Formazione obbligatoria sull’intelligenza artificiale per il personale scolastico: cosa prevede davvero l’AI Act e perché va svolta entro il 2 agosto 2026


“Vorrei chiedere se veramente c’è un obbligo di formazione del personale scolastico sull’intelligenza artificiale, se esiste ancora l’obbligo o se è mai veramente esistito.”

Un lettore manifesta dubbi sull’obbligatorietà della formazione del personale scolastico sull’IA. Un tema sicuramente molto discusso, che fa i conti con l’inarrestabile e sempre più crescente utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, in particolar modo generativi, entrati in modo preponderante anche nella quotidianità scolastica. Ma andiamo con ordine.

Il Regolamento UE 2024/1689

Il primo passo a livello normativo relativo all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale è avvenuto con l’approvazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del c.d. IA ACT, cioè il Regolamento UE 2024/1689.

Cosa prevede nello specifico per l’istruzione?

Il Considerando 56 dell’IA ACT recita: La diffusione dei sistemi di IA nell’istruzione è importante per promuovere un’istruzione e una formazione digitali di alta qualità e per consentire a tutti i discenti e gli insegnanti di acquisire e condividere le competenze e le abilità digitali necessarie, compresa l’alfabetizzazione mediatica, e il pensiero critico, per partecipare attivamente all’economia, alla società e ai processi democratici. Tuttavia, i sistemi di IA utilizzati nell’istruzione o nella formazione professionale, in particolare per determinare l’accesso o l’ammissione, per assegnare persone agli istituti o ai programmi di istruzione e formazione professionale a tutti i livelli, per valutare i risultati dell’apprendimento delle persone, per valutare il livello di istruzione adeguato per una persona e influenzare materialmente il livello di istruzione e formazione che le persone riceveranno o a cui potranno avere accesso o per monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove, dovrebbero essere classificati come sistemi di IA ad alto rischio, in quanto possono determinare il percorso d’istruzione e professionale della vita di una persona e quindi può incidere sulla sua capacità di garantire il proprio sostentamento. Se progettati e utilizzati in modo inadeguato, tali sistemi possono essere particolarmente intrusivi e violare il diritto all’istruzione e alla formazione, nonché il diritto alla non discriminazione, e perpetuare modelli storici di discriminazione, ad esempio nei confronti delle donne, di talune fasce di età, delle persone con disabilità o delle persone aventi determinate origini razziali o etniche o un determinato orientamento sessuale.

L’importanza di una formazione adeguata

Appare evidente il richiamo alle competenze digitali e all’alfabetizzazione mediatica, elementi necessari per una partecipazione attiva alla società odierna. L’introduzione degli strumenti di IA è inoltre considerata ad alto rischio nel campo dell’istruzione e, proprio per questa ragione, appare necessaria una formazione quanto più solida possibile per prevenire potenziali pericoli, in modo tale da mettere l’insegnante nelle migliori condizioni possibili per poter mediare tra gli studenti e le nuove tecnologie.

L’AI Literacy

I fornitori e i deployer dei sistemi di IA adottano misure per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.

L’articolo 4 fissa, dunque, un principio cardine: i deployer devono garantire un “livello sufficiente di AI literacy” del personale. Sebbene non sia utilizzata espressamente la formula “formazione obbligatoria” e, pur non essendo teoricamente l’unico mezzo possibile in quanto il personale potrebbe dimostrare di essere già in possesso delle relative competenze, rappresenta, a livello pratico, l’unica via percorribile all’interno delle scuole.

Il personale ha dunque diritto a ricevere formazione di qualità, con contenuti aggiornati, metodologie efficaci e strumenti pratici applicabili alla propria realtà scolastica ma il singolo lavoratore, in caso di formazione già posseduta (ad esempio, competenze certificate o esperienza pregressa nell’uso dell’IA), può richiedere una valutazione delle competenze acquisite per esonerarsi da moduli già padroneggiati.

Le specificità per il personale ATA

Mentre per i docenti l’IA si focalizza sull’attività didattica, il personale ATA, in particolare, ha esigenze formative specifiche legate all’uso amministrativo dell’IA (gestione dati, privacy, automazione di processi burocratici) che devono essere distintamente previste nei piani formativi di istituto per garantire un’equa formazione a tutto il personale interessato.

