Presidente: Mercolino – Relatore: D’Orazio
RILEVATO CHE
1. Il Condominio di Piazza Gondar n. 11 in Roma proponeva opposizione all’avviso di pagamento n. 20001182/2014, emesso da Roma Capitale per omesso pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico (COSAP) relativo all’anno 2012, per euro 4.187,00.
2. Il Tribunale con sentenza n. 5084/2017, pubblicata il 13 marzo 2017, accoglieva la domanda.
3. Proponeva appello Roma Capitale.
4. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5672/2021, depositata il 5 agosto 2021, accoglieva l’appello.
In particolare, rilevava che il Condominio non aveva fornito riscontri all’assunto della proprietà condominiale della porzione di immobile occupata, non essendo peraltro condivisibile la tesi del primo Giudice per cui il canone richiedeva un titolo concessorio.
Era invece sufficiente, ai fini del canone, l’utilizzo particolare o eccezionale che traeva il singolo dall’occupazione, anche abusiva.
5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Condominio, depositando anche memoria scritta.
6. Ha resistito con controricorso Roma Capitale, depositando anche memoria scritta.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce «eccezione di giudicato e precedenti».
In sostanza, il ricorrente deduce la sussistenza di tre pronunce giurisdizionali, passate in giudicato, che hanno escluso l’obbligo per il condominio di pagare il COSAP.
Vengono indicate la sentenza del Tribunale di Roma n. 13535 del 2017, con attestazione del passaggio in giudicato, e le ordinanze della Corte di cassazione nn. 28148/2019 e 21654/2020.
2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul giudicato e sui precedenti conformi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».
La Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato sollevata dal Condominio appellato.
3. Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta la «violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in combinato disposto con l’art. 324 c.p.c., l’art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e delle norme a questi connesse e correlate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione o falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, in combinato disposto con gli artt. 1, 14-bis e 16 del regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP) e delle norme a questi connesse e correlate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sulla mancanza di una formale concessione».
5. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 in combinato disposto con l’art. 1 del regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP) e delle norme a questi connesse e correlate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sul difetto di prova da parte del Comune e sulla costituzione nei modi di legge della servitù di pubblico passaggio».
6. Con il sesto motivo di impugnazione si lamenta la «violazione o falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, in combinato disposto con l’art. 1 del regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP) e delle norme a queste connesse e correlate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sull’assenza di occupazione e sulla realizzazione su area privata non assoggetta a pubblico passaggio, nonché nullità della sentenza e violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di mancata sottrazione all’uso pubblico, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».
7. Il primo ed il terzo motivo di ricorso, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati, stante l’intervenuto giudicato esterno, con assorbimento dei restanti.
7.1. Nella specie, la sentenza di merito del Tribunale di Roma (n. 12947/2021), passata in giudicato, è stata già prodotta in sede d’appello, anche se la Corte territoriale ha ritenuto non fondata l’eccezione di giudicato.
8. Ed infatti la sentenza del Tribunale di Roma n. 12947 del 2021, relativa all’anno 2010, è passata in giudicato, come da rispettive attestazioni di cancelleria.
Sono poi intervenute anche le ordinanze di questa Corte n. 21654/2020 e n. 28148/2019, relative ad altre annualità.
La Corte di appello, nella sentenza qui impugnata, accogliendo l’appello di Roma Capitale, ha ritenuto infondata l’eccezione di giudicato «non avendo il condominio documentato le pronunce che assume favorevoli e la loro inerenza alla controversia di specie, come anche della relativa attestazione di mancata impugnazione e che, come noto, costituisce la prova legale del passaggio in giudicato».
