Il campo estivo dei figli va diviso con l’ex genitore? La guida pratica


Il campo estivo è universalmente riconosciuto come spesa straordinaria, esclusa dall’assegno di mantenimento ordinario. Ma le regole sul preventivo accordo variano da tribunale a tribunale: alcuni lo richiedono espressamente con meccanismi di silenzio-assenso, altri non lo considerano necessario, altri ancora applicano criteri condizionali legati alle esigenze lavorative. La fonte primaria restano sempre il provvedimento giudiziario e l’accordo omologato tra le parti.

È giugno, la scuola è finita e un genitore vuole iscrivere il figlio al centro estivo. L’altro non vuole pagare la sua quota. Oppure il genitore collocatario ha già iscritto il figlio senza chiedere il consenso, e ora presenta la ricevuta chiedendo il rimborso della metà. Ci sono diritti? Ci sono obblighi?

La risposta alla domanda su se il campo estivo vada diviso con l’ex genitore è articolata in due livelli distinti. Il primo — su cui non ci sono dubbi — è che si tratta di una spesa straordinaria, esclusa dall’assegno di mantenimento ordinario: entrambi i genitori devono contribuire. Il secondo — più complesso e dipendente dal tribunale di competenza — riguarda se fosse necessario un accordo preventivo o se basti la documentazione della spesa.

Perché il campo estivo è una spesa straordinaria

L’assegno di mantenimento mensile copre le spese ordinarie e prevedibili della vita del figlio: vitto, abbigliamento di base, utenze, trasporti quotidiani. Copre ciò che il giudice ha già calcolato nel determinare l’importo mensile.


Le spese straordinarie sono quelle che, per rilevanza economica, imprevedibilità o occasionalità, esulano da questo schema. La Cassazione le definisce come spese che “per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli” (Cass. n. 1562/2020; Cass. n. 7169/2024).

Il campo estivo rientra in questa categoria perché il costo varia ogni anno in base al tipo di campo scelto, alla durata e alle caratteristiche del programma. Al momento in cui il giudice ha fissato l’assegno mensile, non era possibile quantificare con precisione quella spesa futura. Anche quando il campo estivo è un’abitudine consolidata nella famiglia, la sua natura straordinaria viene generalmente confermata dai protocolli dei tribunali italiani.

Il punto controverso: serve il consenso preventivo?

Qui le strade si dividono, e la risposta dipende dal tribunale nella cui circoscrizione si vive. I protocolli d’intesa — adottati dai tribunali per uniformare la prassi in materia di spese straordinarie — riflettono tre orientamenti diversi.

Il primo orientamento — accordo preventivo obbligatorio — è quello di numerosi tribunali di grandi città. Roma, Bari, Napoli, Torino e Palermo inseriscono i centri estivi tra le spese che richiedono la concertazione preventiva tra i genitori. La logica è che il campo estivo non ha carattere di urgenza — non è come una spesa medica improvvisa — e quindi entrambi i genitori devono essere coinvolti nella decisione prima che la spesa venga sostenuta.

Per evitare che l’altro genitore possa bloccare qualsiasi iniziativa semplicemente restando in silenzio, questi protocolli introducono il meccanismo del silenzio-assenso: il genitore che intende iscrivere il figlio al campo invia comunicazione scritta all’altro, indicando programma, durata e costo, con richiesta di conferma. Se l’altro genitore non risponde entro il termine stabilito — dieci giorni secondo il Protocollo di Roma, venti giorni secondo quello di Palermo — il consenso si presume prestato. Il Tribunale di Ferrara ha confermato questo principio, riconoscendo il diritto al rimborso di un campo estivo di fronte alla mancata opposizione del padre a una richiesta scritta e documentata (Trib. Ferrara n. 362/2018).


Il secondo orientamento — nessun accordo preventivo necessario — è adottato da altri tribunali, tra cui Brescia, Rovigo e Sulmona. Questi protocolli qualificano il centro ricreativo estivo come spesa straordinaria che può essere sostenuta autonomamente dal genitore collocatario, purché debitamente documentata. La presunzione è che il campo estivo sia di per sé nell’interesse del minore, specialmente quando necessario per la gestione quotidiana durante la chiusura delle scuole.

