Dal periodo d’imposta 2026 il limite annuo di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare aumenta da 5.164,57 a 5.300 euro. Nel plafond rientrano i versamenti del lavoratore e del datore di lavoro, mentre resta escluso il TFR maturando. Regole particolari continuano ad applicarsi ai lavoratori di prima occupazione.
Deducibilità previdenza complementare: quanto si può dedurre nel 2026? Nel periodo d’imposta 2026 i contributi versati alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo fino a 5.300 euro annui. Il limite comprende i contributi del lavoratore e del datore di lavoro, ma non il TFR conferito al fondo pensione.
La riforma della previdenza complementare introdotta con Legge 30 dicembre 2025 numero 199 ha ritoccato il meccanismo di deducibilità fiscale dei contributi (e non del TFR) versati ai fondi pensione. Per i contributi versati nel periodo d’imposta 2026 cambia il limite della deduzione fiscale riconosciuta agli aderenti alla previdenza complementare: il plafond ordinario passa da 5.164,57 a 5.300 euro. La soglia è unica e comprende sia i versamenti del lavoratore sia quelli del datore di lavoro, mentre resta escluso il TFR maturando.
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Nuovo limite 2026
Il plafond ordinario di deducibilità passa da 5.164,57 a 5.300 euro annui.
Plafond complessivo
La soglia vale per tutti i contributi e per tutte le forme pensionistiche cui il contribuente aderisce.
Contributo aziendale incluso
Nel limite rientrano sia i contributi del lavoratore sia quelli versati dal datore di lavoro.
TFR escluso
Il TFR maturando conferito al fondo non è deducibile e non consuma il plafond fiscale.
Versamenti aggiuntivi
I contributi volontari possono essere dedotti in dichiarazione entro la soglia ancora disponibile.
Contributi non dedotti
Devono essere comunicati al fondo entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento.
Previdenza complementare: come funziona la deduzione fiscale

Trattasi di una serie di elementi che hanno la funzione di ridurre la somma su cui si calcola l’IRPEF lorda, in base ai seguenti scaglioni di reddito:
- 23 per cento per i redditi fino a 28 mila euro;
- 33 per cento per i redditi oltre 28 mila e fino a 50 mila euro;
- 43 per cento per i redditi oltre 50 mila euro.
A differenza degli oneri detraibili, i quali agiscono a valle, diminuendo l’imposta lorda, le deduzioni operano direttamente riducendo il reddito imponibile, su cui si calcola la stessa IRPEF lorda in base agli scaglioni descritti.
| Agevolazione fiscale | Funzione | Operazione |
| Onere deducibile | Abbatte il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda | Reddito imponibile – oneri deducibili = reddito utile per il calcolo dell’imposta lorda |
| Onere detraibile | Abbatte l’imposta lorda (ottenuta in ragione del reddito imponibile) | Imposta lorda – detrazioni = IRPEF netta a carico del contribuente |
Lo stesso TUIR aiuta nel comprendere la funzione degli oneri deducibili, essendo gli stessi collocati all’articolo 10 mentre agli scaglioni IRPEF è riservato il successivo articolo 11.
Quali contributi possono essere dedotti
L’articolo 10, comma 1 del TUIR indica tra gli oneri deducibili dal reddito (lettera e-bis) i contributi versati:
- Alle forme pensionistiche complementari (fondi pensione) di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, numero 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto;
- Ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento.
Sono altresì deducibili dal reddito i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’UE e nei paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al citato regolamento (UE) 2019/1238.
Nonostante la deducibilità del TUIR si estenda ai PEPP, la casistica che si ritrova con maggior frequenza è quella dei contributi destinati ai fondi pensione nazionali:
- Chiusi, previsti cioè dai singoli contratti collettivi e riservati ai soli dipendenti cui si applicano gli accordi stessi;
- Aperti, istituiti da banche, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare e imprese di assicurazione.
Sono in definitiva interessati da deduzione i contributi destinati a:
- Fondi pensione nazionali (aperti o chiusi);
- Forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, compresi Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
- Forme pensionistiche individuali, attuate mediante adesione a fondi pensione aperti o contratti di assicurazione.
Il limite ordinario di deducibilità
Il TUIR si limita a prevedere la deducibilità dei contributi ai fondi pensione senza indicarne le soglie, atteso che queste ultime risultano espresse direttamente dall’articolo 8 del Decreto Legislativo: “Contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto”.
