Guida alla responsabilità per guasti meccanici e vizi di costruzione dei veicoli: chi paga i danni e come funziona il risarcimento per il cittadino.
Avere un’auto o una moto comporta non solo vantaggi ma anche doveri precisi verso la sicurezza propria e della collettività. La legge italiana è molto attenta a questo aspetto e non ammette scuse banali quando si parla di incolumità sulle strade. Se un veicolo provoca un incidente, non basta dire che non si aveva intenzione di fare del male o che il guasto era imprevedibile. Bisogna sempre capire se il mezzo si trovava in buone condizioni e se chi lo gestiva ha fatto il necessario per evitare pericoli. Molti utenti si chiedono spesso: chi risponde se l’auto ha un difetto di fabbrica o manutenzione? Questa domanda è al centro di moltissime cause civili. Quando un guasto meccanico o una cura scarsa del veicolo causano uno scontro o un incendio, le regole sono severe. Il sistema legale vuole che chi subisce un danno trovi sempre un responsabile che paghi. Per questo motivo, la responsabilità non cade solo su chi guida in quel momento, ma coinvolge spesso chi possiede il veicolo e chi lo ha costruito. Capire bene queste distinzioni aiuta a proteggersi in caso di imprevisti stradali gravi.
Quali sono le diverse responsabilità previste per chi guida?
Il codice civile disciplina l’uso dei veicoli attraverso un sistema che cerca di coprire ogni possibile situazione di rischio. La giurisprudenza ha chiarito che l’articolo dedicato alla circolazione stradale (art. 2054 cod. civ.) contiene quattro diverse ipotesi. La prima riguarda il conducente, il quale ha un obbligo di prevenzione molto forte. Se egli causa un danno, deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Questo non significa che deve essere un supereroe, ma che deve aver guidato con una diligenza normale e rispettato le regole del codice della strada (Cass. Civ. n. 8620/2015). La seconda ipotesi riguarda lo scontro tra due o più mezzi. In questo caso, la legge presume che ogni guidatore abbia contribuito in modo uguale a causare il danno, a meno che non si riesca a dimostrare il contrario.
Esiste poi un terzo livello che chiama in causa il proprietario del mezzo. Questi risponde insieme al conducente dei danni causati. L’unico modo che il proprietario ha per non pagare è dimostrare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Non basta dire “non volevo che uscisse”, ma serve provare che sono stati presi atti concreti e cautele specifiche per impedire l’uso dell’auto. Infine, esiste una regola che non ammette eccezioni sulla colpa: la responsabilità per vizi di costruzione o difetti di manutenzione. In questa situazione, il proprietario e il guidatore sono responsabili in ogni caso, indipendentemente dalla loro attenzione personale. Si è esentati solo se si prova che l’evento è stato causato da un fattore esterno e imprevedibile, come il caso fortuito, che rompe il legame tra il guasto e l’incidente.
Un veicolo fermo può essere considerato ancora in circolazione?
Molte persone pensano che la responsabilità stradale valga solo quando il motore è acceso e le ruote girano. In realtà, la legge ha un concetto molto più ampio di circolazione. Anche la sosta di un veicolo a motore su una strada pubblica o in un’area simile viene considerata a tutti gli effetti come circolazione (Cass. Civ. n. 3108/2010). Questo ha conseguenze pratiche molto importanti, specialmente per quanto riguarda l’assicurazione obbligatoria. Se un’auto parcheggiata prende fuoco improvvisamente a causa di un guasto interno, i danni causati a terzi devono essere risarciti.
L’assicuratore deve rispondere dei danni derivati dall’incendio del mezzo in sosta anche se il rogo dipende da un difetto di manutenzione o da un problema di fabbrica. Per la vittima del danno, sapere che la sosta è equiparata alla circolazione è una garanzia fondamentale. Significa che l’assicurazione del veicolo difettoso deve intervenire per coprire le perdite, a meno che non si dimostri che l’incendio è scoppiato per una causa esterna del tutto autonoma. Ad esempio, se un’auto si incendia spontaneamente dopo essere stata parcheggiata correttamente, senza che ci sia un intervento esterno come un atto vandalico, il proprietario rimane il responsabile principale (Cass. Civ. n. 8620/2015).
Quando interviene la responsabilità del costruttore del mezzo?
Oltre al proprietario, esiste un altro soggetto che può essere chiamato a pagare: il produttore. Se un incidente avviene perché un componente dell’auto è stato progettato male o costruito con materiali scadenti, il danneggiato può agire direttamente contro chi ha fabbricato il veicolo (d.P.R. n. 224/1988). Questo accade perché chi mette in commercio un prodotto pericoloso ha il dovere di assicurarsi che sia sicuro. In molte situazioni, si verifica una responsabilità solidale tra il costruttore, il proprietario e il conducente (art. 2055 cod. civ.). Ciò significa che il danneggiato può scegliere a chi chiedere i soldi, facilitando il recupero del risarcimento.
Si pensi ad esempio a un incidente mortale causato da un guasto improvviso all’impianto frenante che blocca una ruota (Trib. Roma n. 38817/2003). In un caso simile, se il difetto è di fabbrica, il produttore risponde del danno. Lo stesso accade se si rompe lo sterzo mentre una persona guida una moto, portandola a cadere rovinosamente a terra (Trib. Roma n. 36377/2003). La legge non richiede una certezza assoluta sulla colpa del costruttore, ma basta una elevatissima probabilità che l’evento sia dovuto a un difetto meccanico. Questo sistema protegge il consumatore, il quale ha il diritto di usare prodotti che non mettano a rischio la sua vita.
