Autotutela preventiva contro richieste di risarcimento infondate o fraudolente: come evitare l’innalzamento ingiustificato della propria classe di merito?
Nel linguaggio comune il termine “denuncia” evoca scenari legati esclusivamente al codice penale, facendo immaginare stazioni di polizia, carabinieri o procedimenti giudiziari volti a perseguire colpevoli di reati. È infatti convinzione diffusa che tale atto serva unicamente a segnalare alle autorità competenti un illecito affinché venga punito. Tuttavia, questa visione è parziale e non tiene conto di un importante strumento di tutela previsto nel nostro ordinamento in ambito civile e assicurativo: la denuncia cautelativa.
Come diremo, essa rappresenta una forma di autotutela preventiva contro richieste di risarcimento infondate o fraudolente. Quando si verifica un contatto lieve tra veicoli senza danni apparenti non ci si muove nell’ambito della repressione del crimine ma in quello della gestione contrattuale della propria polizza Rc Auto.
L’obiettivo primario della denuncia cautelativa non è far arrestare qualcuno ma impedire che la propria classe di merito peggiori ingiustamente e che la compagnia assicurativa eroghi somme non dovute. Approfondiremo pertanto tale aspetto, chiarendo le differenze con la denuncia ordinaria, le tempistiche e le modalità di redazione.
Che differenza c’è con la denuncia penale?
La denuncia in senso stretto, quella che si presenta presso un ufficio di polizia giudiziaria o direttamente in Procura, è l’atto con cui un cittadino informa lo Stato di un fatto che potrebbe costituire reato; essa ha lo scopo di attivare le indagini e perseguire il colpevole.
La denuncia cautelativa, invece, opera su un piano completamente diverso: quello civilistico e contrattuale.
Non ci si rivolge a un maresciallo dei Carabinieri o a un agente di Polizia, bensì alla propria compagnia di assicurazione. La funzione non è punitiva, ma informativa e difensiva.
Si avvisa il proprio assicuratore che si è verificato un evento (o che si presume possa essere contestato un evento), specificando che da tale accadimento non sono derivate conseguenze dannose, oppure che si è totalmente estranei ai fatti.
In sostanza, mentre la denuncia penale serve a segnalare un crimine, quella cautelativa serve a bloccare sul nascere pretese economiche ingiustificate che potrebbero pervenire da terzi, proteggendo così il proprio profilo assicurativo e, di conseguenza, il portafoglio.
Quando presentare una dichiarazione preventiva all’assicurazione?
L’utilizzo della denuncia cautelativa è consigliato in situazioni specifiche che, purtroppo, capitano frequentemente nel traffico quotidiano.
Il caso di scuola è il cosiddetto “micro-tamponamento” o il contatto leggero tra specchietti o paraurti.
Si immagini la situazione in cui, fermi a un semaforo o durante una manovra di parcheggio, si tocchi lievemente l’auto di un altro conducente. Scendendo dai veicoli, entrambe le parti constatano l’assenza di danni visibili: non ci sono graffi, ammaccature o lesioni alle persone. In quel momento, ci si saluta cordialmente e si riparte senza compilare il modulo di constatazione amichevole (il modulo CAI), ritenendo l’episodio chiuso.
Tuttavia, il rischio latente è che la controparte, una volta tornata a casa, possa cambiare idea e decidere di inoltrare una richiesta di risarcimento alla propria assicurazione, magari approfittando di vecchi danni preesistenti sulla carrozzeria per farseli riparare a spese altrui.
Se ciò accadesse e l’assicurato non avesse comunicato nulla, la compagnia potrebbe trovarsi nella condizione di liquidare il danno, facendo scattare il meccanismo del malus con conseguente aumento del premio annuale.
Inviando la denuncia cautelativa, invece, si espone la propria versione dei fatti, avvertendo la compagnia di diffidare da eventuali richieste future.
Come difendersi da sinistri falsi o mai avvenuti?
Esiste uno scenario ancora più insidioso del piccolo incidente senza danni: la truffa dei “sinistri fantasma”.
Può capitare di ricevere una comunicazione dalla propria assicurazione o una raccomandata da un legale che lamenta un incidente in data e luogo dove il veicolo non è mai stato, o che coinvolge un’auto mai incrociata. In questi casi, si è di fronte a un tentativo di frode assicurativa.
Anche in questa circostanza la denuncia cautelativa assume un ruolo determinante. Non appena si ha sentore di una possibile falsa accusa (magari perché si è notato qualcuno prendere la targa in modo sospetto o perché si riceve una richiesta anomala), è opportuno attivarsi immediatamente.
