È la nuova frontiera dell’alternative finance in Italia. La legge c’è, gli strumenti pure. E Cassa Depositi e Prestiti sta costruendo i binari su cui questo treno potrà correre indicare la strada è Vincenzo Paolo Carbonara, Responsabile Finanza per la Crescita di Cassa Depositi e Prestiti, che nell’ambito dell’attività di Cdp sul mercato della finanza alternativa ha illustrato a Economy l’architettura degli strumenti con cui l’istituto presidia oggi il private debt italiano, mostrando, tra le righe, la mappa di un territorio ancora largamente inesplorato: quello, appunto, della cartolarizzazione dei beni in magazzino.
Il pilastro giuridico che già consente tutto è la legge 130 del 1999, la norma italiana sulla cartolarizzazione dei crediti che da un quarto di secolo costituisce il telaio su cui si costruiscono le operazioni di securitization nel nostro Paese. Cdp la utilizza sistematicamente nei suoi programmi di basket bond: le imprese emettono minibond, li cedono a un veicolo (nome in codice: Spv, special purpuse vehicle), che a sua volta emette asset-backet securities (nome in codice: Abs, sono titoli obbligazionari garantiti da attività sottostanti come mutui, prestiti auto, crediti commerciali, che ne sostengono i flussi di cassa) sottoscritti da investitori professionali, con Cdp nel ruolo di anchor investor per una quota tipicamente fino al 50% di ogni singola operazione.
Ma è l’articolo 7.2 della stessa legge a spalancare una porta che il mercato fatica ancora ad attraversare. Questa disposizione consente di strutturare operazioni su beni mobili non registrati, come scorte di magazzino e materie prime. Il nuovo schema permette alle imprese di cedere tali asset a una società veicolo (Spv), ottenendo liquidità immediata attraverso operazioni di destocking.. «Il nuovo dettato normativo della Legge 130/1999 apre una frontiera nuova per la finanza d’impresa in Italia. Per la prima volta, scorte di magazzino e beni mobili non registrati possono essere valorizzati in modo strutturato, trasformandosi da immobilizzi operativi a leva finanziaria», spiega il manager di Cdp.
La dimostrazione più concreta di dove questa norma può arrivare è l’operazione di destocking con un produttore del comparto agroalimentare su cui Cdp sta attivamente lavorando. La struttura è elegante nella sua semplicità: il veicolo ex art. 7.2 L. 130/99 acquista dai produttori beni fisici (formaggi, prosciutti, vini, distillati) li sottopone ai processi di stagionatura e lavorazione grazie a un mandato senza rappresentanza conferito agli stessi produttori, e infine rivende i prodotti finiti ai clienti finali, restituendo liquidità all’intera filiera.
È, in sostanza, una cartolarizzazione del tempo produttivo e del valore che si accumula durante la trasformazione di un bene. «È uno strumento innovativo perché consente alle aziende di liberare liquidità attraverso il destocking, senza ricorrere a nuovo debito tradizionale, migliorando al tempo stesso la propria posizione finanziaria. Parliamo di un cambio di paradigma nella gestione del capitale circolante, con potenziali effetti molto rilevanti soprattutto per le imprese caratterizzate da magazzino strutturalmente abbondante», sottolinea Carbonara.
Il mercato che ancora non c’è
Eppure i dati del mercato raccontano un’Italia ancora prudente. Secondo le rilevazioni Aifi sul private debt 2025, le garanzie prevalenti nelle operazioni restano il pegno su azioni (presente nel 53% dei casi) e il pegno su quote (16%), mentre i beni immateriali non compaiono come collaterale autonomo in nessuna categoria rilevabile. Le strutture senior e unitranche continuano a dominare, rispettivamente il 55% e il 67% degli ammontari investiti. Il sistema, insomma, si fida ancora e soprattutto di ciò che si può toccare, pesare, pignorare con relativa semplicità.
Le ragioni di questa resistenza sono note agli operatori: la difficoltà di valutare in modo standardizzabile un brevetto o un marchio, l’assenza di un mercato secondario liquido su questi asset, la scarsa familiarità delle strutture di credit risk con modelli di analisi basati su flussi immateriali.
Il paradosso è che i settori in cui la cartolarizzazione dei beni immateriali troverebbe terreno più fertile sono esattamente quelli su cui l’Italia vanta un vantaggio competitivo riconosciuto a livello globale. Il farmaceutico e il biotech dispongono di portafogli brevetti con flussi di royalties prevedibili e contrattualizzati. Il Made in Italy, con le sue denominazioni di origine protette, i suoi marchi storici, le sue ricette registrate, genera valore immateriale che non trova ancora un canale di finanziamento adeguato. Il mondo dei media e dell’entertainment ha già sperimentato, soprattutto nei mercati anglosassoni, la cartolarizzazione di cataloghi musicali e diritti d’autore. Le startup innovative, infine, siedono spesso su un patrimonio di intellectual property del tutto ignorato dagli strumenti di debito tradizionali. Cdp ha già indicato che i proventi dei minibond finanziati nell’ambito dei suoi programmi possono essere destinati a ricerca, sviluppo e innovazione, oltre che alla tutela del patrimonio culturale. È un primo passo nella direzione giusta, ma ancora indiretto: si finanzia la creazione dei beni immateriali, non si cartolarizzano i flussi che questi beni già generano.
Il Decreto FinTech come acceleratore
Un ulteriore tassello normativo è arrivato con il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito nella legge 10 marzo 2023, n. 52 (il cosiddetto Decreto FinTech) che Cdp ha già messo a frutto a dicembre 2025, partecipando in partnership con UniCredit alla prima operazione italiana di digital minibond tokenizzato su blockchain. La norma attribuisce piena equivalenza giuridica tra le scritturazioni su registro digitale e quelle del sistema di dematerializzazione tradizionale, apre la strada alle emissioni digitali su registri Dlt (distributed ledger technology, database condivisi, sincronizzati e replicati su più nodi in rete, senza un amministratore centrale, che garantiscono inalterabilità, trasparenza e sicurezza dei dati tramite meccanismi di consenso crittografici) autorizzati da Consob e prevede che qualsiasi vincolo (pegno o altro diritto reale) si costituisca esclusivamente tramite scritturazione su registro.
È facile intuire come questa architettura digitale si possa prestare in modo naturale alla gestione di asset in magazzino: un bene in magazzino tokenizzato su blockchain, può essere tracciato in tempo reale, diventando un collaterale molto più trasparente e verificabile di quanto non sia oggi. «La combinazione tra la cartolarizzazione dei beni in magazzino e l’applicazione della blockchain potrà rappresentare un’ulteriore evoluzione di questo strumento. La tecnologia distribuita può abilitare tracciabilità, trasparenza e certezza informativa lungo l’intero ciclo di vita delle merci cartolarizzate, rafforzando la fiducia degli investitori».
Il nodo, in ultima analisi, non è normativo né tecnologico. La legge 130/1999 esiste. Il Decreto FinTech è in vigore. Cdp ha dimostrato con il destocking che si possono strutturare operazioni su asset non convenzionali. Quello che manca è un ecosistema di competenze (valutatori di IP, agenzie di rating specializzate, fondi con expertise settoriale) capace di rendere questi strumenti accessibili e replicabili su larga scala. Il cantiere è aperto. I materiali ci sono. Ora serve qualcuno che cominci a costruire.
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Marina Marinetti
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