L’obbligo di mantenimento dei figli minori non svanisce se l’altro genitore è benestante o se intervengono terzi: ecco i chiarimenti della Cassazione.

Quando una coppia con figli decide di separarsi, la gestione delle risorse economiche diventa spesso un terreno di scontro molto acceso. Una delle convinzioni più diffuse tra i genitori che non convivono con la prole è che l’obbligo di versare i soldi per i figli dipenda dalle reali difficoltà economiche in cui questi si trovano. Molte persone credono che, se il bambino riceve già tutto il necessario dall’altro genitore o magari dai nonni, il proprio dovere di contribuzione si annulli. La legge segue però un principio molto più rigoroso, volto a tutelare il diritto del bambino a ricevere sostegno da entrambi i genitori, indipendentemente dalla ricchezza di uno dei due. Un quesito che i tribunali affrontano quotidianamente è proprio: devo pagare il mantenimento se l’altro genitore provvede a tutto?

La risposta dei giudici della Corte di Cassazione è chiaramente orientata alla protezione della prole. L’obbligo di assistenza familiare è un dovere personale e intrasmissibile. Esso non scompare solo perché l’altro genitore ha una situazione economica solida o è più generoso. La giustizia non accetta giustificazioni basate sulla disponibilità di terzi o sulla capacità dell’ex coniuge di coprire le mancanze dell’altro. Il legame tra genitore e figlio impone responsabilità costanti che il codice penale protegge con fermezza.

Il bisogno del minore è sempre presunto dalla legge?

Il sistema giuridico italiano stabilisce un punto fermo: un bambino minorenne si trova per definizione in uno stato di necessità. Per questo motivo, la minore età dei figli costituisce una condizione che i giudici definiscono “in re ipsa“, ovvero insita nella natura stessa del soggetto. Questo significa che lo stato di bisogno del figlio non deve essere dimostrato con prove complicate. La legge presume che un minore abbia bisogno dei mezzi di sussistenza per vivere, crescere e studiare. Questo stato di bisogno è presunto dalla legge in modo assoluto e non viene meno nemmeno se il bambino vive in un contesto agiato.

Il dovere dei genitori è quello di assicurare questi mezzi in ogni momento. Non è necessario che il figlio si trovi in una situazione di indigenza estrema perché scatti l’obbligo di versare il contributo mensile. Il semplice fatto di essere minorenne attribuisce al figlio il diritto di ricevere il supporto economico da entrambi i genitori.

Se un genitore smette di pagare, commette un illecito previsto come reato dall’articolo 570 del Codice penale. Questo accade perché la legge vuole che ogni genitore si faccia carico della propria quota di responsabilità. La presunzione di bisogno serve proprio a evitare che i minori restino senza risorse mentre i genitori discutono su chi debba pagare di più o di meno.

L’aiuto dell’altro genitore cancella l’obbligo di mantenimento?

Molti genitori pensano che, se l’ex coniuge guadagna molto e provvede a ogni spesa del figlio, il proprio contributo diventi inutile o facoltativo. La realtà legale è opposta. La violazione degli obblighi di assistenza scatta anche se al mantenimento della prole provvede in via sussidiaria l’altro genitore. Questo significa che, se una madre paga da sola la scuola, il cibo e i vestiti perché il padre non manda i soldi, il padre è comunque colpevole. Il fatto che alla erogazione dei mezzi di sussistenza provveda la madre non elimina l’obbligo del padre.

Persiste infatti il dovere per entrambi i genitori di occuparsi dei figli. La legge non ammette che un genitore si lavi le mani dei propri impegni economici solo perché l’altro è in grado di coprire il buco.

Facciamo un esempio pratico per capire meglio: se un padre smette di versare l’assegno perché la madre ha ricevuto una promozione e ha uno stipendio molto alto, egli sta comunque venendo meno ai suoi doveri. La madre sta solo sopperendo a una mancanza dell’altro, ma questo non sana il comportamento scorretto del padre. L’obbligo resta in capo a entrambi i genitori fino a quando il figlio non raggiunge l’indipendenza economica o la maggiore età, a seconda delle circostanze stabilite dal giudice civile.

