Non basta dichiararsi senza reddito: il gratuito patrocinio segue regole tecniche precise, e un’autocertificazione generica non basta a ottenerlo.

Un avvocato costa, e chi non ha i mezzi per pagarlo rischia di restare senza difesa proprio quando ne avrebbe più bisogno. La Costituzione non lascia questo problema irrisolto: l’art. 24 stabilisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, e che ai non abbienti sono assicurati i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione. Molti si chiedono quando si ha diritto al patrocinio a spese dello Stato, pensando che basti dichiararsi poveri per ottenerlo. La realtà è più articolata: il cosiddetto gratuito patrocinio richiede il rispetto di requisiti reddituali precisi, una domanda formulata secondo criteri tecnici rigorosi, e in alcuni casi anche una valutazione sulla fondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio.

Cos’è concretamente questo beneficio?

Il patrocinio a spese dello Stato permette a chi non dispone di risorse economiche sufficienti di essere assistito da un difensore senza doverne anticipare o sostenere i costi, nei limiti stabiliti dalla legge. La Corte costituzionale lo ha definito uno strumento essenziale per l’effettività del diritto di difesa, pur riconoscendo al legislatore un margine di discrezionalità nel conformarne la disciplina processuale.

In quali processi si può ottenere?

Opera davanti a tutte le giurisdizioni, come vuole la Costituzione, ma la disciplina non è identica ovunque. La Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità di un regime differenziato tra processo penale e altri giudizi, proprio in ragione delle peculiarità del primo, dove entra in gioco anche la libertà personale. Nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario esistono regole proprie, che in alcune ipotesi prevedono anche un vaglio sulla non manifesta infondatezza della pretesa. Nel processo penale, invece, la tutela resta tradizionalmente più intensa.

Come si calcola il reddito rilevante?

Il presupposto centrale è la non abbienza, cioè il possesso di un reddito che non superi il limite fissato dalla legge. Conta il reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione, ma non solo. Devono essere considerati anche i redditi esenti da IRPEF, e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. La Cassazione ha inoltre chiarito che la nozione di reddito imponibile va intesa in senso tributario, quindi va calcolata al netto degli oneri deducibili.

Un chiarimento importante riguarda l’ISEE, spesso confuso con il parametro corretto: non lo è. Ciò che rileva per il patrocinio a spese dello Stato è il reddito calcolato secondo l’art. 76 del testo unico spese di giustizia, un criterio diverso e più specifico rispetto all’indicatore ISEE utilizzato per altre prestazioni sociali.

Un lavoratore con un reddito da lavoro dipendente modesto, ma titolare anche di un piccolo reddito esente da IRPEF derivante da un investimento agevolato, deve dichiarare entrambe le voci: escludere il secondo reddito solo perché esente porterebbe a un calcolo scorretto della soglia.

Si considera solo il reddito personale?

No, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari. In questo caso si considera la somma dei redditi dell’intero nucleo familiare convivente, non solo quello dell’istante. La giurisprudenza ha però chiarito un aspetto pratico che semplifica la procedura: l’autocertificazione presentata dall’interessato può riguardare anche le situazioni reddituali dei familiari conviventi, senza che serva acquisire un’autocertificazione autonoma da parte di ciascun familiare.

Il limite di reddito è sempre lo stesso importo?

No. Il limite viene aggiornato periodicamente in base alla variazione dell’indice ISTAT, tramite decreto. Per questo motivo conta il limite vigente al momento rilevante per la domanda, non un valore fisso che resta invariato nel tempo.

Come deve essere formulata l’istanza?

L’istanza va presentata dall’interessato e deve contenere gli elementi richiesti dalla legge, tra cui un elemento decisivo: la dichiarazione sostitutiva che attesta le condizioni di reddito. La giurisprudenza insiste molto su questo punto, perché è qui che si concentrano gli errori più frequenti. Non basta dichiarare genericamente di avere un reddito inferiore alla soglia di legge. Occorre invece una specifica determinazione del reddito complessivo valutabile: una formula generica come “dichiaro di avere un reddito inferiore al limite di legge” non è sufficiente. Serve indicare in modo puntuale il reddito rilevante, secondo i criteri dell’art. 76 del testo unico.

