Una ragazza di quasi 14 anni scivola durante l’ora di educazione motoria e si frattura il polso sinistro. I genitori fanno causa alla scuola e ottengono un risarcimento di circa 4.600 euro più le spese mediche. Sembrerebbe un caso chiuso, e invece il Tribunale di Napoli ha completamente capovolto la decisione, assolvendo l’Amministrazione scolastica da ogni responsabilità. La ragione? La scuola è riuscita a dimostrare che l’insegnante era in palestra, stava seguendo la lezione e l’incidente è stato talmente improvviso da rendere impossibile qualsiasi intervento.
La vicenda risale al 14 aprile 2018, quando una studentessa di una scuola media di Castellammare di Stabia, durante un’esercitazione di educazione fisica, cadde riportando la frattura dell’epifisi distale del radio sinistro. I genitori, all’epoca dei fatti, avevano citato in giudizio la scuola e il Ministero dell’Istruzione. Il Giudice di Pace di Torre Annunziata aveva accolto la loro richiesta, ritenendo che la scuola non avesse fornito prove sufficienti per dimostrare di aver vigilato adeguatamente. Ma il Ministero e l’istituto scolastico hanno impugnato la sentenza, e questa volta hanno avuto ragione.
Il caso
Il ricorso presentato dal Ministero dell’Istruzione e dalla scuola si basava su due argomenti principali. Il primo, di natura tecnica, riguardava chi dovesse essere considerato il vero convenuto in un giudizio di questo tipo. Secondo l’articolo 61 della Legge n. 312 del 1980, quando un alunno di una scuola statale subisce un danno, a rispondere non è il singolo istituto scolastico, ma direttamente il Ministero dell’Istruzione. La norma prevede che lo Stato si sostituisca al personale docente, educativo e non docente nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. In pratica, la scuola agisce come un organo dello Stato, e quindi la legittimazione passiva spetta in via esclusiva al Ministero. Su questo punto, il Tribunale ha dato ragione agli appellanti, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’istituto scolastico.
Il secondo argomento, però, era quello più sostanziale. La scuola sosteneva di aver fornito la cosiddetta “prova liberatoria”, cioè di aver dimostrato di non poter impedire l’incidente perché si era trattato di un evento imprevedibile e inevitabile. Il Giudice di Pace aveva ritenuto questa prova insufficiente, ma il Tribunale di Napoli ha pensato diversamente. A sostegno della loro tesi, il Ministero e la scuola hanno portato in aula la testimonianza del docente di educazione fisica, che era presente al momento del fatto.
La famiglia della studentessa si è costituita in giudizio per difendere la sentenza di primo grado. Anche la compagnia assicuratrice, che nel frattempo aveva già pagato alla famiglia la somma di 5.631,59 euro in forza della provvisoria esecutività della sentenza, si è schierata con il Ministero, chiedendo che, in caso di riforma della decisione, gli appellati fossero condannati a restituire l’importo.
Le motivazioni del giudice
Il giudice ha innanzitutto chiarito il quadro giuridico di riferimento. La responsabilità della scuola per i danni subiti dagli studenti durante l’orario scolastico è di natura contrattuale, perché con l’iscrizione si instaura un “contatto sociale qualificato” che impone all’istituto un obbligo di protezione e vigilanza. In questi casi, spetta alla scuola dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento dannoso, o che l’incidente è stato determinato da una causa non imputabile, come il caso fortuito.
“La prova liberatoria va apprezzata nel vaglio del caso concreto ed in ragione, finanche, della tipologia di attività scolastica svolta”, si legge nella sentenza. “Diversamente opinando la prova liberatoria si tradurrebbe in una sorta di ‘fictio’ restando di fatto impossibile per la parte fornirla in relazione, ad esempio, alle attività – come la ginnastica – che richiedono dinamismo dello stesso alunno”.
Il giudice ha citato la Cassazione (Sezione VI, sentenza n. 14216 del 4 giugno 2018), secondo cui “la prova di ‘non aver potuto impedire il fatto’ consiste dunque nella dimostrazione dell’imprevedibilità o dell’inevitabilità del fatto produttivo di danno. […] non può dirsi in colpa chi non potè prevedere un evento imprevedibile, nè prevenire un evento inevitabile”.
Secondo il Tribunale, nel caso specifico questa prova è stata raggiunta. La deposizione del docente ha chiarito che egli era costantemente presente in palestra e stava dirigendo l’esercitazione quando la ragazza, quasi quattordicenne, è accidentalmente scivolata e caduta. La dinamica è stata talmente repentina da non consentire alcun intervento preventivo. L’infortunio non è derivato da una negligenza del docente, da attrezzature inadeguate o da un’attività intrinsecamente pericolosa non commisurata all’età degli alunni. Si è trattato di una caduta fortuita, riconducibile a quel “rischio consentito” che fa parte della pratica sportiva.
Il giudice ha poi fatto una considerazione di carattere generale: se si applicasse una responsabilità troppo rigida, si finirebbe per paralizzare l’attività educativa sportiva, perché il dinamismo è l’essenza stessa della ginnastica. E una volta che la scuola ha dimostrato di aver adottato tutte le cautele e la diligenza esigibili in relazione all’età degli allievi e alla natura dell’attività, una caduta improvvisa e imprevedibile non può che essere considerata un caso fortuito.
Alla fine, il Tribunale ha accolto l’appello del Ministero, rigettato la domanda risarcitoria della famiglia e condannato la studentessa e i suoi genitori a restituire alla compagnia assicuratrice i 5.631,59 euro già incassati, più gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti. Le spese legali di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate integralmente, una decisione che il giudice ha motivato con “la difficoltà per la parte appellata di accesso ai fatti rilevanti del giudizio in una prospettiva costituzionalmente orientata”. Una formula che, in parole povere, riconosce che per una famiglia non è sempre facile dimostrare quello che è successo in un’aula di scuola.
La sentenza n. 10945/2026, depositata il 27 giugno scorso, lascia intendere che la scuola non è automaticamente responsabile ogni volta che uno studente si fa male durante l’attività sportiva. L’importante è che l’insegnante sia presente, vigili e che l’incidente sia davvero imprevedibile. Perché se ogni caduta in palestra diventasse un risarcimento automatico, l’educazione fisica rischierebbe di diventare un’attività troppo rischiosa per le scuole stesse.
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Andrea Carlino
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