Due direttori sanitari nominati uno dopo l’altro, lo stesso requisito mancante, un elenco regionale costruito su un’equipollenza bocciata dal giudice e un contratto firmato mentre le verifiche risultavano ancora in corso.

Il caso della Direzione sanitaria dell’Asp di Trapani non è una semplice svista burocratica. È una catena di errori nella quale ogni ufficio ha fatto affidamento sul timbro apposto da quello precedente. Alla fine, però, il Tribunale del Lavoro ha ricordato una regola piuttosto elementare: per ricoprire un incarico previsto dalla legge occorrono i titoli previsti dalla legge.

La sentenza del giudice Eliseo Davì, depositata il 14 agosto 2026, ha dichiarato nullo il contratto di Danilo Greco e ha ordinato all’Asp di Trapani di rifare la procedura di nomina.

Ma per capire come si sia arrivati fin qui bisogna tornare al 2021.

 

L’origine dell’errore: l’avviso della Regione

 

Con il decreto assessoriale numero 1301 del 6 dicembre 2021, l’Assessorato regionale alla Salute avviò la procedura per formare l’elenco degli idonei alla nomina di direttore sanitario delle aziende sanitarie siciliane.

L’avviso consentiva l’inserimento nell’elenco anche a chi possedeva l’attestato del corso per direttore generale oppure un altro corso di formazione manageriale programmato per l’esercizio delle funzioni di direzione sanitaria.

Secondo il Tribunale, è qui che nasce il problema.

Gli articoli 1 e 7 del Dpr 484 del 1997 richiedono infatti, per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale, uno specifico attestato di formazione manageriale previsto per l’area della sanità pubblica. Non un generico master, non il corso per direttore generale e neppure un titolo ritenuto equivalente dalla Regione.

La normativa statale non prevede questa equipollenza. E la Regione, stabilisce la sentenza, non poteva introdurla autonomamente.

 

L’elenco regionale del 2024

 

Il 15 gennaio 2024 l’Assessorato approvò, con il decreto numero 17, il nuovo elenco regionale degli idonei. Tra i nomi figuravano Gaetano Migliazzo, Danilo Greco e Francesco Cristiano Raimondo.

Un punto deve essere chiarito: Greco era effettivamente inserito nell’elenco. Il problema non è che sia stato scelto fuori dall’albo, come inizialmente riportato in alcune ricostruzioni. Il Tribunale ha invece stabilito che la sua inclusione era illegittima perché fondata su un titolo formativo diverso da quello specificamente richiesto dalla legge statale.

Essere nell’elenco, insomma, non bastava. Tanto più che lo stesso decreto regionale, all’articolo 2, affidava al direttore generale dell’azienda sanitaria il compito di verificare i requisiti prima del conferimento dell’incarico.

Il decreto era chiarissimo: in assenza dei requisiti non si sarebbe potuto procedere alla stipula del contratto.

 

La prima nomina: Gaetano Migliazzo

 

Il 2 settembre 2024 l’allora direttore generale dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce, nominò Gaetano Migliazzo direttore sanitario con la deliberazione numero 1176.

Francesco Cristiano Raimondo, direttore medico dell’Unità operativa complessa di Medicina generale dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, impugnò la nomina. Il ricorso venne depositato il 4 novembre 2024.

Secondo Raimondo, assistito dall’avvocato Vincenzo Sparti, Migliazzo non possedeva lo specifico attestato di formazione manageriale previsto per la direzione sanitaria.

Migliazzo si dimise il 20 gennaio 2025, con decorrenza dal primo febbraio. Per questo motivo il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla sua nomina. Nella sentenza, però, viene precisato che, senza quelle dimissioni, il primo ricorso avrebbe trovato accoglimento: anche Migliazzo era privo del titolo richiesto.

 

La seconda nomina: Danilo Greco

 

Dopo le dimissioni di Migliazzo, il 18 febbraio 2025 Ferdinando Croce firmò la deliberazione numero 237, nominando Danilo Greco direttore sanitario per tre anni, con decorrenza dal 24 febbraio.

