“Non caricavano i compiti sul registro e dopo i nostri colloqui sono diventati più severi”, la famiglia fa causa per la bocciatura del figlio, ma il TAR dice no


Era il settembre del 2022 quando la famiglia ha ricevuto la notizia che nessun genitore vorrebbe sentirsi dire.

Il figlio, studente del terzo anno in una scuola di Roma, non sarebbe stato ammesso al quarto. Tre materie erano rimaste indietro: Logistica, Meccanica e Macchine, Scienze della Navigazione. Tutte con un bel 4 in pagella. Le prove di recupero di fine estate non avevano sortito l’effetto sperato. Il verdetto, comunicato in un colloquio online il 7 settembre, era stato secco: bocciato.

Da quel giorno è cominciata una battaglia legale che si è trascinata per quasi quattro anni, fino alla sentenza del Tar del Lazio pubblicata lo scorso 28 aprile. Una vicenda che racconta quanto possa essere complesso il rapporto tra studenti, famiglie e scuole quando si tratta di valutazioni e promozioni. E che offre spunti di riflessione su cosa significhi davvero essere ammessi alla classe successiva.

Il caso

Lo studente, frequentante la classe 3E dell’indirizzo “Conduzione del mezzo aereo”, aveva iniziato l’anno scolastico 2021/2022 con buone intenzioni. Ma già al primo quadrimestre le cose si erano messe male. Quattro insufficienze, di cui due particolarmente gravi: un 4 in Scienze della Navigazione e un pesante 3 in Logistica. Le altre due materie, Meccanica e Macchine e Diritto ed Economia, avevano riportato un 5.

Secondo il ricorso presentato dal padre, gran parte della colpa andava attribuita ai docenti stessi. Per tutto l’anno, i professori di Logistica e Scienze della Navigazione avrebbero trascurato gli strumenti informatici a disposizione della scuola. Il Registro Elettronico e la piattaforma Classroom restavano spesso vuoti: niente compiti assegnati, niente pagine da studiare, niente esercizi da svolgere a casa. Una situazione che avrebbe messo in difficoltà l’intera classe, ma in particolare lo studente, costretto a studiare alla cieca senza sapere bene cosa aspettarsi dalle verifiche.

Il padre, dopo aver segnalato il problema alla scuola, aveva notato un cambio di atteggiamento nei confronti del figlio. I docenti si sarebbero mostrati più severi, quasi come se i colloqui con la famiglia avessero innescato una reazione negativa. Le valutazioni, insomma, sarebbero peggiorate proprio dopo che il genitore aveva sollevato le sue legittime preoccupazioni.

A giugno, il consiglio di classe aveva comunicato le carenze da recuperare. Tre materie, come detto, con votazione 4. Per Logistica, la richiesta era particolarmente gravosa: studiare tutto il programma dell’anno. Per le altre due, invece, erano stati indicati gli argomenti specifici su cui concentrarsi. Ma qui sorgeva un altro problema. La scuola non aveva organizzato corsi di recupero adeguati. Per Logistica, inizialmente, era stato previsto solo lo “studio individuale”, e solo dopo le insistenze dei genitori era stato attivato qualcosa di più strutturato. Per le altre due materie, i corsi attivati riguardavano argomenti diversi da quelli che lo studente avrebbe dovuto recuperare. Insomma, un aiuto che aiutava fino a un certo punto.

Arrivato settembre, il ragazzo aveva affrontato le prove di recupero. L’esito, come si diceva, era stato negativo. Ma la famiglia non aveva digerito la decisione. Troppe le irregolarità denunciate: la mancata comunicazione tempestiva delle insufficienze, la scarsa trasparenza nelle correzioni, la composizione del consiglio di classe che per la prova di Meccanica vedeva un docente sostituito in modo che i ricorrenti ritenevano illegittimo. Perfino il voto di condotta, un 7, era stato contestato: con solo tre assenze in tutto l’anno, come si poteva giustificare un giudizio così severo?

Così il padre aveva deciso di fare ricorso al Tar, impugnando pagelle, verbali degli scrutini, prove scritte e tutte le comunicazioni della scuola. Un’azione legale complessa, con sei motivi di ricorso iniziali e otto motivi aggiunti presentati nel marzo del 2023.

Le motivazioni del giudice

La sentenza del Tar Lazio, nel dispositivo pubblicato, ha esaminato ogni singola censura sollevata dalla difesa dello studente. E le ha respinte tutte, una per una.

Il ragionamento di fondo dei magistrati è chiaro e si basa su un principio che la giurisprudenza ha ribadito più volte. Come scrivono nella sentenza, richiamando una decisione del Consiglio di Stato del 2011: “Sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l’ammissione alla classe successiva non possono incidere la mancata attivazione nel corso dell’anno scolastico delle iniziative di sostegno”. In parole povere, anche se la scuola non avesse organizzato bene i corsi di recupero, questo non basta a dimostrare che la bocciatura è ingiusta. Ciò che conta è la preparazione effettiva dello studente, e quella era risultata insufficiente.

