Corte di Cassazione Ordinanza n. 25716/26
Fatti di causa
1. Br.Al., medico, premesso di aver lavorato presso il Policlinico Umberto I quale specialista in oftalmologia, in forza di plurimi contratti di collaborazione più volte reiterati nel periodo 2008-2018, adiva il Tribunale di Roma chiedendo il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, il pagamento di differenze retributive e TFR, il risarcimento del danno.
2. Il Tribunale accoglieva integralmente il ricorso.
3. La Corte d’Appello accoglieva parzialmente il gravame dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. Per quanto qui rileva, confermate le statuizioni del Tribunale in merito alla natura giuridica effettiva del rapporto (qualificato come rapporto di lavoro subordinato), riteneva prescritti i crediti antecedenti al 18.2.2014.
Affermava, infatti, che, nel pubblico impiego contrattualizzato, pur in presenza di contratti autonomi aventi in realtà carattere subordinato, manca ogni aspettativa di stabilità dell’impiego e manca quindi il metus relativo alla continuazione del rapporto, con conseguente decorrenza della prescrizione estintiva del credito in costanza di rapporto. Condannava il Policlinico al pagamento della minor somma di Euro 199.452,93 a titolo di differenze retributive e TFR in luogo di quella di Euro 353.322,54 determinata in primo grado, oltre accessori ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 con decorrenza dalla data di maturazione di singoli crediti.
4. Avverso la pronuncia d’appello la dr.ssa Br.Al. proponeva ricorso per cassazione con 2 motivi, illustrati da memoria; resiste il Policlinico con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, sosteneva che nel caso di specie era applicabile la sospensione della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto, essendo le ASL qualificate dalla legge come enti pubblici economici che agiscono in base alle norme di diritto privato.
Inoltre, argomenta che la lavoratrice non avrebbe comunque potuto esercitare i propri diritti patrimoniali prima che venisse dichiarata giudizialmente la natura subordinata del rapporto, il che impedisce la decorrenza della prescrizione per mancata conoscenza della sussistenza del diritto. Assume, altresì, che la tesi dell’insussistenza di metus sulla continuazione del rapporto nel pubblico impiego non tiene conto della prassi della reiterazione dei contratti a temine, oltre che dell’impossibilità di reintegrazione in caso di cessazione illegittima del rapporto.
2. Il motivo non è fondato.
La Corte ha chiarito che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.
4. Ciò in quanto, in particolare, la privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. Permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell’impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 51, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e, all’attualità, art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell’art. 36 D.Lgs. n. 165/2001). Il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va esteso all’ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela (cfr. Cass. n. 35676/2021, parr. 42, 45 della motivazione; v. anche Cass. n. 1701/2023, n. 20696/2022, n. 24389/2022).
5. Detta opzione ermeneutica è stata confermata da Cass. S.U. n. 36197/2023, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., riaffermando che la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato – sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine – decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un’apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
6. L’arresto delle Sezioni Unite è intervenuto proprio a seguito della prospettata necessità di una rimeditazione, da parte della Suprema Corte nella sua massima composizione, della questione, in ragione dell’evoluzione socio-economica dei rapporti di lavoro, dei significativi mutamenti normativi che hanno interessato la materia del pubblico impiego, per effetto della sua contrattualizzazione, dell’incidenza sugli assetti normativi interni dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato e delle decisioni della Corte di Giustizia UE.
7. Le Sezioni Unite hanno reputato che debba essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e pubblico contrattualizzato. Nonostante l’evoluzione socio-economica dei rapporti di lavoro e dei significativi mutamenti normativi che hanno interessato la materia del pubblico impiego, per effetto della sua contrattualizzazione, la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato non può che continuare a muoversi nel segno della continuità rispetto alle linee tracciate, in primis, da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575 e successivamente da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 e dalla consolidata giurisprudenza conforme (tra le altre: Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 30 novembre 2021, n. 37538; Cass. 29 dicembre 2022, n. 38100; Cass. 18 luglio 2023, n. 20793).
8. Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2935 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.). Sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente utilizzato come base di calcolo del TFR le sole retribuzioni non coperte da prescrizione quinquennale, mentre avrebbe dovuto includervi l’intera retribuzione, posto che il diritto all’accantonamento della quota destinata al trattamento di fine rapporto non si prescrive durante lo svolgimento del rapporto, trattandosi di diritto diverso e distinto da quello alla corresponsione della retribuzione.
10. Il diritto al trattamento di fine rapporto, che ha autonomia strutturale rispetto ai singoli crediti retributivi, sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarne l’ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del TFR e non come componenti del relativo diritto (Cass. n. 11579/2014 e già prima Cass. n. 11470/1997 e Cass. n. 6645/1999; si vedano anche Cass. n. 12868/2024, sull’autonomia dei diversi diritti patrimoniali maturati nel rapporto e sulla separata consistenza delle singole situazioni creditorie nonché Cass. n. 21584/2025, che ha distinto tra i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data).
11. A tale principio non risulta essersi conformata, nel ricalcolare il TFR, la sentenza impugnata.
12. Per tale ragione essa deve essere cassata limitatamente al secondo motivo, e la causa va rinviata alla Corte d’Appello indicata in dispositivo, per procedere a nuovo calcolo del TFR dovuto al medico ricorrente, tenendo conto del principio di diritto ora ricordato, nonché per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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