Cosa succede se i nonni o la pubblica assistenza aiutano i figli?

In alcuni casi, la famiglia allargata interviene in soccorso dei minori. Può accadere che i nonni forniscano una assistenza economica da parte di terzi molto importante, pagando magari l’affitto della casa o le rette scolastiche. In altre situazioni, la famiglia può ricevere aiuti dallo Stato attraverso la pubblica assistenza o piccole elargizioni comunali. Anche in questi scenari, l’obbligo del genitore di contribuire non svanisce. La Cassazione ha chiarito che il dovere di assistenza verso i figli minorenni è prioritario rispetto a qualunque aiuto esterno.

Ricevere assistenza da parenti o dallo Stato non esclude il dovere del genitore di provvedere ai mezzi di sussistenza. Se un padre conta sul fatto che i nonni materni sono ricchi e provvedono a tutto, commette comunque una violazione legale. L’intervento di terzi è considerato un aiuto aggiuntivo per il benessere del minore, ma non può diventare un sostituto del dovere genitoriale. La responsabilità verso i figli è un peso che ogni genitore deve portare personalmente. Non si può delegare questo compito alla beneficenza di altri o ai sussidi pubblici se si hanno le capacità per contribuire, anche minimamente.

Quando la mancanza di soldi giustifica il mancato pagamento?

Esistono rari casi in cui un genitore è davvero impossibilitato a pagare. Tuttavia, la legge non accetta scuse generiche o temporanee. Per evitare una condanna, l’incapacità economica deve essere assoluta. Questo concetto è molto restrittivo. Non basta avere uno stipendio basso o aver subito una piccola flessione degli introiti. L’impossibilità di far fronte ai pagamenti deve derivare da una indisponibilità di introiti che sia persistente e oggettiva. Inoltre, questa condizione deve essere del tutto incolpevole.

Se un genitore perde il lavoro perché si è licenziato volontariamente o perché ha tenuto comportamenti scorretti, la sua mancanza di soldi non lo scusa. Egli deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per trovare una nuova occupazione e di non essere riuscito a ricavare nemmeno le somme minime per i figli. La giustizia penale esamina il patrimonio complessivo, non solo lo stipendio. Se un genitore non ha entrate mensili ma possiede una casa o altri beni, non può invocare l’incapacità economica. La povertà deve essere totale e documentata per essere considerata una scusa valida. La legge pretende che il genitore faccia sacrifici estremi prima di smettere di sostenere i propri figli minori.

Come si prova l’impossibilità di versare il mantenimento?

In un processo per la violazione degli obblighi di assistenza, il genitore inadempiente ha un compito molto difficile. Egli ha l’onere di allegazione, il che significa che deve presentare al giudice prove concrete e dettagliate della sua miseria. Non è assolutamente sufficiente lamentare generiche difficoltà economiche o dire che il lavoro va male. Le circostanze di fatto concrete devono essere provate tramite documenti e testimonianze.

Per dimostrare di essere nell’impossibilità di adempiere, il soggetto deve fornire:

  • la prova di una ricerca attiva e documentata di un nuovo lavoro:

  • la documentazione fiscale che attesti l’assenza totale di redditi e proprietà:

  • la dimostrazione che la propria condizione è frutto di eventi sfortunati e imprevedibili.

La Cassazione è ferma nel dire che anche dimostrare una diminuzione dei guadagni non basta. Un imprenditore che passa da guadagnare cinquemila euro al mese a mille euro deve comunque continuare a pagare il mantenimento, magari chiedendo al giudice civile una riduzione, ma non può sparire. La scelta unilaterale di non pagare è sempre rischiosa. Senza la prova di una indigenza assoluta, il giudice dichiarerà la responsabilità penale. Il diritto del bambino a ricevere i mezzi necessari per la vita quotidiana è considerato superiore a qualunque problema finanziario del genitore che non sia una vera e propria impossibilità fisica e materiale di produrre reddito.




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 Raffaella Mari

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