Cosa deve dimostrare chi subisce un danno da guasto meccanico?
Il percorso per ottenere il risarcimento prevede alcuni passaggi precisi. Chi subisce il danno, ovvero il consumatore o la vittima dell’incidente, deve fornire alcune indispensabili prove:
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il difettoso funzionamento del prodotto o del componente meccanico;
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il danno fisico o materiale effettivamente subito;
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il legame diretto tra il difetto del mezzo e l’evento dannoso.
Una volta che il danneggiato ha portato queste prove, l’onere passa al produttore o al fornitore (Trib. Roma n. 38817/2003). È il costruttore che deve dimostrare che il difetto non esisteva quando il bene è stato messo in circolazione. Se non riesce a dare questa prova, o se non prova che il problema non era riconoscibile con le tecnologie dell’epoca, deve pagare. Il consumatore non deve occuparsi di spiegare cause ignote o misteriose. Se lo sterzo si rompe o i freni cedono senza un motivo esterno evidente, la colpa viene attribuita al difetto del prodotto (Trib. Roma n. 36377/2003).
Lo scoppio improvviso di una gomma esonera sempre il conducente?
Un caso molto frequente riguarda lo sbandamento dovuto all’esplosione di uno pneumatico. Molti guidatori cercano di giustificarsi dicendo che lo scoppio è stato un evento imprevedibile e fuori dal loro controllo. Tuttavia, le sentenze dei tribunali chiariscono che non è così semplice. Se un automobilista perde il controllo, colpisce un guardrail e subisce danni a causa dello scoppio di una gomma, bisogna indagare sulle cause reali del guasto (Trib. Roma n. 3002/2004). Se lo pneumatico non era sovraccarico e l’auto non procedeva a velocità eccessiva, la responsabilità può ricadere sulla società che ha distribuito o prodotto la gomma.
Questo succede perché un operatore professionale deve conoscere la pericolosità dei prodotti che mette sul mercato. D’altra parte, il conducente ha sempre l’onere di provare che lo scoppio non è avvenuto per sua trascuratezza. Per evitare di essere ritenuti responsabili, chi guida deve dimostrare che:
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lo scoppio non dipende da una mancanza di manutenzione;
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la gomma non era usurata o troppo vecchia;
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lo sbandamento è stato inevitabile nonostante una guida prudente;
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non era possibile compiere manovre di emergenza per evitare l’urto.
Senza queste prove rigorose, il conducente resta responsabile della propria condotta di guida e dei danni causati (Cass. Civ. n. 14959/2012).
Il proprietario e il produttore rispondono insieme dei danni?
La legge stabilisce che il produttore risponde dei danni causati da un difetto del bene che ha messo in vendita. Tuttavia, questo non cancella i doveri di chi acquista e usa l’auto. Esiste infatti un principio generale che impone a tutti di non danneggiare gli altri. Questo principio obbliga l’utilizzatore a vigilare affinché il proprio mezzo non presenti difetti di sicurezza evidenti. Se il proprietario si accorge di un problema ma continua a usare il veicolo, la sua responsabilità si somma a quella del produttore (Trib. Monza 11/09/1995).
Si crea quindi un legame di solidarietà. Il produttore paga perché ha creato un oggetto difettoso, mentre il proprietario paga perché non ha vigilato correttamente sulla sicurezza del mezzo. In alcuni casi, se il produttore riesce a dimostrare che il danneggiato era perfettamente consapevole del difetto e del pericolo ma ha scelto comunque di rischiare, la sua posizione potrebbe alleggerirsi. La sicurezza stradale è un impegno che coinvolge tutta la catena, dalla fabbrica fino all’utente finale, il quale deve sempre monitorare lo stato di salute del proprio veicolo per evitare di arrecare danno alle persone.
In quali casi il costruttore può evitare di pagare il risarcimento?
Nonostante la tutela molto forte per i consumatori, il produttore ha a disposizione alcune difese legali per evitare il risarcimento. La normativa prevede che il fabbricante non sia responsabile se prova che il difetto non esisteva quando ha consegnato il bene. Un’altra difesa importante riguarda lo stato delle conoscenze. Il produttore può essere esonerato se dimostra che, al momento in cui ha messo il prodotto in circolazione, le conoscenze scientifiche e tecniche non permettevano ancora di considerare quel prodotto come difettoso.
È una prova molto difficile e rigorosa da fornire (Trib. Roma n. 38817/2003). Non basta un’affermazione generica, ma servono dati tecnici certi. Inoltre, il produttore non risponde se il difetto è dovuto al fatto che il prodotto doveva essere conforme a una norma imperativa o a un ordine della pubblica autorità. In ogni caso, la legge tende a proteggere il soggetto più debole. Se un pezzo meccanico si rompe improvvisamente durante il normale utilizzo, si presume che ci sia un vizio di fabbrica (Trib. Roma n. 36377/2003). Questa impostazione garantisce che chi produce veicoli investa costantemente nella ricerca e nella qualità dei componenti, riducendo al minimo i rischi per chi si trova ogni giorno sulla strada.
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Angelo Greco
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