Quattro dubbi frequenti sulla NASpI in un unico percorso: requisiti base, calcolo delle 13 settimane, dimissioni seguite da licenziamento e lavoro a chiamata.
Chi perde il lavoro si pone quasi sempre la stessa domanda, scomposta in mille varianti: ho diritto alla NASpI? Quanto dura? Cosa succede se prima mi ero dimesso, o se il mio contratto era a chiamata? NASpI: quando spetta e come si calcola il diritto alla prestazione è la domanda che raccoglie, in realtà, quattro problemi distinti ma strettamente collegati tra loro, e che vale la pena affrontare come un unico percorso, dal requisito generale fino ai casi più particolari.
Il punto di partenza: due condizioni che devono coesistere sempre
Per avere diritto alla NASpI servono, in ogni caso, due condizioni insieme. La prima è lo stato di disoccupazione involontaria: il rapporto deve essersi interrotto per una causa non imputabile alla volontà del lavoratore, come un licenziamento o la scadenza di un contratto a termine, con limitate eccezioni per le dimissioni che vedremo più avanti. La seconda è il possesso di almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione.
A queste si aggiunge un requisito puramente procedurale: bisogna trovarsi in stato di disoccupazione anche in senso formale, quindi privi di un impiego che superi certe soglie di reddito, aver presentato la DID, la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, al sistema informativo delle politiche del lavoro, e aver stipulato con il Centro per l’Impiego un patto di servizio personalizzato. Lo stato di disoccupazione può convivere con un reddito minimo: fino a 8.500 euro annui per il lavoro subordinato, fino a 5.500 euro per il lavoro autonomo.
Come si contano davvero le 13 settimane
Qui si annida il punto più frainteso dell’intera disciplina. Non tutte le settimane lavorate contano allo stesso modo, perché il criterio decisivo non è il tempo calendariale trascorso al lavoro, ma la contribuzione effettivamente maturata, e questa si calcola con regole diverse a seconda del tipo di rapporto.
Per il lavoro subordinato ordinario, ogni settimana in cui la retribuzione soggetta a contribuzione raggiunge il minimale settimanale previsto vale come una settimana piena. Per il settore agricolo, la conversione cambia radicalmente: 6 contributi giornalieri agricoli equivalgono a 1 settimana contributiva, quindi 60 giornate di lavoro agricolo, che intuitivamente sembrerebbero valere molto più di 13 settimane, si traducono in appena 10 settimane utili. Per il lavoro domestico la regola è ancora diversa: servono 24 ore di lavoro per formare un contributo settimanale, e chi lavora 12 ore alla settimana per un anno intero matura solo 26 settimane, non 52. Per il part-time, comprese le forme verticali cicliche, le ore effettivamente retribuite vanno rapportate all’orario ordinario del corrispondente tempo pieno.
Un lavoratore domestico presta 15 ore settimanali per un intero anno. Sommando le ore lavorate in un trimestre e dividendo per 24, si ottengono circa 8 settimane contributive per quel periodo, molto meno delle 13 settimane calendariali che si potrebbero immaginare contando semplicemente le settimane di calendario in cui ha effettivamente lavorato.
A questo si aggiunge un principio di garanzia importante: la contribuzione dovuta ma non versata dal datore di lavoro resta comunque utile, per il principio di automaticità delle prestazioni previsto dall’art. 2116 c.c. Vengono inoltre computati i periodi di maternità obbligatoria, di congedo parentale indennizzato, di lavoro svolto in Paesi UE o convenzionati, e di malattia dei figli entro gli 8 anni nel limite di 5 giorni l’anno. Restano invece esclusi il lavoro all’estero in Stati non convenzionati, la cassa integrazione a zero ore, l’aspettativa per cariche pubbliche o sindacali, e alcuni permessi per l’assistenza a persone con disabilità grave. Questi periodi non interrompono comunque il quadriennio di osservazione: semplicemente non vengono contati, e la loro presenza può portare ad ampliare l’arco temporale entro cui cercare le settimane utili.