La Cassazione ha precisato quali sono i requisiti di ammissibilità dell’istanza: le generalità dell’istante e dei componenti del nucleo familiare, la dichiarazione sostitutiva sulle condizioni reddituali, l’impegno a comunicare eventuali variazioni, la sottoscrizione dell’atto, ed eventuale documentazione aggiuntiva solo se specificamente richiesta dall’autorità competente.

Serve allegare tutta la documentazione fin dall’inizio?

Non sempre. La dichiarazione sostitutiva dell’interessato è normalmente sufficiente per ottenere il beneficio, ferma restando la possibilità per l’autorità di chiedere ulteriore documentazione o di disporre verifiche, anche attraverso la Guardia di Finanza. Due precisazioni pratiche vanno però tenute presenti: se la legge richiede espressamente un determinato contenuto a pena di inammissibilità, quel contenuto va rispettato senza eccezioni; e se il giudice o l’organo competente chiedono integrazioni documentali, non produrle può avere conseguenze negative sulla domanda.

Nei processi civili conta anche la fondatezza della causa?

Sì, ed è una differenza importante rispetto al processo penale. Per i processi diversi da quello penale, la Corte costituzionale ricorda che il beneficio è collegato anche a un filtro pensato per evitare che lo Stato sopporti i costi di pretese manifestamente infondate. Nel processo civile, amministrativo e nei giudizi assimilati, quindi, il solo requisito reddituale non basta: serve anche che la domanda o la difesa che si intende sostenere non appaia manifestamente infondata fin dall’inizio.

Come funziona per i cittadini stranieri non UE?

Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea deve in linea generale corredare l’istanza con la certificazione dell’autorità consolare competente. La Corte costituzionale è però intervenuta su questo punto, dichiarando illegittima la disciplina nella parte in cui non consentiva, in caso di impossibilità di ottenere quella documentazione, di sostituirla con una dichiarazione sostitutiva. La regola resta quindi la certificazione consolare, ma chi dimostra di essersi attivato con la dovuta diligenza, senza riuscire a ottenerla, può presentare in alternativa una dichiarazione sostitutiva.

Un cittadino proveniente da un paese in cui il consolato italiano non è raggiungibile per ragioni di conflitto in corso, e che documenta i propri tentativi di contatto rimasti senza esito, può sostituire la certificazione richiesta con una propria dichiarazione, senza vedersi respingere l’istanza solo per l’impossibilità materiale di reperire il documento consolare.

Il beneficio dura fino alla fine del processo?

Sì, ma solo finché permangono i requisiti che lo hanno giustificato. Il patrocinio non è legato soltanto alla situazione economica esistente al momento della domanda, ma anche alla permanenza delle condizioni reddituali durante l’intero svolgimento del processo. L’interessato ha quindi l’obbligo di comunicare le variazioni rilevanti del proprio reddito man mano che si verificano, non solo al momento della richiesta iniziale.

Quando può essere revocato il beneficio?

Il patrocinio può essere revocato se vengono meno i requisiti, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge. Le ipotesi di revoca sono tassative, non discrezionali: rilevano la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito, l’omessa comunicazione delle variazioni reddituali quando dovute, e altri casi specificamente disciplinati dal testo unico.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito un principio che smentisce un’idea diffusa ma sbagliata: la falsità o l’incompletezza della dichiarazione non comportano automaticamente la revoca, se i redditi effettivi restano comunque sotto la soglia prevista dalla legge. La revoca può essere disposta solo nei casi espressamente disciplinati dalla normativa. Questo non significa che dichiarare il falso sia privo di conseguenze: restano ferme le sanzioni penali previste dalla legge per chi rende dichiarazioni non veritiere, a prescindere dal fatto che la revoca del beneficio scatti o meno.

Quali spese copre in concreto il patrocinio?

Alcune spese vengono prenotate a debito, altre anticipate direttamente dall’erario. Tra le spese anticipate rientrano gli onorari e le spese dovute al difensore. Tra quelle prenotate a debito rientra, ad esempio, il contributo unificato nei processi civile, amministrativo e tributario, che quindi non va versato in anticipo dall’interessato ma resta a carico dello Stato salvo successivo recupero nei casi previsti.




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 Raffaella Mari

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