Bilancio piccole e micro imprese, l’OIC propone un principio unico e facoltativo


L’Organismo italiano di contabilità (OIC) ha avviato la consultazione, che si chiuderà il 28 febbraio 2027, sulla bozza di principio contabile dedicato alle micro e piccole imprese.

Il documento riunisce in un unico testo le semplificazioni oggi disperse nei singoli principi contabili nazionali. L’applicazione sarà facoltativa: le imprese potranno adottarlo per intero oppure avvalersi solo di alcune semplificazioni, mantenendo per il resto i trattamenti ordinari.

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1) OIC piccole e micro-imprese: principi generali

Il bilancio delle micro e piccole imprese è disciplinato, sul piano civilistico, dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, cui il principio contabile OIC si coordina fornendo indicazioni applicative coerenti con la dimensione ridotta dell’impresa. 

Per quanto concerne lo stato patrimoniale, l’articolo 2424 c.c. individua la struttura di base, distinguendo tra attivo e passivo/patrimonio netto, mentre l’articolo 2424-bis introduce i criteri generali di classificazione, in particolare con riferimento alla destinazione degli elementi dell’attivo.

Le micro e piccole imprese possono avvalersi di schemi semplificati di bilancio, ma restano tenute al rispetto dei principi generali di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché ai criteri di prudenza e competenza economica. 

Il principio contabile OIC integra tali disposizioni, specificando il contenuto delle voci e le modalità di esposizione, anche in chiave aggregata.

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2) OIC piccole e micro-imprese: il perimetro soggettivo

La bozza del principio contabile si rivolge:

  • alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, definite piccole imprese, e 
  • alle micro-imprese dell’articolo 2435-ter.

Restano esclusi gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria di cui al comma 5 dello stesso articolo 2435-ter.

Il principio non disciplina titoli di debito, partecipazioni e strumenti finanziari derivati: per queste attività continuano ad applicarsi l’OIC 20, l’OIC 21 e l’OIC 32. 

Restano fuori anche alcune fattispecie ritenute poco frequenti nelle imprese minori, riepilogate nell’Allegato A, per le quali valgono i principi contabili nazionali ordinari.

3) OIC piccole e micro-imprese: criteri di classificazione attività e passività

La classificazione degli elementi dell’attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio della destinazione, come espressamente previsto dall’articolo 2424-bis, comma 1, secondo cui gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. 

Ne consegue che la distinzione tra immobilizzazioni e attivo circolante non è fondata, in via principale, sull’orizzonte temporale di realizzo (esigibilità entro o oltre l’esercizio), bensì sul ruolo svolto dall’attività nell’ambito dell’ordinaria gestione aziendale. 

Per i crediti, lo schema civilistico e il principio contabile introducono un’informativa aggiuntiva di natura finanziaria, richiedendo l’indicazione separata:

i) dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie esigibili entro l’esercizio successivo

e ii) dei crediti iscritti nell’attivo circolante i cui importi sono esigibili oltre l’esercizio successivo. 

Ai fini di tale distinzione, la classificazione è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale dei crediti, rilevata alla data di riferimento del bilancio.

4) OIC piccole e micro-imprese: le informazioni in nota integrativa

Il principio contabile disciplina le informazioni da fornire in nota integrativa o, per le micro-imprese che si avvalgono dell’esonero, in calce allo stato patrimoniale, con riferimento a impegni, garanzie, passività potenziali e compensi agli amministratori e sindaci.

In particolare, devono essere indicati l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con specificazione della natura delle garanzie reali, nonché i compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, con le principali condizioni applicate. 

Le micro-imprese cooperative che si avvalgono dell’esonero dalla nota integrativa sono tenute a fornire anche le informazioni previste dagli articoli 2513 e 2545-sexies c.c., garantendo così un livello minimo di trasparenza informativa, pur nel quadro delle semplificazioni consentite.

5) OIC piccole e micro-imprese: la scelta modulabile e l’obbligo di trasparenza

Il paragrafo 1.6 del principio in bozza stabilisce che l’applicazione è facoltativa e che l’impresa può adottare tutte le disposizioni oppure solo alcune delle semplificazioni elencate nell’Allegato B del principio. 

Le scelte devono essere applicate in modo costante nel tempo. In alternativa alle semplificazioni, l’impresa può sempre seguire i trattamenti previsti dai corrispondenti principi nazionali.

In nota integrativa l’impresa deve dichiarare se ha applicato il nuovo principio o quelli validi per tutte le imprese e, se non lo ha applicato per intero, indicare di quali semplificazioni non si è avvalsa, con riferimento all’elenco dell’Allegato B. 

Dopo la prima applicazione, le modifiche alle scelte effettuate seguono le regole su cambiamenti di principi e di stime contabili (cap. 18).

OIC piccole e micro-imprese: semplificazioni per le micro-imprese e prima applicazione 

Per le micro-imprese, le semplificazioni obbligatorie per legge non sono rimesse alla scelta dell’impresa: ai sensi dell’articolo 2435-ter, comma 3, non si applica la disciplina dei derivati e delle operazioni di copertura dell’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis. Se ne ricorrono le condizioni, la micro-impresa rileva un fondo rischi e oneri, potendo assumere come migliore stima il valore comunicato dalla controparte. 

Non è inoltre ammessa la deroga eccezionale dell’articolo 2423, comma 5. 

Tra le semplificazioni facoltative spicca l’esonero dalla nota integrativa, a condizione di riportare in calce allo stato patrimoniale le informazioni dell’articolo 2427, primo comma, numeri 9) e 16): impegni, garanzie e passività potenziali, e compensi e crediti verso amministratori e sindaci. 

Le cooperative che si avvalgono dell’esonero devono aggiungere le informazioni previste dagli articoli 2513 e 2545-sexies.

Il principio si applica in modo prospettico: i valori dell’esercizio precedente non vengono rideterminati e i dati comparativi non sono riesposti. 

Quanto alla decorrenza, la bozza prevede l’applicazione agli esercizi con inizio dal 1° gennaio «X», con facoltà di applicazione anticipata dall’esercizio «X-1». 

L’anno sarà indicato solo nel testo definitivo, che l’OIC pubblicherà dopo l’esame delle osservazioni ricevute.

L’OIC chiede un riscontro in particolare su cinque temi: l’ambito di applicazione, il criterio di rilevanza delle imposte differite, l’esclusione degli oneri finanziari dalla capacità di ammortamento, l’elenco delle fattispecie poco frequenti dell’Allegato A e le semplificazioni dell’Allegato B. 

Un ulteriore profilo riguarda il raccordo tra la dichiarazione richiesta in nota integrativa sull’uso del principio e la facoltà, per le micro-imprese, di non redigere la nota integrativa: la bozza non chiarisce dove debba essere resa quella dichiarazione in caso di esonero


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