Opzione donna può aumentare l’assegno pensionistico se si ha già diritto alla pensione anticipata?


La Cassazione con l’ordinanza 20128/2026 chiarisce che opzione donna non può essere usata per ottenere un assegno più alto da chi ha già maturato i requisiti per la pensione anticipata ordinaria: lo strumento nasce come deroga per anticipare l’uscita, non come alternativa di calcolo più favorevole.

Una lavoratrice ha già maturato i 41 anni e 6 mesi di contributi richiesti dalla riforma Fornero per la pensione anticipata ordinaria. Ma sa che con il calcolo integralmente contributivo — quello previsto da opzione donna — riceverebbe un assegno più alto rispetto al metodo retributivo puro. Decide quindi di fare domanda di pensione con opzione donna. L’INPS rifiuta. Il Tribunale di Forlì le dà ragione. La Corte d’Appello di Bologna conferma. La Cassazione ribalta tutto: l’INPS aveva ragione.

A questo punto la domanda riguarda tutte le lavoratrici che si chiedono se opzione donna possa essere usata strategicamente per ottenere un trattamento più favorevole rispetto alla pensione ordinaria: opzione donna può aumentare l’assegno pensionistico se si ha già diritto alla pensione anticipata? La risposta della Cassazione, con l’ordinanza n. 20128/2026, è no. Opzione donna nasce per permettere l’uscita anticipata, non per scegliere il metodo di calcolo più conveniente.

Cos’è opzione donna e come funziona?

Opzione donna è uno strumento pensionistico introdotto originariamente dalla legge 243/2004 che consente alle lavoratrici di andare in pensione con requisiti anagrafici e contributivi più bassi rispetto a quelli ordinari, a condizione di accettare il ricalcolo dell’intera pensione con il metodo contributivo, rinunciando al più favorevole metodo retributivo per gli anni di contribuzione accumulati prima del 1996.


Nella versione attualmente vigente — prorogata con modifiche nel tempo — opzione donna richiede:

  • requisiti anagrafici tra i 59 e i 61 anni, a seconda del numero di figli;
  • almeno 35 anni di contributi effettivi;
  • uno dei tre status di bisogno: essere caregiver di un familiare disabile, avere un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 74%, oppure essere dipendente di un’azienda con tavolo di crisi aperto;
  • aver maturato tutti questi requisiti entro il 31 dicembre 2024.

Il punto centrale della sentenza è la natura di questo strumento: è una deroga eccezionale che permette di andare in pensione prima, non uno strumento alternativo di calcolo da scegliere tra più opzioni disponibili.

Perché alcune lavoratrici preferivano opzione donna alla pensione ordinaria?

La questione nasce da una particolarità del sistema pensionistico italiano. Chi ha maturato almeno 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995 ha diritto al calcolo retributivo puro per quella porzione di carriera — un metodo generalmente più generoso del contributivo, perché parametrato alle ultime retribuzioni e non ai contributi effettivamente versati.

Tuttavia, esistono situazioni in cui il calcolo integralmente contributivo può risultare più vantaggioso del misto retributivo-contributivo. Questo accade tipicamente per chi ha avuto carriere irregolari, periodi di lavoro part-time, o contributi versati in modo non lineare nel tempo. In questi casi, rinunciare al retributivo e accettare il contributivo integrale può produrre un assegno più alto.

Questa è la logica che aveva spinto la lavoratrice nel caso esaminato dalla Cassazione: aveva già i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, ma calcolando l’assegno con opzione donna avrebbe ottenuto di più. Ha tentato di usare opzione donna non per andare prima in pensione — ci poteva già andare — ma per scegliere il metodo di calcolo più conveniente.


Perché la Cassazione ha dato ragione all’INPS?

La Cassazione ha accolto la tesi dell’INPS con un ragionamento preciso sulla natura di opzione donna. Lo strumento nasce con una finalità esclusiva: accordare il trattamento pensionistico in anticipo rispetto agli accessi ordinari. È una deroga ai requisiti più rigorosi previsti per la pensione anticipata ordinaria, pensata per chi quei requisiti non ha ancora raggiunto.

Se una lavoratrice ha già maturato i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, non ha bisogno di una deroga: ha già il diritto di andare in pensione. Usare opzione donna in questo contesto non significherebbe accedere alla pensione prima, ma semplicemente scegliere un metodo di calcolo diverso — una funzione che la norma non prevede e non consente.

La Suprema Corte ha quindi stabilito che opzione donna non può essere fruita da chi ha già i requisiti per accedere alla pensione anticipata ordinaria: mancherebbe il presupposto fondamentale dello strumento, cioè la necessità di una deroga ai requisiti ordinari.

Il paradosso del calcolo contributivo più conveniente

La questione sollevata dalla lavoratrice è tecnicamente fondata: esistono casi in cui il metodo contributivo produce un assegno più alto del retributivo. Ma la Cassazione non ha ritenuto questo sufficiente per ammettere l’uso di opzione donna come alternativa di calcolo.

Vale la pena però segnalare un limite strutturale del sistema che la sentenza mette in evidenza indirettamente. Per i lavoratori dipendenti privati iscritti esclusivamente al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, opzione donna rappresentava — nella sua versione originaria — l’unico modo per accedere al calcolo contributivo quando questo fosse più conveniente. Non esiste una norma ordinaria che consenta ai lavoratori in regime retributivo di optare per il contributivo. Opzione donna era, di fatto, l’unico sportello disponibile per questo tipo di scelta. Con la sentenza della Cassazione, anche questo sportello viene chiuso per chi ha già i requisiti ordinari.


Lo stato attuale di opzione donna

Opzione donna nella versione originaria della legge 243/2004 — quella oggetto della sentenza — non è più rinnovata. La versione attualmente accessibile è quella modificata dalla legge di Bilancio 2023 e prorogata con i requisiti descritti sopra, che richiede gli status di bisogno e ha un limite temporale al 31 dicembre 2024 per la maturazione dei requisiti.

Il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza 20128/2026 — che opzione donna non può essere usata da chi ha già i requisiti ordinari per la pensione anticipata — si applica però alla logica dello strumento in senso generale, e potrebbe quindi rilevare anche per le versioni successive, qualora dovesse sorgere una controversia analoga.

Le implicazioni pratiche per le lavoratrici

Per le lavoratrici che stanno valutando l’accesso a opzione donna nella versione attualmente disponibile, la sentenza chiarisce che lo strumento ha una funzione precisa e non può essere usato strategicamente per ottimizzare il metodo di calcolo.

Chi non ha ancora raggiunto i requisiti per la pensione anticipata ordinaria — e soddisfa i requisiti specifici di opzione donna, incluso uno degli status di bisogno — può accedere allo strumento se ha maturato tutto entro il 31 dicembre 2024.

Chi ha già i requisiti per la pensione anticipata ordinaria non può usare opzione donna per ottenere un calcolo più favorevole: la Cassazione ha chiuso questa strada.


Per chi si trovasse in una situazione in cui il calcolo contributivo fosse oggettivamente più vantaggioso e volesse esplorare alternative, la strada è quella della consulenza previdenziale specifica, che può identificare eventuali altri strumenti o soluzioni disponibili nel sistema pensionistico vigente.




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 Paolo Florio

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