Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 10 aprile 2026, n. 15621



Presidente: Santalucia – Estensore: Lanna

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Vicenza – in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata nell’interesse di A. Kreshnik, volta alla declaratoria di non esecutività della sentenza del Tribunale di Lucca del 13 gennaio 2010, passata in giudicato il 23 giugno 2015 (sentenza di condanna alla pena di anni sei di reclusione ed euro duemila di multa), ovvero finalizzata – in via subordinata – alla restituzione in termini per proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 175, comma 2, c.p.p.

2. Ricorre per cassazione A. Kreshnik, con atto a firma dell’avv. Carlo Cianci, deducendo – con due distinti motivi – violazione di legge con riferimento agli artt. 161, comma 4, e 548, comma 3, c.p.p., nella formulazione vigente in epoca antecedente all’intervento della l. 28 aprile 2014, n. 67, oltre che vizio della motivazione, quanto alla richiesta ex art. 175, comma 2, c.p.p. La notifica dell’estratto contumaciale è stata effettuata al difensore di fiducia dell’imputato, ad onta del fatto che quest’ultimo avesse dichiarato domicilio presso la propria residenza; deriva da ciò la nullità della notifica effettuata presso il difensore di fiducia, a norma dell’art. 161, comma 4, c.p.p.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La difesa ha omesso di indicare quale concreta lesione sia derivata dalla notificazione presso lo studio del difensore di fiducia anziché nel domicilio dichiarato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, l’odierno ricorrente è stato condannato con sentenza del 2010 e il relativo estratto contumaciale è stato notificato presso il difensore di fiducia; A. Kreshnik rappresenta, però, di aver dichiarato domicilio in epoca antecedente e che, quindi, sarebbe stato necessario tentare in primo luogo la notifica presso tale domicilio e solo successivamente – in caso di impossibilità della notifica presso il domicilio dichiarato – effettuare la notifica stessa presso il difensore di fiducia.

2.1. Sul punto, la tesi espressa dal Procuratore generale in requisitoria – al fine di argomentare la richiesta di inammissibilità – si fonda sul principio di diritto secondo il quale la deduzione di nullità della notifica di un atto, derivante dall’effettuazione della stessa presso il difensore di fiducia e non presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, deve essere corredata – a pena di aspecificità della doglianza – dall’indicazione della concreta lesione derivatane (si veda, fra tante, Sez. 3, n. 21852 del 12 marzo 2025, Costantini, Rv. 288290-01, a mente della quale: «È inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, nel caso in cui il ricorrente non ha allegato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell’atto stesso e all’esercizio del diritto di difesa»).

2.2. A monte di tale osservazione, però, vi è una considerazione ulteriore, atta a rendere accoglibile l’impugnazione.

2.2.1. Nella concreta fattispecie, infatti, è stata anzitutto tentata la notifica presso il domicilio dichiarato dall’interessato (domicilio ubicato in Fontanaviva, in provincia di Padova, alla via Kolbe n. 6), laddove il soggetto è risultato irreperibile. Solo dopo tale tentativo – e per questa specifica ragione – è stata effettuata la notifica presso lo studio del difensore; erroneamente, tale ultima notifica è stata indicata come effettuata ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p., piuttosto che – come in realtà avvenuto – ex art. 161, comma 4, c.p.p. Ciò ha condotto il giudice dell’esecuzione a ritenere essersi realizzato, in sostanza, un errore di carattere meramente formale, ossia esclusivamente grafico e, pertanto, non in grado di incidere sulla regolarità della normale sequenza delle attività di notifica.

Come si evince già dalla mera lettura del provvedimento impugnato, però, la notifica presso il domicilio dichiarato è stata vanamente tentata (in Fontanaviva, alla via Kolbe n. 6) in data 11 giugno 2012, ma in vista della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e non già dell’estratto contumaciale. Dal momento che durante il giudizio – appunto, il giorno 11 giugno 2012 – era risultato impossibile l’utilizzo del domicilio dichiarato, allorquando è stato poi necessario effettuare la notifica dell’estratto contumaciale (ossia, una volta emessa la sentenza di appello, risalente al 25 febbraio 2014) si è evidentemente ritenuto inutile effettuare una nuova notifica presso il domicilio dichiarato dall’interessato e, pertanto, si è proceduto direttamente alla effettuazione della notifica stessa presso lo studio del difensore di fiducia.

2.2.2. L’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto – tale da rendere legittima l’esecuzione della stessa presso il difensore, secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, c.p.p. – è integrata anche dalla assenza solo temporanea dell’interessato, al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, ovvero dalla non agevole individuazione dello specifico luogo. Tale temporanea assenza, però, non determina ipso facto l’inidoneità assoluta e irreversibile del domicilio eletto.

Giova infatti ricordare che – secondo il consolidato orientamento di questa Corte – l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore a norma dell’art. 161, comma 4, c.p.p., non è integrata da una assenza meramente temporanea del destinatario, occorrendo invece che detta assenza determini appunto una irreperibilità irreversibile e, consequenzialmente, una radicale inidoneità del domicilio dichiarato o eletto. La dichiarazione o elezione di domicilio – anche in costanza di un rapporto fiduciario ancora sussistente, tra l’imputato ed il proprio difensore – impone infatti che la notifica venga effettuata, in prima battuta, nel domicilio indicato dall’imputato; alla violazione di tale obbligo consegue il verificarsi di una nullità di ordine generale (Sez. un., n. 58120 del 22 giugno 2017, Tuppi, Rv. 271772-01; Sez. 6, n. 52174 del 6 ottobre 2017, Martinuzzi, Rv. 271560-01; Sez. 3, n. 18910 dell’8 novembre 2017, dep. 2018, Eco, Rv. 273243-01).

2.3. Coglie nel segno, allora, l’osservazione formulata dalla difesa.

Una volta intervenuta la sentenza di secondo grado, si disponeva comunque di un domicilio dichiarato; questo non era stato mai modificato dall’interessato, il quale era solo risultato colà temporaneamente irreperibile all’incirca due anni addietro, durante lo svolgimento del giudizio (rectius, in vista della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello). Sarebbe stato necessario, quindi, provare anzitutto la notifica presso il domicilio dichiarato; solo in caso di nuovo tentativo non andato a buon fine, legittimamente sarebbe stato possibile procedere alla notifica, ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., presso lo studio del difensore.

2.4. Nella parte motiva dell’avversata decisione non vi è poi – già sotto il profilo grafico – alcuna motivazione in ordine alla domanda formulata dall’interessato, in via subordinata, ai sensi dell’art. 175 c.p.p.; trattasi di questione, comunque, destinata a rimanere assorbita dalla fondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza.

Depositata il 29 aprile 2026.


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