L’Asp presentò pubblicamente la designazione come una scelta tecnica compiuta all’interno dell’albo regionale. Greco, medico igienista, aveva una consolidata esperienza all’Asp di Caltanissetta: dirigeva l’Unità operativa complessa “Ospedalità pubblica e privata”, aveva lavorato nel controllo di gestione, nella prevenzione, nella programmazione aziendale e nelle attività di contrasto alla pandemia. L’annuncio ufficiale dell’Asp risale al 18 febbraio 2025.

La sentenza non mette in discussione questa esperienza professionale. Il punto è esclusivamente giuridico: Greco non possedeva lo specifico attestato richiesto per l’area della sanità pubblica.

Raimondo presentò quindi un secondo ricorso, depositato il 29 maggio 2025. Le due cause furono successivamente riunite.

 

Il contratto firmato quasi due mesi dopo

 

Gli atti raccontano un dettaglio particolarmente significativo.

Il contratto di Greco non venne firmato a febbraio, ma il 22 aprile 2025, quasi due mesi dopo l’inizio dell’incarico. Per conto dell’Asp firmò Danilo Faro Antonio Palazzolo, direttore amministrativo e in quel momento sostituto del direttore generale.

Il contratto aveva durata triennale, con decorrenza retroattiva dal 24 febbraio 2025. Prevedeva un trattamento economico annuo lordo di 115.686,34 euro, integrabile con un’indennità di risultato fino al 20 per cento.

Nelle premesse, però, l’Asp scriveva che la nomina era subordinata alla verifica dei requisiti e che erano state inviate apposite richieste agli enti interessati. Aggiungeva inoltre che, “nelle more” dell’acquisizione di tutti gli esiti dei controlli, si riteneva comunque di procedere alla firma.

In altre parole, il contratto veniva sottoscritto mentre le verifiche erano ancora dichiarate in corso.

Ma il passaggio più importante si trova all’articolo 7. Nel contratto è scritto che Greco aveva dichiarato di possedere un certificato di partecipazione al corso di formazione manageriale “per Direttori Generali di Azienda Sanitaria”, conseguito il 25 giugno 2019 presso il Cefpas di Caltanissetta.

Il titolo era quindi indicato nero su bianco. Ed era esattamente il corso che il Tribunale ha poi ritenuto non equivalente a quello specifico per direttore sanitario.

 

Perché il corso per direttore generale non basta

 

La difesa dell’Asp, dell’Assessorato e dello stesso Greco si è fondata principalmente sull’avviso regionale: se la Regione aveva ammesso tra i requisiti alternativi anche il corso per direttore generale e se Greco era stato inserito nell’elenco degli idonei, la nomina doveva considerarsi legittima.

Il giudice ha respinto questa impostazione.

Il requisito previsto dal Dpr 484 del 1997 è una condizione legale di accesso all’incarico. Non è un titolo preferenziale e non può essere acquisito dopo la nomina. Soprattutto, non può essere sostituito da altri percorsi formativi senza un’espressa disposizione statale.

Secondo il Tribunale, queste regole costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute e di buon andamento della Pubblica amministrazione. La professionalità di chi occupa i vertici delle aziende sanitarie, infatti, incide direttamente sull’organizzazione dei servizi e sulla qualità delle prestazioni erogate ai cittadini.

La Regione non poteva quindi allargare la platea degli idonei introducendo un’equivalenza non prevista dallo Stato.

 

L’Asp non poteva limitarsi all’elenco

 

La Regione ha costruito l’elenco sulla base di un criterio che il Tribunale ha giudicato illegittimo. Ma questo non libera l’Asp dalle proprie responsabilità amministrative.

La legge e lo stesso decreto regionale imponevano al direttore generale di controllare i requisiti prima del conferimento dell’incarico.

Nelle proprie difese l’Asp aveva sostenuto che l’eventuale illegittimità non potesse essere attribuita all’azienda trapanese. Il giudice risponde che l’inserimento nell’elenco regionale non esonerava il direttore generale dal verificare il possesso del titolo richiesto dalla normativa statale.

