Guida all’art. 217 C.d.S.: procedura, tempi del DTT, ricorso al Prefetto e sanzioni per chi guida con il libretto sospeso.
Spesso si tende a confondere il semplice ritiro di un documento con la sua sospensione, ma le differenze sono sostanziali e incidono pesantemente sulla possibilità di utilizzare il proprio veicolo. Quando l’infrazione commessa è particolarmente grave o riguarda specifiche irregolarità tecniche e amministrative, il Codice della Strada prevede una sanzione accessoria temuta da molti automobilisti: la sospensione della carta di circolazione. Non si tratta solo di consegnare il “libretto” all’agente al momento del posto di blocco, ma di un procedimento articolato che coinvolge il Dipartimento dei Trasporti Terrestri e che congela l’efficacia del documento per un periodo variabile. In questo approfondimento spiegheremo nel dettaglio il tema della carta di circolazione sospesa e come riaverla, analizzando l’iter burocratico, i diritti del cittadino di fronte ai ritardi della Pubblica Amministrazione e le severe conseguenze previste per chi decide di ignorare il divieto e mettersi comunque al volante.
Cosa significa avere la carta di circolazione sospesa?
La sospensione della carta di circolazione è una sanzione accessoria disciplinata dall’art. 217 del Codice della Strada (C.d.S.). In termini pratici, consiste nella privazione temporanea di efficacia del documento. Questo significa che, anche se il veicolo è fisicamente integro, non può circolare perché il documento che ne attesta l’idoneità è momentaneamente “congelato”.
Questa misura non scatta per tutte le infrazioni, ma solo per ipotesi specifiche previste dalla legge. Tra i casi più rilevanti ricordiamo le violazioni citate dagli articoli: 6, comma 12; 10, comma 24; 62, comma 7; 82, comma 10; 83, comma 5; 84, comma 8; 85, comma 4; 87, comma 7; 104, comma 10; 114, comma 7; 168, commi 7 e 9, e 169, comma 8, C.d.S.
Cosa fa la polizia al momento del controllo?
La procedura inizia su strada. L’agente accertatore, una volta verificata la violazione, provvede immediatamente a ritirare la carta di circolazione, annotando l’operazione nel verbale di contestazione (come previsto dall’art. 399 del Regolamento).
Per evitare di abbandonare il veicolo in mezzo al traffico, l’agente rilascia contestualmente al trasgressore un permesso provvisorio di circolazione. Questo documento, che può essere redatto anche sul retro del verbale stesso, serve esclusivamente per permettere al conducente di raggiungere un luogo specifico (ad esempio il garage di casa) indicato dal conducente stesso.
Successivamente, l’organo di polizia ha 5 giorni di tempo per trasmettere il documento ritirato, insieme al verbale, all’ufficio competente del DTT (Dipartimento dei Trasporti Terrestri).
Chi decide la durata dello stop e in quanto tempo?
Una volta ricevuti gli atti, il DTT ha 15 giorni per emanare l’ordinanza di sospensione. In questo provvedimento viene stabilita la durata della sanzione, che ha effetto retroattivo (cioè parte dal momento in cui la polizia ha accertato l’infrazione).
Per decidere per quanto tempo il libretto resterà sospeso, l’ufficio valuta tre elementi:
-
la gravità dell’infrazione commessa;
-
l’entità del danno eventualmente provocato;
-
il pericolo che l’ulteriore circolazione del mezzo potrebbe causare.
Se la carta di circolazione è stata rilasciata da uno Stato estero, il DTT ne sospende la validità solo sul territorio italiano e comunica il provvedimento all’Autorità dello Stato che ha emesso il documento.
È importante notare che l’ordinanza di sospensione comporta automaticamente anche l’obbligo di sottoporre il veicolo a fermo amministrativo per un periodo identico a quello della sospensione del libretto.
Cosa succede se il provvedimento arriva in ritardo?
Il termine di 15 giorni concesso al DTT per emettere l’ordinanza è definito “ordinatorio”, ovvero non è tassativo in senso assoluto. Tuttavia, il rispetto di questo tempo è fondamentale per i diritti del cittadino. Si possono verificare due scenari:
-
se l’ordinanza non viene emessa nei termini e l’avente diritto presenta un’istanza di restituzione, l’inerzia della Pubblica Amministrazione causa la decadenza della sanzione. In questo caso, il documento deve essere restituito e si può tornare a circolare liberamente (la sanzione accessoria decade, mentre la multa principale segue il suo corso);
-
se invece il cittadino non presenta alcuna richiesta di restituzione, l’ordinanza potrà essere emessa validamente anche dopo la scadenza dei 15 giorni.
Come viene comunicata la sanzione e come riavere il libretto?
L’ordinanza emessa dal DTT viene notificata al proprietario del veicolo e comunicata anche al Prefetto. Una particolarità di questa procedura è che il provvedimento di sospensione non viene materialmente iscritto o annotato sul documento cartaceo.
Una volta decorso il periodo di sospensione stabilito, l’avente diritto deve attivarsi presentando un’istanza al DTT per ottenere la restituzione della carta di circolazione.
È possibile fare ricorso contro la sospensione?
La tutela legale in questi casi richiede attenzione. Sebbene l’art. 217 C.d.S. sembri suggerire la possibilità di un ricorso diretto al Prefetto solo contro la sospensione, l’interpretazione generale delle norme esclude questa via come regola base.
Il cittadino ha a disposizione due strade principali:
-
il ricorso al Prefetto contro il verbale di contestazione (la multa): questo ricorso si estende automaticamente anche alla sanzione accessoria. Se il Prefetto accoglie il ricorso, archivia il verbale e ordina al DTT di revocare l’ordinanza e restituire subito il documento. Se lo respinge, conferma sia la multa che la sospensione;
-
il ricorso in opposizione all’Autorità giudiziaria.
Esiste un’eccezione in cui è possibile un ricorso autonomo contro la sola sanzione accessoria: quando l’ordinanza di sospensione è stata emessa oltre il termine di 15 giorni nonostante il cittadino avesse già presentato istanza di restituzione.
Quali sono i rischi per chi circola abusivamente?
Mettersi alla guida di un veicolo che ha la carta di circolazione sospesa è un comportamento gravissimo, definito circolazione abusiva. Le conseguenze sono molto pesanti:
-
una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.004 a 8.017 euro;
-
la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 12 mesi;
-
in caso di reiterazione (cioè se si ripete la violazione), scatta la confisca amministrativa del veicolo.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Raffaella Mari
Source link