La scadenza del 2 agosto 2026

In molti si chiedono da dove derivi la deadline del 2 agosto 2026, indicata da più fonti come limite temporale entro cui provvedere alla formazione. Questa è contenuta proprio all’interno dell’IA Act. In diversi punti (Considerando 179 e art. 113) si richiama alla decorrenza del regolamento a partire dal 2 agosto 2026. Allo stato attuale, non sono previste proroghe.

Linee Guida MIM 166 allegate al DM n. 166 del 09/08/2025

A seguito dell’introduzione dell’IA Act, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto a stendere le linee guida, ispirate, tra gli altri, proprio dal documento europeo e all’interno delle quali inserisce la formazione come uno tra gli elementi cardine del nuovo inserimento degli strumenti di intelligenza artificiale anche all’interno del contesto scolastico.

La formazione in materia di IA permette di acquisire le competenze, le conoscenze e le capacità necessarie per affrontare in modo efficace il cambiamento in atto. Si suggerisce pertanto la definizione di un piano per la formazione che identifichi azioni specifiche per il personale scolastico e amministrativo. Nel redigere il piano dei fabbisogni formativi, anche ai fini dell’inserimento nel PTOF, è consigliabile strutturare i moduli di formazione, specificando tempi e risorse necessarie, e delineare il piano delle attività e delle metodologie didattiche, come e-learning, workshop o sessioni pratiche, sfruttando le piattaforme di formazione a disposizione delle Istituzioni scolastiche.

All’interno delle linee guida vi sono altri riferimenti alla formazione. Ad esempio, tra le “Azioni di mitigazione” da attuare da parte del Dirigente Scolastico o delle figure da lui preposte, è prevista la formazione del personale scolastico per gestire e risolvere i problemi tecnici di base e, ancora, una formazione specifica sull’uso responsabile dell’IA a tutto il personale favorisce un’integrazione consapevole di queste tecnologie nel contesto educativo, a seconda dell’utilizzo che ne fanno. La formazione include una comprensione approfondita delle tecniche per identificare e mitigare i bias nei contenuti generati dall’IA.

Ancora, all’interno del testo, sono previste iniziative di formazione che saranno attivate a favore delle Istituzioni scolastiche in materia di IA, al fine di garantire un uso consapevole e responsabile dei sistemi di IA in ambito scolastico.

Perché non si parla di obbligo nelle linee guida?

Le linee guida non sono atti vincolanti come, ad esempio, i regolamenti e le direttive europee. Pertanto, è del tutto normale che all’interno del testo non siano presenti obblighi espliciti. Resta, però, l’obbligo vincolante di natura regolamentare sancito a livello europeo, che vale come riferimento principale.

Le misure previste dal DM 219/2025

A tal proposito, è stato emanato il DM 219/2025, che prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro per la realizzazione di progetti di formazione sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle scuole. I finanziamenti serviranno alla costituzione di snodi formativi per la transizione digitale, finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella scuola, nell’ambito dell’investimento 2.1 del PNRR, “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca.

Esiste quindi un obbligo di formazione?

Ricapitolando: sì, esiste un obbligo di formazione sull’intelligenza artificiale per il personale scolastico. L’art. 4 dell’IA ACT, come ribadito più volte, estende l’obbligo di formazione a tutto il personale indistintamente. Anzi, lo stesso DM 219/2025 prevede la realizzazione di progetti formativi attraverso percorsi e workshop di formazione e approfondimento e laboratori con l’utilizzo di dispositivi e applicazioni di intelligenza artificiale, anche con il coinvolgimento degli studenti. Una formazione, quindi, che non si limita solamente a docenti e personale ATA, ma si estende anche alla platea studentesca. Pur non essendo esplicitato, è logico pensare che ci si riferisca in particolar modo agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Cosa dovrebbe includere la formazione per gli studenti?

Come anticipato, anche se non prevista, per gli studenti della scuola secondaria di grado potrebbero essere trattate le seguenti macroaree:

  • alfabetizzazione di base: comprensione di cosa sia l’IA, come funziona, quali sono i limiti e i rischi;
  • uso responsabile e critico: capacità di valutare contenuti generati dall’IA, riconoscere bias, verificare fonti;
  • aspetti etici e giuridici: privacy, copyright, responsabilità civile e penale nell’uso di strumenti di IA;
  • competenze pratiche: utilizzo di strumenti di IA per lo studio, la ricerca, la creatività, nel rispetto delle regole scolastiche.