L’elenco, insomma, non era una patente capace di rendere legittimo ciò che la legge non consentiva.

 

Cosa ha deciso il Tribunale

 

Il Tribunale ha disapplicato, ai fini del giudizio:

  • la parte dell’avviso regionale del 2021 che ammetteva il corso per direttore generale o altri titoli differenti da quello previsto dal Dpr 484;
  • l’elenco regionale del 15 gennaio 2024, limitatamente all’inclusione di Danilo Greco;
  • la deliberazione numero 237 del 18 febbraio 2025 con la quale Greco era stato nominato direttore sanitario.

Di conseguenza, il contratto individuale è stato dichiarato nullo perché stipulato con un soggetto privo di un requisito legale indispensabile.

L’Asp è stata condannata a rinnovare la procedura e a scegliere il nuovo direttore sanitario tra i professionisti legittimamente inseriti nell’elenco e in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa statale.

 

Raimondo non diventa automaticamente direttore sanitario

 

La sentenza non assegna l’incarico a Francesco Cristiano Raimondo.

Il giudice ha riconosciuto che Raimondo possiede sia l’attestato per direttore generale sia quello specifico per direttore sanitario e che, nonostante il superamento dei 65 anni, aveva diritto a partecipare alla selezione grazie alla deroga temporanea che aveva elevato il limite a 68 anni.

Raimondo ha quindi ottenuto il diritto alla ripetizione della procedura, non la nomina automatica.

La scelta resta fiduciaria e discrezionale e spetta al direttore generale o, nell’attuale fase commissariale, al vertice dell’Asp.

Sono state respinte anche le richieste di risarcimento per perdita di chance. Raimondo, secondo il Tribunale, non ha dimostrato che, senza le nomine illegittime, avrebbe avuto un’elevata probabilità di essere scelto tra gli oltre sessanta idonei. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

 

Il ruolo della Regione

 

La Regione Siciliana è stata estromessa dal processo per difetto di legittimazione passiva, mentre per l’Assessorato alla Salute è stata dichiarata cessata la materia del contendere dopo la rinuncia di Raimondo alle domande formulate nei suoi confronti.

Questo significa che la sentenza non ha accertato una responsabilità risarcitoria della Regione o dell’Assessorato.

Sul piano amministrativo, tuttavia, la motivazione è pesante: il Tribunale ha ritenuto illegittima la parte dell’avviso regionale che equiparava titoli formativi differenti e ha disapplicato l’inclusione di Greco nell’elenco.

La decisione non cancella automaticamente l’intero albo regionale. Ma apre inevitabilmente un problema più ampio: bisognerà capire quanti altri nominativi siano stati inseriti sulla base della stessa equipollenza e se siano stati conferiti incarichi analoghi in altre aziende sanitarie siciliane.

 

Cosa succede adesso

 

La commissaria straordinaria dell’Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti, ha dichiarato che l’azienda sta provvedendo a prendere formalmente atto della sentenza. Lo aveva riferito Tp24 nei giorni scorsi.

L’Asp dovrà quindi avviare una nuova procedura e verificare direttamente, candidato per candidato, il possesso dello specifico attestato richiesto dalla legge.

La sentenza riguarda la nomina e il contratto di Greco. Non dispone invece l’annullamento automatico di tutti gli atti adottati o sottoscritti durante il suo incarico.

Resta, però, il dato politico e amministrativo: per quasi un anno e mezzo l’Asp di Trapani ha avuto un direttore sanitario il cui contratto, secondo il Tribunale, non avrebbe mai potuto essere validamente stipulato. Prima di lui era stato nominato un altro professionista che, sempre secondo il giudice, presentava lo stesso problema.

Due nomine, due ricorsi e un’unica regola ignorata. Nella sanità trapanese, già abbastanza provata da emergenze, carenze e scandali, anche una semplice verifica dei titoli è riuscita a diventare un caso.




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