Il terzo orientamento — approccio condizionale — è quello del Tribunale di Bologna, che adotta una soluzione intermedia particolarmente razionale. Il campo estivo non richiede accordo preventivo a una condizione precisa: deve essere reso necessario dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e solo se il genitore non collocatario, anche attraverso la rete familiare (nonni, altri parenti), non offre alternative tempestive. Se invece il campo è scelto per ragioni meramente ludiche e l’altro genitore potrebbe occuparsi del figlio, l’accordo preventivo torna necessario (Trib. Bologna n. 453/2019).

Gli accordi specifici tra le parti prevalgono sempre

Una precisazione importante: i protocolli dei tribunali sono linee guida che si applicano in assenza di accordi specifici tra i genitori. Se la sentenza di separazione o il verbale omologato contengono clausole precise sui campi estivi, quelle clausole prevalgono.

Esempio pratico. Il Tribunale di Pistoia ha esaminato un caso in cui i genitori avevano convenuto che le spese per “campi estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola” non rientrassero tra le spese straordinarie da dividere, ma rimanessero interamente a carico del genitore che richiedeva il servizio (Trib. Pistoia n. 1013/2020). Quella clausola era vincolante: il protocollo generale del tribunale era irrilevante rispetto all’accordo specifico delle parti.

Cosa succede se manca l’accordo preventivo richiesto

La mancanza del consenso preventivo, nei tribunali che lo richiedono, non esclude automaticamente il diritto al rimborso. Se la spesa risulta oggettivamente utile al minore e proporzionata alle condizioni economiche della famiglia, il giudice può comunque riconoscere il rimborso valutando ex post l’interesse del figlio (Trib. Enna n. 173/2026; Trib. Roma n. 16684/2018).


Il giudice considera: la corrispondenza della spesa all’interesse del minore, la proporzione tra l’importo e l’utilità concreta per il figlio, la sostenibilità economica per entrambi i genitori, il comportamento delle parti — in particolare se il diniego dell’altro genitore era motivato o ingiustificato.

Un rifiuto immotivato, opposto senza ragioni concrete, viene valutato negativamente. Chi si oppone al campo estivo deve spiegare perché — e “non voglio pagare” non è una ragione giuridicamente valida.

Come tutelarsi in pratica: la sequenza corretta

Il percorso più prudente, valido in quasi tutti i tribunali, è questo.

Prima di iscrivere il figlio al campo, inviare all’altro genitore una comunicazione scritta — anche un’email o un messaggio su WhatsApp, che lasci traccia — con il nome del campo, il programma, le date e il costo totale, specificando la quota che l’altro genitore dovrebbe contribuire. Chiedere esplicitamente conferma entro un termine ragionevole — dieci o venti giorni secondo il protocollo del proprio tribunale.

Se l’altro genitore risponde con un diniego immotivato, documentarlo. Se non risponde affatto, la comunicazione inviata e la mancata risposta costituiscono la prova del silenzio-assenso.


Conservare tutta la documentazione della spesa: ricevuta di iscrizione, bonifico o pagamento, programma del campo.

Al momento del rimborso, inviare formale richiesta con allegata la documentazione, indicando la quota richiesta secondo le percentuali fissate nel provvedimento.

La ripartizione: raramente 50-50 è la risposta corretta

Anche quando il rimborso è dovuto, la suddivisione al 50% non è automatica. La Cassazione ha chiarito che applicare meccanicamente la metà in presenza di redditi molto diversi tra i genitori è illegittimo (Cass. n. 7169/2024; Cass. n. 15125/2023; Cass. n. 6933/2023). La ripartizione deve essere proporzionale alle rispettive condizioni economiche.

Se il provvedimento di separazione indica già percentuali per le spese straordinarie — ad esempio 60% a carico del padre e 40% a carico della madre — quelle percentuali si applicano al campo estivo. Se il provvedimento non le indica, si applica il principio di proporzionalità al reddito e al patrimonio di ciascun genitore.





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 Angelo Greco

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