L’utilizzo di droni con telecamera può comportare rischi legali, sanzioni e violazioni della privacy se non si rispettano le regole. Ecco come volare in sicurezza.

I droni sono strumenti tecnologici sempre più diffusi, utilizzati sia per hobby che per finalità professionali, ma il loro impiego non è privo di insidie legali. Chi li pilota deve essere consapevole che lo spazio aereo non è una zona franca e che le riprese dall’alto possono confliggere con i diritti fondamentali delle persone a terra. La domanda che sorge spontanea è: posso far volare il drone sopra una proprietà privata? La risposta richiede un’analisi attenta perché entrano in gioco diverse normative. Non basta saper pilotare; bisogna capire quando l’occhio elettronico del dispositivo diventa uno strumento di intrusione illecita. In questo articolo esamineremo in dettaglio le regole sulla protezione dei dati, le responsabilità civili per i danni causati e i rischi di commettere un reato, spiegando con chiarezza i limiti imposti dalla legge per garantire la convivenza tra l’innovazione tecnologica e il rispetto della vita privata altrui.

Quando le riprese del drone violano la privacy?

L’uso di un drone equipaggiato con una telecamera che inquadra persone fisiche costituisce a tutti gli effetti un trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR; Provvedimento del 4 luglio 2024; Sentenza della Corte Prima Sezione del 4 ottobre 2024, C-200/23; Corte Di Appello Di Napoli, sent. n. 1015 del 3 marzo 2025). È fondamentale comprendere che per “dato personale” non si intende solo il volto nitido di una persona. Anche immagini che riprendono sagome o movimenti, seppur senza dettagli facciali, possono essere considerate dati personali se permettono, anche in un secondo momento, di identificare il soggetto ripreso (Provvedimento del 4 luglio 2024; Corte Di Appello Di Napoli, sent. n. 1015 del 3 marzo 2025).

Affinché queste riprese siano legali, è necessario che il trattamento abbia una base giuridica valida (art. 6 GDPR; Corte d’Appello Palermo, sez. 1, sent. n. 1335/2023; Conclusioni avvocato generale causa C-268/21). Le situazioni principali sono due:

  • il consenso dell’interessato, che deve essere libero, specifico e inequivocabile (Sentenza Corte UE C-200/23). Tuttavia, ottenere il consenso da chiunque si trovi nell’area di sorvolo è estremamente difficile. Il semplice fatto che una persona entri in una zona sorvegliata non significa che abbia dato il consenso (Linee guida EDPB 3/2019);

  • il legittimo interesse, che richiede un bilanciamento tra l’interesse del pilota (ad esempio, la sicurezza della propria casa) e la privacy dei terzi.

Le autorità hanno chiarito che la sorveglianza a tutela della proprietà privata deve fermarsi ai confini della stessa (Corte d’Appello Palermo, sez. 1, sent. n. 1335/2023). Se è necessario inquadrare le “immediate vicinanze”, bisogna oscurare le aree non pertinenti. Una violazione di questi principi, come la mancanza di una valutazione d’impatto (DPIA) o di trasparenza, può portare a sanzioni, come accaduto a un Comune multato dal Garante per aver usato droni per la sicurezza senza le dovute garanzie (Provvedimento del 4 luglio 2024).

Rischio un processo se riprendo in casa d’altri?

Sì, l’uso improprio del drone può integrare il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.). La legge punisce chi si procura indebitamente immagini della vita privata che si svolge nel domicilio o nelle sue pertinenze (art. 614 c.p.). La tutela del domicilio, garantita dalla Costituzione (art. 14 Cost.; Corte Cost., sent. n. 149 del 21 maggio 2008), protegge una sfera di riservatezza che non deve essere violata neppure con strumenti tecnologici a distanza (Tribunale Ordinario Napoli, sez. 6, sent. n. 4446/2018).

Esiste però una distinzione importante basata sulla visibilità esterna:

  • se un comportamento all’interno della proprietà è liberamente visibile da chiunque (ad esempio, una persona affacciata al balcone sulla strada), non c’è una pretesa di segretezza e la ripresa è lecita (Corte Cost., sent. n. 149 del 21 maggio 2008);

  • se invece il drone riprende scene che non sarebbero visibili dall’esterno senza l’uso del mezzo aereo (come l’interno di un giardino recintato da alte mura), scatta l’illecito.

Per evitare denunce, la regola da seguire è che l’angolo di ripresa deve limitarsi esclusivamente ai propri spazi privati, evitando aree comuni come cortili condominiali, scale o proprietà dei vicini (Cass. Civ., Sez. 1, n. 7289 del 19-03-2024; Tribunale Di Cosenza, sent. n. 85 del 18 gennaio 2025).

Devo pagare i danni se violo la riservatezza?

Oltre alle conseguenze penali, la violazione della privacy tramite drone comporta una responsabilità civile. Chi causa un danno ingiusto è obbligato a risarcirlo (art. 2043 c.c., RD 16 marzo 1942, n. 262). I giudici hanno stabilito che puntare una telecamera verso l’abitazione altrui lede un diritto inviolabile della persona e genera un danno non patrimoniale (Tribunale Ordinario Napoli, sez. 6, sent. n. 4446/2018).

È importante sottolineare un aspetto tecnico: il risarcimento non è automatico. Il danno non è considerato implicito nel fatto stesso (non è “in re ipsa”), ma la persona lesa deve fornire la prova concreta delle conseguenze negative subite a causa dell’intrusione (Tribunale Ordinario Napoli, sez. 6, sent. n. 4446/2018). Tuttavia, se questa prova viene fornita, il pilota del drone dovrà risarcire economicamente la vittima per la sofferenza e il disagio provocati.

Esistono regole di volo specifiche per i droni?

Indipendentemente dalla privacy, l’uso dei droni è regolato dalle norme sulla navigazione aerea. I “mezzi aerei a pilotaggio remoto” sono considerati a tutti gli effetti aeromobili (Corte Cost., sent. n. 103 del 16 aprile 2008). Questo significa che chi li guida deve rispettare i regolamenti dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile).

Le norme prevedono divieti precisi, come l’impossibilità di sorvolare assembramenti di persone, infrastrutture critiche o zone vicine agli aeroporti. La violazione di queste regole di sicurezza comporta pesanti sanzioni amministrative, che vengono applicate a prescindere dal fatto che si sia violata o meno la privacy di qualcuno (Tribunale Ordinario Arezzo, sez. SC, sent. n. 207/2020; Ordinanza ingiunzione ENAC del 23 marzo 2017). Pertanto, anche se si riprende solo un campo deserto, se quel campo si trova in una zona vietata al volo (No-Fly Zone), si commette comunque un illecito.




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 Raffaella Mari

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