Colf e badanti: quali sono i minimi contrattuali che deve pagare il datore di lavoro domestico in base al CCNL 2026. Tutte le voci retributive e le categorie di inquadramento.
Assumere un collaboratore domestico comporta la gestione di un rapporto di lavoro regolato da norme precise. Il contratto collettivo per i lavoratori domestici, recentemente aggiornato con l’accordo del 11 febbraio 2026, definisce gli standard economici per colf, badanti e babysitter. Il sistema è dettagliato: bisogna rispettare numerosi parametri, tra cui retribuzione minima, indennità, tredicesima, vitto e alloggio, straordinari e TFR Vediamo, dunque, quali sono gli obblighi retributivi del lavoro domestico e cosa deve pagare il datore.
Cosa prevede il CCNL lavoro domestico
L’accordo sindacale dell’11 febbraio 2026, in vigore dal 1° gennaio 2026, ha aggiornato i minimi retributivi previsti dal vigente CCNL Lavoro Domestico (CNEL H501) sulla base della variazione del costo della vita e dei valori convenzionali di vitto e alloggio.
Gli obblighi economici riguardano:
- retribuzione minima;
- indennità contrattuali;
- tredicesima mensilità;
- straordinari e maggiorazioni;
- vitto e alloggio;
- TFR (trattamento di fine rapporto);
- scatti di anzianità.
Retribuzione minima obbligatoria
Il datore deve garantire almeno i minimi contrattuali fissati per livello e tipologia di rapporto.
La retribuzione minima è determinata annualmente in base alla variazione del costo della vita rilevata dall’ISTAT, che per quest’anno (2026) ha registrato un incremento dell’1,00%.
La retribuzione minima obbligatoria varia in base all’inquadramento (da A a DS) e alla tipologia di convivenza o meno con le persone assistite.
Lavoratori conviventi (Tabella A)
Per chi risiede stabilmente presso il datore di lavoro, sono previsti valori mensili fissi:
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Livello A: € 908,10
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Livello BS (Babysitter/Assistenti autosufficienti): € 1.053,39
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Livello CS (Assistenti non autosufficienti): € 1.193,84
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Livello DS (Profili formati): € 1.474,73, a cui si aggiunge un’indennità di € 207,69
Lavoratori Non Conviventi (Tabella C)
Per chi lavora ad ore, quindi senza risiedere presso il nucleo familiare del datore di lavoro domestico, la retribuzione è calcolata su base oraria:
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Livello A: € 6,51/ora
- Livello BS: € 7,45/ora
- Livello CS: € 8,30/ora
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Livello DS: € 9,97/ora
Il mancato rispetto dei suddetti minimi integra una violazione contrattuale e può comportare l’obbligo di pagamento delle differenze retributive dovute.
Vitto e alloggio: i valori convenzionali
Quando il lavoratore è convivente o consuma i pasti presso l’abitazione, devono essere considerati i valori convenzionali giornalieri. Ecco quelli vigenti per il 2026:
Questi importi sono fondamentali per il calcolo della tredicesima, delle ferie e del TFR.
Indennità obbligatorie
Il CCNL prevede ulteriori compensi in presenza di particolari condizioni, come l’assistenza o comunque la presenza domiciliare nelle ore notturne (quelle con presenza dalle ore 20,00 alle 08,00), che aumentano la retribuzione minima.
Assistenza notturna
- Livello BS: € 1.211,38
- Livello CS: € 1.372,91
- Livello DS: € 1.695,99
Presenza notturna
- Livello unico: € 811,09
Altre indennità economiche
Il contratto prevede bonus specifici per mansioni di particolare responsabilità o complessità:
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indennità baby-sitter: se l’assistente (liv. BS) cura bambini fino al 6° anno di età, spetta un’indennità mensile di € 138,54;
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assistenza multipla: chi assiste più di una persona non autosufficiente (liv. CS o DS) ha diritto a € 119,66 mensili extra;
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certificazione di qualità: per i lavoratori in possesso della certificazione UNI 11766:2019, è prevista un’indennità di € 30,27.
Si tratta di importi assorbibili da superminimi individuali.
Ferie
Quanto alle ferie, spettano 26 giorni lavorativi all’anno (25 se la settimana è di 5 giorni) per ogni anno di servizio, indipendentemente dall’orario settimanale. Nel part-time il numero di giorni rimane uguale, ma il valore economico giornaliero è proporzionale alle ore lavorate.
Le ferie vanno godute, per almeno due settimane consecutive, entro l’anno di maturazione (le restanti nei 18 mesi successivi) e devono essere retribuite (per i conviventi, ai lavoratori spetta anche un’indennità sostitutiva di vitto e alloggio). Il periodo di fruizione viene concordato tra le parti.
Non sono monetizzabili durante il rapporto; in caso di licenziamento o dimissioni, le ferie non godute vengono pagate nell’ultima busta paga.
Orari e riposi
La corretta retribuzione dei lavoratori domestici dipende anche dal rispetto dei seguenti limiti orari:
- non conviventi: massimo 40 ore settimanali, articolate su 5 o 6 giorni.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e pari a 24 ore continuative, da fruire, preferibilmente, di domenica. Se viene richiesto lavoro in questo giorno, la maggiorazione stipendiale è del 60%.
Tredicesima obbligatoria
Il datore deve corrispondere una mensilità aggiuntiva a dicembre (Natale), calcolata sulla retribuzione globale di fatto.
Per il comparto dei lavoratori domestici non è prevista la quattordicesima mensilità.
Straordinari e maggiorazioni
Il CCNL impone maggiorazioni minime così calcolate sulla paga base:
- +20% lavoro notturno;
- +25% straordinario diurno;
- +50% straordinario notturno;
- +60% lavoro festivo.
Anche in questi casi, il mancato pagamento comporta diritto del lavoratore domestico a percepire le differenze retributive.
Scatti di anzianità
Per i lavoratori domestici sono previsti 7 scatti biennali, con aumento pari al 4% della retribuzione minima.
In pratica, ogni due anni di servizio, il lavoratore ha diritto a un aumento del 4% della paga.
Questi scatti e incrementi non sono assorbibili dal superminimo.
Trattamento di fine rapporto
Il datore deve accantonare il TFR annualmente e anticiparlo, su richiesta del lavoratore, fino al 70% dell’importo maturato.
Cosa succede se il datore non paga correttamente
Se il datore non corrisponde la retribuzione dovuta, il lavoratore può chiedere il pagamento delle differenze retributive, anche agendo in giudizio, e richiedere il versamento dei contributi INPS non versati.
A tal proposito ricordiamo che sussiste a carico del datore di lavoro domestico l’obbligo di versamento dei contributi assistenziali alla cosiddetta “Cassa Colf” per garantire prestazioni sanitarie e assicurative ai dipendenti.
Tutto ciò ferme restando le sanzioni amministrative a carico del datore per lavoro irregolare.
Approfondimenti
Per ulteriori informazioni, consulta la nostra guida: “Come funziona il contratto di lavoro domestico?“
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