la revisione premia i progetti realizzabili


cabine regia Pnrr

di Fabrizio Magrì e Virginia Caleca di CBA Studio Legale e Tributario

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L’approssimarsi del termine del 31 agosto 2026, entro il quale gli Stati membri sono tenuti a conseguire i target e le milestone previsti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, sta progressivamente modificando le modalità di attuazione dei Piani nazionali finanziati attraverso il programma NextGenerationEU. Nella fase conclusiva del PNRR, infatti, l’attenzione delle istituzioni europee e delle amministrazioni nazionali si è progressivamente spostata dalla programmazione degli investimenti al conseguimento degli obiettivi concordati con l’Unione europea entro la scadenza del programma.

Tale evoluzione trova fondamento nella struttura del dispositivo per la ripresa e la resilienza disciplinato dal Regolamento (UE) 2021/241. Diversamente dai tradizionali strumenti di finanziamento europei, l’erogazione delle risorse non è infatti collegata alla semplice realizzazione della spesa, bensì al raggiungimento di specifici target quantitativi e milestone qualitative previamente concordati tra la Commissione europea e gli Stati membri. Il conseguimento di tali obiettivi costituisce pertanto il presupposto per il riconoscimento delle risorse europee e rappresenta il principale parametro di valutazione dell’attuazione dei Piani nazionali.
In tale contesto si inserisce la Comunicazione della Commissione europea del 4 giugno 2025, intitolata “NextGenerationEU – La strada verso il 2026”, con la quale è stato effettuato un bilancio dello stato di avanzamento del dispositivo e sono state individuate le azioni necessarie per accompagnarne la fase finale. La Commissione ha evidenziato come, nella maggior parte degli Stati membri, il ritmo di attuazione non fosse sufficiente a garantire il conseguimento di tutti gli obiettivi entro la scadenza prevista e ha pertanto invitato i governi nazionali a riesaminare il contenuto dei rispettivi Piani.

Secondo l’impostazione della Commissione, dovrebbero permanere all’interno dei Piani esclusivamente le misure per le quali vi sia ragionevole certezza di completamento entro il 31 agosto 2026, mentre le misure che presentano criticità tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi dovrebbero essere eliminate o ridefinite. La revisione del PNRR assume così la funzione di strumento correttivo volto a garantire la piena realizzazione degli impegni assunti nei confronti dell’Unione europea.

Le indicazioni della Commissione hanno trovato applicazione nell’ordinamento italiano attraverso la Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 25 novembre 2025 (Council Implementing Decision – CID), adottata a seguito della richiesta di modifica del Piano presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241.

Nel provvedimento il Consiglio ha preso atto che alcune misure previste dal Piano non risultavano più integralmente realizzabili a causa di circostanze oggettive sopravvenute. Tra le principali motivazioni figurano il mutamento delle condizioni di mercato e i ritardi nelle catene di approvvigionamento, la riduzione o la modifica della domanda rispetto alle previsioni originarie, l’aumento dei costi conseguente ai fenomeni inflattivi e gli effetti prodotti da eventi meteorologici estremi verificatisi nel corso del 2024. Alla luce di tali circostanze, il Consiglio ha ritenuto giustificata la revisione del Piano, confermando tuttavia la valutazione positiva complessiva del PNRR italiano.

Tra le misure interessate dalla revisione figura anche l’investimento M2C2-I4.2 dedicato allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa, in relazione al quale è possibile osservare concretamente gli effetti amministrativi derivanti dalla revisione del Piano.
Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 95 del 6 maggio 2026, adottato in attuazione della revisione approvata a livello europeo, sono stati infatti ridefiniti gli obiettivi della misura, individuati nell’ultimazione di almeno 186 chilometri di infrastrutture di trasporto rapido di massa, nella fornitura di almeno 311 unità di materiale rotabile a emissioni zero e nel completamento di almeno dieci interventi di ammodernamento delle infrastrutture esistenti.

Il decreto dà atto che, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del Piano, si è resa necessaria un’attività di risk assessment finalizzata alla riduzione del rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

Il riferimento al risk assessment evidenzia una trasformazione significativa dell’azione amministrativa nella fase conclusiva del Piano. La selezione degli interventi avviene quindi ora in funzione anche della concreta probabilità di conseguire entro il termine stabilito i target concordati con l’Unione europea, e non più sulla base della loro rilevanza infrastrutturale o della loro coerenza con la programmazione originaria. Il perseguimento del risultato assume così un ruolo centrale nell’attività di amministrazione delle risorse del PNRR.

Sulla base di tale valutazione il Ministero ha proceduto alla revisione del piano di riparto delle risorse, individuando gli interventi ritenuti idonei a contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei e, contestualmente, escludendo dal perimetro del PNRR quelli caratterizzati da maggiori criticità attuative. Il provvedimento dispone infatti la revoca di risorse per oltre 432 milioni di euro e l’uscita dal finanziamento PNRR di diverse opere infrastrutturali, tra cui il potenziamento della Ferrovia Circumetnea nell’area metropolitana di Catania, la linea tranviaria 4.2 di Firenze, il completamento della stazione Corvetto della metropolitana di Genova, l’ampliamento del deposito Piscinola della Linea 1 di Napoli e la linea tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio di Roma.

L’esclusione di tali interventi dal perimetro del Piano non determina tuttavia il loro definitivo abbandono. Lo stesso decreto richiama infatti il Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa quale strumento destinato ad assicurare la continuità del finanziamento delle opere non più coperte dalle risorse del PNRR.

La vicenda della misura M2C2-I4.2 dimostra come la revisione del PNRR si traduca in una complessa attività amministrativa di riallocazione delle risorse e di selezione degli interventi sulla base della loro effettiva capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei. Nella fase finale di attuazione del Piano, il principio del risultato assume pertanto una funzione centrale, orientando le scelte delle amministrazioni verso la massimizzazione delle probabilità di conseguimento dei target e delle milestone concordati con l’Unione europea.


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