Tuttavia, nella sentenza del Tribunale di Roma n. 12947/2017, riportata anche nella motivazione della ordinanza di questa Corte n. 28148/2019, si è chiarito che «ne discende, nella specie, l’accertamento definitivo, contenuto nelle sentenze citate, della mancanza, in capo al Comune di Roma, del presupposto per ottenere il pagamento del condominio di piazza Gondar n. 11 in Roma relativo ad annualità diverse, in mancanza di elementi di novità attinenti al 2010 (assenza originaria del presupposto impositivo, trattandosi di manufatti realizzati quando l’area era ancora privata e senza una concessione all’uso particolare di un bene pubblico) preclude il riesame della stessa questione» (pagine 2 e s. della sentenza del Tribunale di Roma n. 12947/2017).
Questa Corte ha anche chiarito, nell’ordinanza n. 28148 del 2019, che «il condominio controricorrente ha depositato, in uno alla memoria ex art. 378 c.p.c., copia della sentenza del Tribunale di Roma n. 12947/2017, resa in data 26 giugno 2017 in altro giudizio tra le medesime parti, avente ad oggetto un’annualità diversa di COSAP per le medesime griglie oggetto della presente causa, munita del timbro attestante la mancata proposizione di appello apposto in data 16 febbraio 2018. In base a tale pronuncia, il condominio ha sollevato eccezione di giudicato esterno in relazione all’accertamento di non debenza del canone per l’occupazione del suolo».
Anche nell’ordinanza n. 21654/2020 di questa Corte, sempre tra le stesse parti, si è ritenuto infondato il ricorso per cassazione proposto da Roma Capitale, richiamando sia la sentenza del Tribunale di Roma n. 12947/2017, con attestazione di passaggio in giudicato, sia l’ordinanza di questa Corte n. 28148 del 2019.
9. La Corte d’appello, invece, ha del tutto omesso di valutare, ai fini della decisione sull’eccezione di giudicato esterno sollevata dal Condominio, i precedenti provvedimenti giurisdizionali definitivi.
10. Tuttavia – quanto all’efficacia di giudicato esterno – premesso che il COSAP non è un’imposta, ma un’entrata patrimoniale privatistica, dovuta in ragione di una concessione, reale o presunta, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l’occupazione di suolo pubblico (Cass. n. 1435/2018; Cass. n. 24541/2019; Cass. n. 7188/2022), va rilevato che nei rapporti di durata il vincolo del giudicato, sia pur formatosi in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass. 19 aprile 2023, n. 10430; Cass. n. 17223/2020).
Nel caso di specie, il fatto costitutivo del diritto di Roma Capitale a percepire il COSAP è il medesimo per tutte le annualità, ossia la presenza di griglie o intercapedini in corrispondenza del Condominio odierno resistente ed il momento storico in cui le stesse sono state realizzate.
10.1. In proposito, va rimarcato che, nell’ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull’accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 37269/2021).
Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ed anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. n. 6091/2020; Cass. n. 33021/2022).
Si è chiarito, infatti, che questa Corte, a Sezioni unite, ha ritenuto che il principio del giudicato esterno, come enucleato in materia tributaria, «trova applicazione anche nella fattispecie, posto che il presupposto della debenza del COSAP – conformemente al presupposto impositivo della precedente TOSAP – consiste in ultima analisi in un accertamento di fatto, concernente le caratteristiche della griglia o intercapedine ed il suo originario inglobamento del fabbricato privato, da un lato, e l’esistenza o meno di un titolo autorizzativo, dall’altro lato; accertamento che è suscettibile di rimanere stabile nel tempo, ove non intervengano e non siano adeguatamente dedotti eventi atti a modificare il contesto fattuale o autorizzativo».
11. Nella sentenza di merito del Tribunale di Roma e nelle due pronunce di questa Corte, si è tenuto conto della circostanza che le griglie ed intercapedini condominiali erano già esistenti al momento della realizzazione dell’edificio.
Pertanto, si è formato il giudicato proprio sulla circostanza della preesistenza delle griglie alla destinazione ad uso pubblico.
12. Restano assorbiti i restanti motivi.
13. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, in ordine ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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