La servitù richiede un’utilità a favore di un fondo, non di una persona. Il parcheggio è un vantaggio personale del proprietario del veicolo e non può mai diventare servitù prediale, né per usucapione né per contratto.
Da vent’anni un proprietario lascia la propria auto in un angolo del terreno del vicino. Non ha mai chiesto il permesso esplicitamente, il vicino non ha mai protestato. Ora il vicino vuole recintare il terreno. Il proprietario del veicolo sostiene di aver maturato il diritto a continuare a parcheggiare — per usucapione. Ha ragione?
La domanda che molti proprietari si pongono in situazioni simili è se chi parcheggia sul terreno del vicino da vent’anni acquisisca la servitù di parcheggio: la risposta della Cassazione — consolidata in numerose pronunce a partire dalla sentenza n. 23708 del 2014 — è no. Il parcheggio di un’autovettura è manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non espressione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù. La servitù prediale richiede che l’utilità sia inerente al fondo dominante — non alla persona che parcheggia. E questa condizione, per la servitù di parcheggio, non ricorre mai.
Cos’è la servitù prediale e cosa la distingue dal vantaggio personale
La servitù prediale è un peso imposto su un fondo — il fondo servente — a vantaggio di un altro fondo — il fondo dominante. La caratteristica essenziale è la cosiddetta realitas: l’utilità deve essere inerente al fondo dominante, non alla persona del suo proprietario. Deve essere, in termini tecnici, una qualità del fondo che ne migliora l’utilizzazione.
Il passaggio pedonale sul fondo altrui può essere oggetto di servitù prediale perché l’utilità è inerente al fondo dominante: consente di accedervi, ne migliora la fruibilità, costituisce un vantaggio oggettivo del fondo stesso. Se il fondo cambia proprietario, la servitù segue il fondo — non la persona.
Il parcheggio di un’autovettura non soddisfa questo requisito. La comodità di lasciare l’auto sul terreno del vicino è un vantaggio personale del proprietario del veicolo — non un’utilità che incrementa il valore o la fruibilità del fondo dominante. Se il fondo cambia proprietario, il nuovo proprietario non ha alcun interesse automatico a parcheggiare su quel terreno: dipende tutto da chi possiede il veicolo, non da chi possiede il fondo.
L’usucapione della servitù di parcheggio è impossibile
L’usucapione consente di acquistare la proprietà o un diritto reale per effetto del possesso continuato nel tempo — vent’anni per i beni immobili. Perché scatti l’usucapione è necessario che il possesso sia pubblico, pacifico e prolungato per il periodo richiesto. Se tutte queste condizioni si verificano, l’acquisto avviene automaticamente, senza bisogno di una sentenza.
Ma l’usucapione può operare solo per i diritti reali riconosciuti dall’ordinamento. La servitù di parcheggio — come delineata dalla prassi — non è un diritto reale valido perché manca della realitas. Anche dopo vent’anni di parcheggio ininterrotto e pacifico, quindi, non si matura alcun diritto di servitù. Il parcheggio continuato dimostra semmai un possesso a titolo di proprietà del suolo — non l’esercizio di una servitù prediale inesistente.
La Cassazione ha affermato esplicitamente che l’acquisto per usucapione della servitù di parcheggio è impedito, oltre che dall’eventuale assenza delle opere richieste dall’art. 1061 cod. civ. per le servitù apparenti, anche dalla natura meramente personale dell’utilità (Cass. n. 5769/2013).
La nullità del contratto costitutivo di servitù di parcheggio
Il problema non riguarda solo l’usucapione. Anche quando le parti cercano di costituire contrattualmente una servitù di parcheggio — con atto notarile, con clausola nel rogito di compravendita — il contratto è nullo per impossibilità dell’oggetto ai sensi dell’art. 1346 cod. civ.
La Cassazione n. 23708/2014 ha affermato che sia nel caso in cui le parti abbiano voluto riconoscere una servitù già esistente, sia nel caso in cui abbiano voluto costituirne una ex novo, la volontà negoziale è nulla. La nullità è assoluta ai sensi dell’art. 1421 cod. civ. e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, anche in sede di legittimità.
Il caso concreto esaminato dalla sentenza è emblematico: nel rogito di vendita di un terreno era stata inserita una clausola che riconosceva una servitù di parcheggio per due auto a favore del fondo di proprietà del nipote della venditrice. L’erede del nipote aveva poi agito in giudizio per far accertare l’esistenza di quella servitù. La Cassazione ha dichiarato nulla la clausola.
