severa: poiché il beneficiario riceve un vantaggio senza alcun sacrificio economico, non è necessario dimostrare la sua malafede, essendo sufficiente che il donante fosse consapevole di danneggiare il creditore.

Il termine per proporre questa impugnazione è più breve rispetto a quello ereditario: il creditore ha infatti cinque anni di tempo dalla data dell’atto per rivolgersi al giudice.

Se la sentenza accoglie la richiesta, la donazione rimane valida tra le parti ma diventa come se non fosse mai avvenuta per il creditore che ha promosso la causa, il quale potrà procedere con l’esecuzione forzata sul bene donato per soddisfare il proprio credito.


Quando la donazione è nulla per difetto di forma?

Oltre alle azioni promosse da eredi e creditori per la tutela dei propri interessi economici, esiste un’ipotesi di impugnazione legata alla validità intrinseca dell’atto: la nullità per vizio di forma.

La legge richiede che la donazione, essendo un atto che impoverisce una parte senza corrispettivo, sia circondata da particolari formalità per indurre il donante a riflettere bene sulla portata della sua decisione.

Nello specifico, l’atto deve essere stipulato davanti a un notaio con la presenza necessaria di due testimoni.

Se queste formalità non vengono rispettate, l’atto è considerato radicalmente nullo.

La nullità è la sanzione più grave e comporta che la donazione non produca alcun effetto sin dall’inizio. In questo caso, chiunque vi abbia interesse, compreso lo stesso donante che abbia cambiato idea o i suoi eredi, può agire in giudizio per far dichiarare il vizio di forma.


A differenza delle azioni viste in precedenza, l’impugnazione per nullità non è soggetta a termini di prescrizione; può essere fatta valere in qualsiasi momento, anche a distanza di molti anni.

Esiste un’unica deroga rilevante a questo rigore formale: la donazione di beni mobili di modico valore. In questa circostanza, non è necessario l’atto pubblico notarile, ma la validità del trasferimento dipende dalla consegna materiale del bene.

Regalare un orologio di scarso pregio economico o una piccola somma di denaro non richiede un contratto scritto, purché avvenga il passaggio manuale dell’oggetto.

Se però il valore del bene è significativo rispetto alle condizioni economiche del donante, la mancanza dell’atto notarile rende il regalo impugnabile da chiunque in ogni momento.




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 Mariano Acquaviva

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