Sulle attività di recupero, il tribunale ha fatto una distinzione importante. L’ordinanza ministeriale n. 92 del 2007 parla di due tipi di interventi: quelli di sostegno, che servono a prevenire le difficoltà e si attivano all’inizio dell’anno, e quelli di recupero, che arrivano dopo, quando le carenze sono già emerse. Nel caso dello studente, al primo quadrimestre il consiglio di classe aveva optato per lo “studio individuale” per tre materie. Una scelta che il Tar ha giudicato perfettamente legittima. “Lo studio individuale non costituisce una misura inadeguata o insufficiente”, si legge nella sentenza, che cita una pronuncia del Tar Lombardia del gennaio 2026. I giudici sottolineano che “senza di esso la partecipazione ad azioni di recupero ben poco avrebbe potuto fare”. Tradotto: nessun corso di recupero può sostituirsi all’impegno personale dello studente.

Quanto alla comunicazione con la famiglia, il Tar ha rilevato che i genitori non erano stati lasciati all’oscuro della situazione. La scuola aveva inviato una comunicazione formale il 24 marzo 2022, dopo lo scrutinio del primo quadrimestre. Ma i giudici hanno sottolineato che, in realtà, la famiglia era già a conoscenza del rendimento del figlio da molto prima, almeno dagli inizi di febbraio, quando si erano svolti i colloqui con i docenti. Il padre aveva addirittura sollevato le sue obiezioni sulla gestione del registro elettronico, il che dimostrava che era perfettamente informato.

Le prove di recupero sono state al centro di un’analisi particolareggiata. Il tribunale ha richiamato un altro principio giurisprudenziale: “Il contenuto della prova di recupero rimane aperto alla verifica della preparazione complessiva, e non può essere concordato con lo studente”. L’indicazione degli argomenti da studiare durante l’estate è “solo una forma di aiuto”, non un vincolo per la scuola. In altre parole, i professori possono chiedere tutto ciò che rientra nel programma, anche se non era stato esplicitamente menzionato nella comunicazione di giugno.

Per la prova di Meccanica, i giudici hanno verificato personalmente gli elaborati. Lo studente aveva abbozzato i primi due esercizi e completamente omesso il terzo. Il voto, 2 su 10 con la dicitura “compito non svolto”, è stato giudicato “del tutto coerente con quanto realizzato dall’alunno”. Una bocciatura secca, ma giustificata.

Per Scienze della Navigazione, la contestazione era più sottile. Il ragazzo sosteneva che, in presenza di errori simili, altri studenti avevano ricevuto voti diversi. Ma il Tar ha risposto che “alla diversità degli errori può corrispondere l’attribuzione di un voto diverso”. E la difesa non aveva dimostrato che i casi fossero identici. Per Logistica, infine, la griglia di valutazione era stata criticata perché conteneva riferimenti al linguaggio tecnico e alla correttezza formale, che secondo il ricorrente non c’entravano nulla con la risoluzione di problemi di logistica. Anche qui, i giudici hanno dato ragione alla scuola, ritenendo quelle valutazioni perfettamente pertinenti.

Un capitolo a parte merita la questione della sostituzione del docente di Meccanica nel consiglio di classe che ha valutato le prove di recupero. La famiglia aveva contestato la legittimità di quella sostituzione, ma il Tar ha bacchettato i ricorrenti: “L’asserita insussistenza delle condizioni per la sostituzione avrebbe potuto essere adeguatamente supportata attraverso pertinente istanza di accesso agli atti”. Peccato che la famiglia non l’avesse mai fatta, quella richiesta di accesso. E il giudice non può supplire a questa mancanza con ordini istruttori.

Infine, il voto di condotta. Un 7 che la scuola aveva motivato con una formula standard: “Ha riportato almeno una nota disciplinare, non frequenta assiduamente, effettua ritardi abituali o non porta il materiale e non giustifica entro i termini previsti”. Per il Tar, contestare questo giudizio “richiamando il mero numero delle assenze è manifestamente insufficiente”. Il voto, insomma, non era irragionevole. Una nota disciplinare, anche una sola, può giustificare un abbassamento del giudizio, indipendentemente dal numero di assenze.

Per essere promossi, come recita il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, è necessario ottenere almeno la sufficienza in tutte le discipline. Anche una sola insufficienza, se non recuperata, può determinare la bocciatura. Come hanno scritto i giudici, citando un’altra pronuncia del Tar Lecce del settembre 2025, “l’insufficienza in una sola materia risulta idonea a sorreggere la decisione di non ammettere uno studente all’anno seguente”.

La scuola, certo, ha il dovere di organizzare attività di recupero e di informare le famiglie. Ma l’impegno personale dello studente rimane l’elemento decisivo. Nessun corso, per quanto ben organizzato, può sostituirsi allo studio individuale. E quando le lacune sono così profonde da tradursi in voti come 3 e 4, il recupero diventa una salita molto ripida.

Per lo studente, che oggi avrebbe probabilmente già dovuto diplomarsi, resta l’amaro in bocca di un’occasione persa. E per tutti gli altri, una lezione su quanto sia importante tenere il passo fin dall’inizio dell’anno, senza aspettare l’estate per rincorrere le materie arretrate.


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 Andrea Carlino

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