Se prima ci si è dimessi, e poi si viene licenziati
Un caso frequente, e da poco irrigidito dalla legge, riguarda chi lascia volontariamente un lavoro e poi, in un nuovo impiego, viene licenziato. La regola di base resta semplice: le dimissioni volontarie escludono la NASpI per quello specifico evento, perché la perdita del lavoro dipende da una scelta del lavoratore.
Dal 1° gennaio 2025, però, se quelle dimissioni riguardavano un rapporto a tempo indeterminato ed erano avvenute nei 12 mesi precedenti al licenziamento successivo, per riattivare il diritto alla NASpI occorre dimostrare che, tra la data delle dimissioni e la data del licenziamento, siano maturate almeno 13 settimane di contribuzione. Non basta più, come accadeva fino al 2024, che l’ultimo evento sia genericamente involontario: serve un periodo autonomo di lavoro effettivo tra i due eventi.
Un lavoratore si dimette il 15 febbraio 2025 da un impiego a tempo indeterminato, trova un nuovo lavoro il 10 marzo e viene licenziato già il 10 aprile: tra i due eventi non sono trascorse 13 settimane, e la NASpI non spetta. Se lo stesso licenziamento fosse avvenuto il 10 luglio, avendo nel frattempo maturato le 13 settimane richieste, il diritto sussisterebbe pienamente.
Restano fuori da questo vincolo aggiuntivo le dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, mobbing, trasferimento ingiustificato), quelle rassegnate nel periodo protetto di maternità, e la risoluzione consensuale raggiunta in sede protetta, anche per rifiuto di un trasferimento oltre 50 km o 80 minuti di percorrenza. In questi casi la cessazione è già equiparata a un evento involontario fin dall’origine, e il vincolo delle 13 settimane successive semplicemente non si applica. È importante notare che i contributi versati nel rapporto da cui ci si è dimessi non vengono comunque “cancellati”: restano utili sia per il requisito generale delle 13 settimane nel quadriennio, sia per il calcolo dell’importo della prestazione, un piano del tutto distinto rispetto al nuovo requisito post-dimissioni.
Lavoro a chiamata: settimane utili solo se la retribuzione raggiunge il minimale
L’ultimo tassello riguarda il lavoro intermittente, dove la discontinuità delle prestazioni rende il calcolo meno intuitivo. Ogni settimana in cui, per effetto delle chiamate effettive o dell’eventuale indennità di disponibilità, la retribuzione imponibile raggiunge il minimale settimanale, costituisce una settimana valida. Il flusso UniEmens, attraverso cui il datore comunica i dati contributivi, calcola queste settimane dividendo le ore complessivamente retribuite nel mese per l’orario contrattuale di un lavoratore full-time comparabile.
Il punto più delicato riguarda però i periodi di silenzio tra una chiamata e l’altra. Se il contratto non prevede obbligo di disponibilità né la relativa indennità, quei periodi non generano alcuna contribuzione e, soprattutto, non sono considerati cessazione del rapporto: finché il contratto formalmente resta in vita, anche mesi senza chiamate non danno accesso autonomo alla NASpI. Se invece il contratto prevede l’obbligo di disponibilità con relativa indennità, quest’ultima è comunque soggetta a contribuzione, e le settimane corrispondenti, se raggiungono il minimale, restano utili al pari di quelle di lavoro effettivo.
Chi già percepisce la NASpI e accetta un nuovo contratto intermittente non perde automaticamente la prestazione: se il contratto prevede obbligo di risposta e indennità, si applica il cumulo tra NASpI e reddito da lavoro, purché il reddito annuo non superi 8.500 euro; se invece manca l’obbligo di disponibilità, la prestazione si sospende solo per le giornate di effettiva chiamata, restando dovuta per il resto del periodo, sempre entro lo stesso limite reddituale e con l’obbligo di comunicare all’INPS il reddito presunto.
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Angelo Greco
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