Le alternative valide: servitù irregolare, uso, locazione, comodato
L’ordinamento non lascia le parti completamente prive di strumenti. Se due soggetti vogliono che uno di loro possa parcheggiare stabilmente sul terreno dell’altro, possono ricorrere a figure giuridiche diverse dalla servitù prediale.
La prima alternativa è la servitù irregolare o personale — ammessa dall’ordinamento come limitazione del diritto di proprietà a vantaggio non di un fondo, ma di una persona. Può rientrare nel diritto reale di uso previsto dall’art. 1021 cod. civ. In questo caso, però, il diritto è personale e non trasferibile: l’art. 1024 cod. civ. vieta la cessione e la locazione del diritto di uso, salvo deroga pattizia. Il cambio di proprietà del fondo dominante non comporta automaticamente il trasferimento del diritto al nuovo proprietario.
La seconda alternativa è la locazione o il comodato dell’area destinata al parcheggio. Si tratta di diritti obbligatori — non reali — il cui effetto è limitato alle parti del contratto. Anche in questo caso il diritto non si trasferisce automaticamente con il fondo.
In entrambe le ipotesi, il diritto non è opponibile ai terzi come lo sarebbe una servitù prediale correttamente costituita. Chi acquista il fondo gravato non è vincolato dalla servitù irregolare o dal contratto di locazione, salvo che sia stato reso opponibile ai terzi con le forme di legge.
L’eccezione: quando la servitù di parcheggio può esistere
La dottrina notarile e alcuni orientamenti giurisprudenziali di merito hanno sostenuto che una servitù prediale di parcheggio valida sia possibile, a condizione che vengano rispettati rigorosamente tutti i requisiti delle servitù prediali.
Affinché possa dirsi che una clausola istituisce una vera servitù di parcheggio è necessario che il diritto sia immediato — il titolare del fondo dominante deve poter fruire dell’utilità senza collaborazione del titolare del fondo servente. Il diritto deve essere costituito per soddisfare un’utilità specifica del fondo dominante, non un godimento generico. L’utilità deve essere inerente al fondo dominante da entrambi i lati — come peso del fondo servente e come vantaggio del fondo dominante. I due fondi devono essere vicini. E soprattutto l’utilità deve giungere al titolare del fondo dominante attraverso il godimento del fondo stesso — non come vantaggio personale sganciato dalla funzione del fondo.
Un esempio concreto in cui questi requisiti potrebbero essere soddisfatti: un albergo ha bisogno di un’area di parcheggio per i propri ospiti che sia funzionale all’attività alberghiera. In questo caso l’utilità non è del singolo proprietario, ma del fondo nella sua funzione imprenditoriale. Oppure: il fondo dominante è privo di accesso diretto alla strada e l’unica possibilità di raggiungerlo con un veicolo passa attraverso il parcheggio temporaneo sul fondo servente.
Al di fuori di questi casi eccezionali, la giurisprudenza di legittimità resta ferma nell’escludere la validità della servitù prediale di parcheggio.
La tutela possessoria e i limiti dell’azione
Chi ha parcheggiato per anni sul terreno altrui e si vede improvvisamente vietare l’accesso non può esperire con successo l’azione di reintegrazione del possesso di una servitù prediale, perché quella servitù non esiste. L’azione possessoria richiede un possesso con i caratteri esteriori di un diritto reale — che il parcheggio non presenta.
Chi parcheggia su un cortile condominiale e viene bloccato dall’apposizione di una sbarra o di una recinzione non ha strumenti per tutelarsi come titolare di una servitù, perché quella servitù non è mai nata. Ha eventualmente altri rimedi — se il parcheggio nel cortile comune rientra nei diritti di uso delle parti comuni del condominio — ma non la tutela possessoria della servitù.
Il caso della servitù di uso pubblico per parcheggio
Una fattispecie particolare è stata esaminata dalla giurisprudenza di merito: un Comune che chiedeva di accertare che un’area privata fosse gravata da servitù di uso pubblico per il parcheggio, costituitasi per usucapione, in quanto i residenti e i turisti l’avevano utilizzata come parcheggio per oltre vent’anni senza che il proprietario avesse mai contestato tale utilizzo.
In questo caso il giudice di merito ha accolto la domanda: l’uso ultraventennale da parte della collettività era dimostrato, e il proprietario non aveva provato di averlo mai contestato. L’assenza di una permissio domini esplicita e la mancanza di qualsiasi atto di contestazione avevano consentito di ritenere provato il possesso ultraventennale. Si tratta però di una fattispecie eccezionale — la servitù di uso pubblico — che segue regole diverse da quelle della servitù prediale tra privati.
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Raffaella Mari
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