L’articolo in parola dispone che la deducibilità contemplata dal TUIR opera per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, nel limite ordinario di euro 5.164,57 fino al periodo d’imposta 2025 e, dal periodo d’imposta 2026, nel nuovo limite di euro 5.300.
Contributi eccedenti e comunicazione al fondo pensione
I contributi versati, a qualsiasi titolo, al fondo di previdenza, per la parte non dedotta non scontano l’imposizione fiscale al momento della liquidazione della prestazione.
È necessario quindi che il fondo pensione conosca le somme che non hanno beneficiato dell’agevolazione fiscale.
A tal fine il contribuente comunica al fondo stesso l’importo delle somme non dedotte anche con riferimento ai contributi versati (e non dedotti) per le persone a carico.
La comunicazione dev’essere resa entro il 31 dicembre dell’anno successivo quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se il diritto alla prestazione matura in un momento anteriore, entro il giorno di maturazione.
Quali versamenti concorrono al plafond
L’agevolazione fiscale riguarda i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, mentre il TFR maturando conferito al fondo pensione non è deducibile e non concorre al raggiungimento del limite annuo di 5.300 euro (il TFR segue infatti un regime di sospensione d’imposta ed è assoggettato a tassazione al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica).
Ai fini del calcolo della soglia di deducibilità rilevano:
- I versamenti a carico dell’azienda e / o del dipendente (anche se trattenuti in busta paga dal datore di lavoro);
- Le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza interni.
Sono deducibili anche i contributi versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, per la parte che questi ultimi non hanno dedotto. Anche tali versamenti, tuttavia, concorrono al limite complessivo annuo di 5.300 euro spettante al soggetto che sostiene l’onere.
Con riguardo al versamento dei contributi l’Agenzia Entrate, attraverso la Risposta ad Interpello 15 settembre 2021, numero 589, ha precisato che la deducibilità dei versamenti, contemplata dall’articolo 8, co. 4, Decreto Legislativo numero 252/2005 interessa i “contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente”.
La congiunzione “e” (“contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente”) dev’essere intesa, si legge nell’interpello, nel senso di “ammettere la deducibilità anche nelle ipotesi di versamento da parte di uno solo dei soggetti” tra cui:
- Lavoratore;
- Collaboratore;
- Datore di lavoro.
Una diversa interpretazione, che “portasse ad escludere la deducibilità in mancanza di versamenti congiunti, sarebbe in contrasto con le finalità del decreto” che intende favorire il ricorso alla previdenza complementare in assoluta libertà di scelta circa la forma previdenziale e l’ammontare del contributo da versare.
In definitiva, conclude l’AE, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati ai fondi pensione “anche se versati dal datore di lavoro”.
La deduzione dei contributi in busta paga
Nel rispetto del plafond complessivo, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta:
- deduce dal reddito di lavoro dipendente i contributi trattenuti al lavoratore;
- esclude dal reddito imponibile i contributi versati direttamente dall’azienda;
- considera congiuntamente entrambe le componenti per verificare il rispetto del limite annuo di 5.300 euro.
Gli eventuali contributi versati autonomamente dal dipendente e non transitati in busta paga possono essere dedotti in dichiarazione, fermo restando il medesimo limite complessivo.
Il nuovo plafond di 5.300 euro dal 2026
La Legge 30 dicembre 2025, numero 199 attraverso l’articolo 1, comma 201 ha incrementato, a decorrere al periodo d’imposta 2026, la soglia di deducibilità fiscale da 5.164,57 euro a 5.300,00 euro. Il plafond di 5.300 euro è annuale e complessivo. Non spetta, pertanto, un limite separato per ciascun fondo pensione o per ciascuna tipologia di contribuzione. Se il contribuente aderisce contemporaneamente a più forme pensionistiche complementari, tutti i contributi rilevanti devono essere sommati ai fini della verifica della soglia.
Il limite maggiorato per i lavoratori di prima occupazione
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006 resta applicabile la deduzione maggiorata prevista dall’articolo 8, comma 6, del D.Lgs. n. 252/2005. Nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza complementare, questi soggetti possono recuperare il plafond non utilizzato nei primi cinque anni, deducendo contributi eccedenti il limite ordinario. Dal 2026 l’extra-deduzione annuale non può superare la metà del nuovo plafond, pari a 2.650 euro, con un limite massimo complessivo annuo di 7.950 euro.
