Il test del DNA può essere imposto con la forza in Italia?


Nel processo penale sì, ma solo per reati gravi, con autorizzazione del giudice e nel rispetto di integrità fisica e dignità. Nel processo civile no, ma il rifiuto vale come prova contro chi rifiuta. Ecco la disciplina completa.

Un indagato si rifiuta di dare un campione di saliva. Un presunto padre non si presenta all’appuntamento per il test genetico. Un imputato resiste fisicamente all’ufficiale giudiziario. La polizia può prelevare il campione comunque? E il giudice civile che fa?

La risposta cambia radicalmente a seconda che si tratti di un processo penale o civile, e dipende dalla gravità del reato e dai presupposti previsti dalla legge. La domanda su se il test del DNA possa essere imposto con la forza in Italiarichiede di conoscere i limiti costituzionali degli artt. 13 e 32 della Costituzione sulla libertà personale e l’integrità fisica, la disciplina processuale penale sul prelievo coattivo e le conseguenze del rifiuto nel processo civile.

Il quadro costituzionale: libertà personale e integrità fisica

Il punto di partenza sono due principi costituzionali che si scontrano con le esigenze dell’accertamento dei fatti.

L’art. 13 della Costituzione garantisce l’inviolabilità della libertà personale: nessuno può essere sottoposto a restrizioni fisiche se non nei casi e nei modi previsti dalla legge, con atto motivato dell’autorità giudiziaria. Il prelievo biologico rientra tra gli atti che incidono sulla libertà personale.

L’art. 32 della Costituzione protegge il diritto alla salute e vieta trattamenti sanitari obbligatori non previsti dalla legge.

Questi principi significano che il test del DNA non può essere imposto liberamente in qualsiasi situazione: richiede una base legale precisa, un provvedimento dell’autorità giudiziaria e il rispetto di limiti stringenti.

Nel processo penale: il prelievo coattivo è possibile, ma con condizioni rigorose

La legge italiana consente il prelievo coattivo di campioni biologici — capelli, peli, mucosa del cavo orale — per la determinazione del profilo del DNA, ma solo al ricorrere di condizioni cumulative.

Il primo presupposto è la gravità del reato: si può procedere solo se si procede per delitti dolosi o preterintenzionali puniti con ergastolo o reclusione superiore nel massimo a tre anni, oppure per omicidio stradale, nautico o lesioni stradali e nautiche gravi o gravissime.

Il secondo presupposto è l’indispensabilità assoluta: l’accertamento deve essere assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. Non basta che sia utile — deve essere necessario in modo che non possa essere sostituito da altri mezzi.

Il terzo presupposto è l’autorizzazione giudiziaria: occorre ordinanza del GIP, oppure — nei casi di urgenza — decreto motivato del pubblico ministero, soggetto a convalida del GIP entro 48 ore, che a sua volta deve decidere entro le 48 ore successive.

Il provvedimento deve contenere i dati identificativi della persona, il reato contestato, il tipo di prelievo, le ragioni della sua indispensabilità, l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o persona di fiducia, e l’indicazione di luogo, giorno, ora e modalità delle operazioni.

Se la persona non si presenta senza legittimo impedimento o si rifiuta di sottoporsi al prelievo, il PM o il giudice possono disporre l’accompagnamento coattivo e l’esecuzione coattiva delle operazioni.

Quanto può spingersi la forza: i limiti invalicabili

La coercizione è ammessa, ma entro limiti precisi. Le operazioni di prelievo coattivo devono rispettare la vita, l’integrità fisica e la salute della persona — e del nascituro, se rilevante — non possono provocare sofferenze, e devono rispettare la dignità e il pudore.

In pratica: è ammesso un contenimento fisico proporzionato, necessario a eseguire il prelievo — accompagnamento, immobilizzazione momentanea. Non sono consentiti metodi violenti o lesivi dell’integrità fisica o della dignità. La coercizione deve essere la minima necessaria, non una punizione.

Un aspetto importante: anche quando il prelievo avviene in modo coattivo, il suo esito è utilizzabile nel procedimento penale. La legge consente espressamente questa modalità; non occorre un verbale che attesti il consenso per rendere valido il risultato.

Il materiale biologico abbandonato: nessun prelievo forzato

Esiste un’alternativa al prelievo coattivo che non richiede né autorizzazione né consenso: la raccolta di materiale biologico che la persona ha abbandonato — il mozzicone di sigaretta, la tazza usata, i capelli caduti su un indumento. In questi casi non si incide sulla libertà personale della persona e non si applica la disciplina del prelievo coattivo. Il campione è acquisito come reperto, ai sensi delle norme sui rilievi e accertamenti urgenti, purché ne sia garantita la provenienza.

Nel processo civile: nessuna forza, ma il rifiuto costa caro

Nel processo civile — comprese le cause di accertamento della paternità, il disconoscimento di paternità, il riconoscimento di stato — il giudice può disporre che le parti o i terzi si sottopongano a esami biologici, incluso il test del DNA. Ma qui le regole sono completamente diverse.

Nessuno può essere costretto fisicamente a dare un campione biologico nel processo civile. Se la parte o il terzo si rifiutano, il prelievo semplicemente non avviene.

Le conseguenze, però, possono essere pesantissime. Per la parte che rifiuta senza giustificato motivo, il giudice può trarre argomenti di prova sfavorevoli ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. civ.: il rifiuto diventa un elemento che il giudice considera nella valutazione dei fatti. Per i terzi, il rifiuto non produce argomenti di prova contro la parte, ma può portare il giudice a irrogare una sanzione pecuniaria.

Nelle cause di paternità, le conseguenze del rifiuto sono particolarmente severe. La giurisprudenza civile ha riconosciuto che il rifiuto ingiustificato del presunto padre di sottoporsi all’esame del DNA è un comportamento di elevatissimo valore indiziario — sufficiente da solo, in certi casi, a fondare il convincimento del giudice sulla paternità. Chi rifiuta il test per evitare di essere dichiarato padre rischia di ottenere l’effetto opposto: la sentenza che lo dichiara tale.

Il ruolo del consenso: quando cambia tutto

Nel processo penale, se la persona presta volontariamente il consenso, il prelievo può avvenire senza verificare la gravità del reato o l’assoluta indispensabilità, e senza le formalità dell’autorizzazione giudiziaria. Il consenso semplifica enormemente la procedura.

Esistono però limiti al consenso: nessuno può validamente acconsentire ad atti che comportino una diminuzione permanente dell’integrità fisica o psichica, o che ledano la dignità. Per i minori o gli incapaci, il consenso è prestato dal genitore, dal tutore o — in caso di conflitto di interessi — da un curatore speciale nominato dal giudice.

I dati genetici: riservatezza e proporzionalità

Il profilo del DNA è un dato altamente sensibile che rivela informazioni sulla salute, sull’origine etnica e sui legami familiari. La sua raccolta e utilizzo devono rispettare il principio di proporzionalità: i campioni biologici possono essere usati solo per le finalità per cui sono stati prelevati e non possono essere conservati o analizzati oltre quanto necessario per il procedimento.

Nel processo penale, le garanzie procedurali — autorizzazione giudiziaria, presenza del difensore, limiti di utilizzo del campione — sono anche garanzie di riservatezza. Nel processo civile, la tutela della riservatezza si combina con il potere del giudice di trarre conseguenze probatorie dal rifiuto.




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 Angelo Greco

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