Rinunciare al mantenimento non blocca l’assegno sociale Inps. Lo stato di bisogno non deve essere incolpevole, ma va dimostrato con prove fisco-documentali.
Chiudere un matrimonio rinunciando al sostegno economico dell’ex coniuge non preclude la strada agli aiuti statali. La regola generale, valida per tutti i contribuenti, sancisce che la mancata richiesta dell’assegno di mantenimentoin sede di separazione non cancella in alcun modo il diritto a percepire l’assegno sociale erogato dall’Inps. L’ordinamento previdenziale richiede unicamente la sussistenza di un oggettivo stato di bisogno, senza pretendere che tale condizione di indigenza debba essere necessariamente “incolpevole”. Tuttavia, la teoria giuridica si scontra duramente con il rigore processuale. Possedere un diritto in astratto non è sufficiente per incassare la prestazione: il cittadino ha il gravoso onere di dimostrare la propria mancanza di risorse attraverso documentazione solida. Non basta dichiarare verbalmente di non avere redditi per vedersi accreditare il bonifico. A marcare in modo netto la linea di confine tra la titolarità teorica del sussidio e la prova pratica per ottenerlo è intervenuta la Corte d’Appello di Sassari, definendo un contenzioso emblematico attraverso la sentenza numero 47 del 2 aprile 2026.
I parametri di legge per accedere alla prestazione assistenziale
L’architettura della misura poggia sull’articolo 3, comma 6, della legge numero 335 del 1995, nota come riforma del sistema pensionistico. La prestazione viene erogata su specifica domanda a quei soggetti che abbiano compiuto i 67 anni di età, soglia anagrafica fissata a partire dal primo gennaio 2019. L’impianto normativo subordina il versamento dell’importo a un solo e rigoroso requisito: l’effettivo stato di bisogno del richiedente. Tale parametro si traduce in una condizione oggettiva e verificabile di totale assenza di redditi, oppure nella percezione di entrate inferiori alla soglia limite stabilita annualmente dalla normativa vigente.
Il meccanismo di pagamento prevede l’erogazione in via provvisoria. L’istituto di previdenza procede poi a un conguaglio, fissato entro il mese di luglio dell’anno successivo, calcolato sulla base delle somme effettivamente percepite e dichiarate al fisco dal pensionato nel periodo di riferimento.
Lo stato di bisogno non richiede un’origine incolpevole
Il nucleo del dibattito giurisprudenziale ruota attorno all’origine della povertà. Una granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione ha smantellato la prassi restrittiva dell’ente previdenziale. La legge non esige che la condizione di indigenza sia priva di colpe o responsabilità pregresse da parte del cittadino.
Le pronunce della Suprema Corte, puntualmente richiamate dai magistrati sardi (tra cui le sentenze 14513/2020, 24954/2021, 24955/2021, 21573/2023 e 23341/2025), chiariscono che aver rinunciato volontariamente all’assegno divorzile, aver prestato lavoro in nero per decenni o non aver sollecitato gli alimenti ai familiari tenuti a versarli, non costituisce una barriera insormontabile. La normativa statale non impone all’assistito alcun obbligo di procedere con una preventiva, e spesso infruttuosa, sollecitazione giudiziale nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento. Se al momento della presentazione della domanda il conto in banca è vuoto e non ci sono entrate, il sussidio spetta di diritto. L’Inps agisce in modo illegittimo quando respinge un’istanza basandosi unicamente sulla mancata richiesta economica all’ex partner in sede civile.
L’ostacolo processuale e l’onere probatorio a carico del cittadino
Nonostante la validità del principio teorico, la Corte d’Appello di Sassari ha respinto il ricorso della richiedente per una ragione processuale insuperabile: l’assenza totale di prove. La donna, sessantasettenne, si era separata consensualmente dopo dodici anni di lontananza di fatto dal coniuge, dichiarando nero su bianco nell’accordo di essere economicamente autosufficiente per chiudere rapidamente la pratica. Pochi giorni dopo tale firma, aveva bussato alle porte dell’Inps chiedendo l’assegno sociale, asserendo di non avere più la possibilità di svolgere i lavori irregolari che l’avevano sostentata fino a quel momento.
I giudici d’appello hanno evidenziato che la dichiarazione di autosufficienza passata, per quanto non determini una preclusione definitiva all’aiuto di Stato (come ribadito anche dalla Cassazione con l’ordinanza 26315/2023), assume la valenza di un indizio pesante. Per ribaltare questa presunzione, la parte privata aveva l’obbligo di fornire una prova rigorosa della propria attuale povertà. La donna si era invece limitata a invocare l’impossibilità logica di fornire una “prova negativa” sull’assenza di entrate. Le uniche testimonianze portate in aula, affidate ai figli, si erano concentrate sul confermare la separazione di fatto decennale, omettendo qualsiasi dettaglio sul reale tenore di vita materno.
I documenti necessari per dimostrare l’effettiva indigenza
Il tribunale traccia una distinzione netta tra l’avere il diritto e il riuscire a dimostrarlo. Il giudice ha il potere di accertare lo stato di bisogno avvalendosi di presunzioni, analizzando i consumi, l’abitazione e le abitudini del richiedente. Non bastano mere allegazioni difensive, occorre costruire un fascicolo documentale inattaccabile che certifichi positivamente la situazione economica al momento dell’istanza.
Per neutralizzare i dubbi degli uffici pubblici ed evitare una condanna in tribunale, il cittadino deve depositare prove tangibili, tra cui:
-
certificazione negativa rilasciata dall’Agenzia delle entrate, idonea ad attestare la totale assenza di redditi dichiarati nell’anno solare di riferimento;
-
estratti conto bancari aggiornati e documentazione contabile sulle spese correnti ordinarie;
-
certificazioni ufficiali relative alla situazione abitativa, come contratti di affitto o utenze domestiche;
-
documentazione clinica o sanitaria che dimostri l’impedimento fisico o patologico allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa residua;
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Raffaella Mari
Source link