Tabella riepilogativa della deducibilità previdenza complementare
| Tipologia di versamento | Concorre al plafond di 5.300 euro? | Trattamento fiscale |
|---|---|---|
| Contributi a carico del lavoratore | Sì | Deducibili dal reddito complessivo |
| Contributi versati dal datore di lavoro | Sì | Non concorrono al reddito di lavoro dipendente nei limiti del plafond |
| Contributi volontari aggiuntivi | Sì | Deducibili, anche in dichiarazione |
| Contributi per familiari fiscalmente a carico | Sì | Deducibili per la parte non dedotta dal familiare |
| Quote accantonate ai fondi interni aziendali | Sì | Computate nel limite complessivo |
| TFR maturando conferito al fondo | No | Escluso dalla deduzione e dal plafond |
| Contributi non dedotti | No, per la quota comunicata come non dedotta | Non tassati al momento dell’erogazione della prestazione |
Esempio pratico
Nel 2026 un lavoratore versa 2.300 euro al fondo pensione e il datore di lavoro contribuisce per ulteriori 1.200 euro. Il totale rilevante ai fini fiscali è pari a 3.500 euro. Il lavoratore può quindi effettuare, entro la fine dell’anno, un ulteriore versamento deducibile fino a 1.800 euro. L’eventuale TFR conferito al fondo non deve essere considerato nel calcolo.
In conclusione, deducibilità previdenza complementare
L’aumento del plafond, pur contenuto, rende opportuno verificare già nel corso del 2026 l’ammontare complessivo dei contributi versati dal lavoratore, dal datore di lavoro e per gli eventuali familiari fiscalmente a carico, così da utilizzare integralmente la deduzione senza superare il limite disponibile.
Paolo Ballanti
Lunedì 26 ottobre 2026
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📌 BOX OPERATIVO – Come utilizzare il plafond 2026
Il limite di 5.300 euro riguarda complessivamente tutti i contributi deducibili versati nel corso del 2026.
Per determinare lo spazio fiscale ancora disponibile occorre sommare:
- contributi trattenuti in busta paga al lavoratore;
- contributi versati dal datore di lavoro;
- versamenti volontari effettuati direttamente al fondo;
- contributi versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico;
- eventuali versamenti eseguiti a favore di forme pensionistiche diverse.
Il TFR maturando conferito alla previdenza complementare non deve essere conteggiato.
🔎 FOCUS TECNICO – Il plafond è unico e complessivo
Il nuovo limite di 5.300 euro non spetta per ciascun fondo pensione, ma per contribuente e per periodo d’imposta.
L’adesione contemporanea a un fondo negoziale, a un fondo aperto o a un piano individuale pensionistico non moltiplica quindi la soglia disponibile.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006 può operare la deduzione aggiuntiva prevista dall’articolo 8, comma 6, del D.Lgs. n. 252/2005.
✅ CONCLUSIONI OPERATIVE sulla deducibilità previdenza complementare
Dal periodo d’imposta 2026 il limite ordinario di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare aumenta da 5.164,57 a 5.300 euro.
Il datore di lavoro applica direttamente l’agevolazione ai contributi transitati in busta paga. Gli ulteriori versamenti effettuati autonomamente possono essere dedotti in dichiarazione.
Prima di eseguire versamenti aggiuntivi è necessario verificare tutte le contribuzioni già effettuate, poiché il limite è unico e comprende anche la quota eventualmente versata dal datore di lavoro.
❓FAQ deducibilità previdenza complementare
Qual è il limite di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare nel 2026?
Il limite ordinario è pari a 5.300 euro annui.
Nel limite rientra anche il contributo del datore di lavoro?
Sì. Il plafond comprende sia i contributi del lavoratore sia quelli versati dal datore di lavoro.
Il TFR conferito al fondo pensione riduce il plafond?
No. Il TFR maturando non è deducibile e non concorre al limite di 5.300 euro.
Chi aderisce a più fondi pensione dispone di più plafond?
No. Il limite di 5.300 euro è complessivo, indipendentemente dal numero di forme pensionistiche alle quali il contribuente aderisce.
Sono deducibili i contributi versati per un familiare a carico?
Sì, per la parte non dedotta dal familiare, fermo restando il limite complessivo spettante al contribuente.
Cosa accade ai contributi versati oltre il limite?
La parte non dedotta deve essere comunicata al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento, affinché non venga nuovamente tassata al momento dell’erogazione della prestazione.
Il nuovo limite si applica già al 2026?
Sì. La legge individua espressamente il periodo d’imposta 2026 e le informazioni istituzionali riportano il nuovo plafond annuo di 5.300 euro.
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