Il software “Il tuo Isa 2026 Cpb” è operativo, ma i professionisti che svolgono attività anche in forma associata devono verificare le cause di esclusione: se anche un solo socio non aderisce, la causa di esclusione si estende a tutti. Ci sono però eccezioni per i soggetti esclusi dagli ISA e per le STP senza ISA.
Il software “Il tuo Isa 2026 Cpb” è disponibile e consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale e la trasmissione della proposta di concordato preventivo biennale. Ma per molti professionisti — in particolare quelli che svolgono la propria attività sia individualmente che attraverso un’associazione professionale o una società tra professionisti — il percorso verso l’adesione è tutt’altro che automatico. Ci sono cause di esclusione che possono bloccare non solo chi non ha i requisiti, ma anche tutti gli altri soci o associati.
A questo punto la domanda riguarda tutti i professionisti che partecipano a studi associati, STP o società tra avvocati e vogliono accedere al concordato preventivo biennale: chi aderisce al concordato preventivo biennale con una società o associazione professionale? Le regole — contenute nell’art. 11 del D.Lgs. 13/2024, modificato dal D.Lgs. 81/2025 — creano un sistema di dipendenze reciproche tra soci e struttura associativa che richiede una verifica attenta prima di qualsiasi adesione.
La causa di esclusione per chi svolge attività sia individuale sia associata
La norma prevede una causa di esclusione specifica per i lavoratori autonomi che si trovano in una doppia veste: dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e al tempo stesso partecipano a un’associazione professionale, a una STP o a una società tra avvocati.
In questa situazione, il professionista non può accedere alla proposta di concordato preventivo biennale — salvo che ricorra l’eccezione prevista dalla stessa norma: la causa di esclusione non opera se l’associazione o la società partecipata aderisce al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato.
Il meccanismo è quindi di dipendenza reciproca: il singolo professionista può aderire solo se aderisce anche la struttura associativa in cui è inserito; e la struttura associativa può aderire solo se aderiscono tutti i soci o associati.
La regola dell’unanimità: se uno non aderisce, nessuno può
L’art. 11, comma 1, lettera b-sexies), del D.Lgs. 13/2024 stabilisce che le associazioni e le società non possono aderire al concordato preventivo biennale se non aderiscono, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati.
La conseguenza pratica è molto rigorosa: se anche un solo professionista partecipante all’associazione o alla società non aderisce al concordato — per qualunque ragione — la causa di esclusione si estende a tutti i partecipanti, compresi quelli che avrebbero tutti i requisiti per aderire individualmente.
Quando invece tutti i professionisti partecipanti e l’ente stesso aderiscono congiuntamente, non sussistono cause di esclusione e ognuno può accedere regolarmente alla proposta.
Il caso più complesso: il socio che non può aderire per ragioni oggettive
La situazione si complica ulteriormente quando uno dei soci si trova nell’impossibilità oggettiva di aderire — non per scelta, ma perché non ha i requisiti necessari.
Il caso tipico è quello di una STP con un socio in regime forfettario: i contribuenti forfettari sono esclusi dagli ISA e non possono accedere al concordato preventivo biennale. Se uno dei soci non può aderire perché forfettario, l’adesione congiunta richiesta dalla norma sembra di fatto impossibile.
Su questo punto l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la FAQ 1 del 25 settembre 2026, richiamando la circolare 9/E del 24 giugno 2025: la presenza per uno degli associati di una causa che impedisce l’applicazione degli ISA — come l’applicazione del regime forfettario — non preclude l’adesione al concordato preventivo biennale da parte dell’associazione e degli altri associati per i quali invece trovano applicazione gli ISA. In altri termini, se un socio è escluso dagli ISA per ragioni oggettive legate alla sua posizione soggettiva, gli altri possono comunque accedere alla proposta.
Le STP senza ISA: una situazione ancora più favorevole
La FAQ 3 del 3 giugno 2026 ha chiarito un ulteriore caso: quello delle STP per le quali non è prevista l’applicazione degli ISA. In questa ipotesi, le limitazioni contenute nella lettera b-quinquies dell’art. 11 non assumono rilevanza per l’accesso al concordato preventivo biennale da parte dei singoli soci professionisti della STP.
La conseguenza è significativa: per i soci di una STP senza ISA, l’adesione individuale al concordato preventivo biennale non è vincolata ad alcun obbligo da parte degli altri soci della stessa struttura. Ogni socio può valutare autonomamente se aderire, senza dipendere dalle scelte degli altri.
Il nodo ancora aperto: i debiti tributari del singolo socio
Rimane una questione non ancora chiarita dall’Agenzia: cosa succede se uno dei soci o associati non ha i requisiti di accesso per ragioni diverse dall’esclusione dagli ISA — ad esempio per la presenza di debiti tributari che impediscono l’adesione?
I chiarimenti forniti finora dall’Agenzia riguardano fattispecie caratterizzate da un’impossibilità di accesso riconducibile alla posizione soggettiva del contribuente rispetto agli ISA. Non è ancora chiaro se le stesse conclusioni si applichino anche a cause di esclusione di altra natura. È un punto che merita attenzione e che i professionisti dovranno monitorare in attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali.
Il calcolo dell’acconto 2026: due regole diverse a seconda dei casi
Anche sul versante del versamento dell’acconto per il 2026, chi aderisce al concordato deve distinguere due situazioni.
Per i professionisti che accettano la proposta di concordato preventivo biennale per la prima volta nel 2026, si applicano le regole dell’art. 20 del D.Lgs. 13/2024: in caso di applicazione del metodo storico, è dovuta una maggiorazione del 10% sull’acconto.
Per i professionisti che accedono alla proposta per il biennio 2026-2027 ma avevano già aderito al biennio 2024-2025, il calcolo è diverso: l’acconto si calcola sul reddito concordato senza applicare alcuna maggiorazione, come precisato dalla FAQ 2 del 3 giugno 2026.
Una distinzione che può avere un impatto economico non trascurabile sul flusso di cassa del professionista nel corso dell’anno.
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Paolo Florio
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