Questa formazione rappresenterebbe un’opportunità per preparare gli studenti a una società sempre più digitale e per prevenirne l’uso improprio o acritico.

Quando deve avvenire la formazione? Vincoli e limiti

Incrociando le diverse fonti (normative e ministeriali), è dunque sostanzialmente appurato che, seppur non in modo diretto, esista un obbligo di formazione in materia di IA per il personale scolastico. Attenzione, però, a coordinare il tutto con i diritti dei lavoratori.

Proprio recentemente, la Federazione Gilda Unams è intervenuta sul tema. Nel comunicato pubblicato, viene richiamato il tetto delle 40+40 ore annue delle attività funzionali all’insegnamento, limite invalicabile sancito dal contratto collettivo nazionale, criticando il ricorso a forme di attività aggiuntive non compensate economicamente.

La formazione deve rientrare nelle 40+40 ore annue?

Seguendo tale orientamento, la risposta è affermativa. Come risaputo, il CCNL 2019-21 prevede all’art. 44 c. 3 la ripartizione delle attività di carattere collegiale, così costituite:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Sempre lo stesso articolo, al comma 4, prevede che le ore non utilizzate per le attività di cui alle lettere a e b siano destinate alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.

Da quanto esposto, si evince come le uniche ore di formazione obbligatoria siano quelle incorporate nelle 40+40 ore. I corsi di formazione, compresi quelli sull’IA, devono dunque essere contenuti all’interno delle ore funzionali all’insegnamento, nel raggruppamento delle ore di formazione stabilite nell’apposito piano. Le ore svolte oltre il limite dovrebbero essere retribuite con compensi stabiliti dalla contrattazione integrativa di istituto.

Le responsabilità del Dirigente Scolastico in materia

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha la responsabilità diretta di garantire che la formazione sull’IA venga attivata e organizzata in conformità con l’IA Act e le indicazioni ministeriali. Questo compito non è meramente formale, ma sostanziale: deve verificare che tutto il personale abbia accesso a percorsi formativi adeguati e che le competenze acquisite siano effettivamente applicabili nella quotidianità scolastica.

In particolare, il Dirigente deve:

  • valutare i rischi connessi all’uso di sistemi di IA nella scuola, integrando questa valutazione nel documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dal D.Lgs. 81/2008. L’uso di sistemi di IA ad alto rischio nelle attività di valutazione, ammissione o monitoraggio degli studenti richiede specifiche misure di mitigazione;
  • includere la formazione sull’IA nel PTOF e nel piano annuale per la formazione approvato collegialmente, definendo obiettivi, destinatari, modalità organizzative e criteri di verifica delle competenze acquisite;
  • verificare la partecipazione del personale e richiedere attestazione della formazione completata, mantenendone traccia documentale.

Il mancato adempimento di questi obblighi può esporre il Dirigente a responsabilità amministrativa e, in caso di danni derivanti da uso improprio di sistemi di IA (discriminazioni, violazioni della privacy, errori valutativi), anche a responsabilità civile.

Conclusioni

La formazione sull’IA è dunque obbligatoria e deve essere inserita nelle 40+40 ore, ma le singole istituzioni scolastiche hanno margine di adattamento in funzione dei bisogni, delle dimensioni e delle risorse, purché garantiscano un livello minimo di AI literacy dimostrabile, rispettando i limiti contrattuali relativi alle attività formative.

La scadenza del 2 agosto 2026 è imminente e non sono previste proroghe. Le scuole hanno quindi tempo limitato per attivarsi, ma hanno anche a disposizione risorse finanziarie (100 milioni di euro dal DM 219/2025) e un quadro normativo chiaro per organizzare percorsi formativi efficaci.

Infine, la formazione va intesa come un’opportunità per preparare la scuola al futuro, mettendo docenti e personale nelle condizioni di mediare consapevolmente tra studenti e nuove tecnologie, prevenendo rischi e sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale per migliorare la qualità dell’istruzione.


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 Rino Cimella

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