Inviando la segnalazione, si dichiara formalmente di non aver mai provocato alcun sinistro e si intima alla compagnia di non procedere ad alcuna liquidazione, respingendo ogni richiesta di risarcimento diretto o indiretto.
Questo atto induce l’assicurazione a compiere verifiche più approfondite, come l’ispezione dei veicoli da parte di un perito, che potrà facilmente accertare l’assenza di compatibilità tra i presunti danni e lo stato della vettura dell’assicurato, sventando così il tentativo di raggiro.
Quali dati inserire nella denuncia alla compagnia?
Poiché non esiste un modulo prestampato rigido come avviene per la constatazione amichevole, la redazione di una denuncia cautelativa è libera nella forma ma deve essere rigorosa nel contenuto.
Per essere efficace e presa in carico correttamente dagli uffici liquidazione danni, la comunicazione deve contenere una serie di elementi imprescindibili che permettano di identificare univocamente l’evento e i soggetti coinvolti.
È necessario indicare con precisione:
- le generalità complete del contraente della polizza e i dati identificativi del veicolo (targa e modello);
- il numero della polizza assicurativa di riferimento;
- la descrizione spazio-temporale dell’evento, specificando data, ora e luogo esatto del presunto contatto;
- le generalità della controparte (se note) e la targa del veicolo avverso;
- una descrizione sintetica ma chiara della dinamica, sottolineando esplicitamente che dall’evento non sono scaturiti danni a cose o persone.
Un elemento di grande valore probatorio è l’indicazione di eventuali testimoni. Se presenti, i loro nominativi e recapiti vanno inseriti nel testo, poiché la loro versione potrebbe risultare determinante nel caso in cui la controparte insista nella sua richiesta infondata.
Come si presenta una denuncia cautelativa?
Non basta scrivere la denuncia cautelativa; è fondamentale assicurarsi che questa giunga a destinazione e che vi sia traccia certa della ricezione.
Una semplice telefonata al call center o una e-mail ordinaria potrebbero non essere sufficienti in caso di contenzioso, poiché non forniscono una prova legale dell’avvenuta comunicazione e della data certa.
Per tutelarsi adeguatamente, è necessario utilizzare canali che garantiscano la certificazione dell’invio e della ricezione. Le modalità privilegiate sono due: la raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) indirizzata alla sede legale o all’ufficio sinistri della propria compagnia assicuratrice, oppure la Posta Elettronica Certificata (PEC).
Entro quanto tempo bisogna attivarsi?
Sebbene la denuncia cautelativa nasca come atto spontaneo di prevenzione, è buona norma seguire le tempistiche generali previste dal Codice Civile per la denuncia di sinistro.
La normativa stabilisce che l’assicurato deve avvisare l’assicuratore o l’agente autorizzato entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza.
Anche se nel caso della cautelativa non c’è un danno conclamato da liquidare immediatamente, rispettare questa finestra temporale rafforza la credibilità della propria versione.
Inviare la segnalazione a ridosso dell’evento (o appena si scopre il tentativo di frode) dimostra trasparenza e buona fede.
Attendere troppo tempo, magari inviando la denuncia solo dopo aver ricevuto la richiesta danni della controparte, potrebbe indebolire la posizione difensiva, facendo apparire la comunicazione come una scusa tardiva costruita ad arte per evitare il rincaro della polizza.
Cosa accade se la controparte chiede comunque i danni?
L’invio della denuncia cautelativa non impedisce fisicamente alla controparte di provare a chiedere un risarcimento ma cambia il modo in cui la compagnia assicurativa gestirà quella richiesta.
In assenza di comunicazioni, le procedure di risarcimento diretto spesso tendono a essere automatizzate e veloci, basandosi sulla presunzione che, se arriva una richiesta dettagliata, l’incidente sia avvenuto.
Con la denuncia cautelativa agli atti, invece, si accende un campanello d’allarme nei sistemi della compagnia.
L’assicuratore è avvisato che il proprio cliente contesta radicalmente l’esistenza di danni o l’accadimento stesso.
Di conseguenza, la liquidazione non potrà essere automatica. La compagnia sarà tenuta a sospendere il pagamento e ad avviare un’istruttoria specifica, che quasi sempre include la perizia sui mezzi.
Il perito verificherà la compatibilità cinematica tra i veicoli e la corrispondenza dei danni lamentati. Se, come dichiarato nella cautelativa, non vi sono danni o non vi è mai stato contatto, la richiesta della controparte verrà respinta e la classe di merito dell’assicurato (il sistema bonus/malus) rimarrà intatta, salvaguardando il premio assicurativo per l’anno successivo.
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Mariano Acquaviva
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