Come regolare i rapporti patrimoniali nelle coppie di fatto: forma, contenuti, nullità e recesso secondo la legge Cirinnà.

Vivere insieme comporta condividere progetti ed emozioni, ma anche spese e responsabilità economiche. Spesso, però, gli aspetti materiali restano in una zona d’ombra che può generare incomprensioni. Per le coppie non unite in matrimonio esiste uno strumento giuridico specifico che consente di mettere nero su bianco gli accordi sulla gestione delle finanze comuni. Non è un obbligo imposto dalla legge, bensì un’opportunità per chi desidera tutelarsi e definire con chiarezza i propri impegni. Molti si chiedono a cosa serve il contratto di convivenza e quali regole bisogna seguire per stipularlo correttamente. Questo accordo formale definisce le “regole del gioco” della vita domestica, dalla divisione delle bollette alla scelta del regime patrimoniale, offrendo garanzie che altrimenti non esisterebbero. Analizziamo nel dettaglio come funziona, cosa si può includere nell’atto e cosa accade se la relazione finisce o cambiano le condizioni di vita.

Come si fa il contratto di convivenza?

I conviventi di fatto hanno la facoltà di disciplinare i loro rapporti patrimoniali attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo. La legge è molto rigorosa sulla forma: il contratto di convivenza, così come le sue successive modifiche o la sua risoluzione, deve essere redatto necessariamente in forma scritta. Se non si rispetta questo requisito, l’atto è nullo, ovvero non ha alcun valore giuridico.

Per procedere, la coppia deve rivolgersi a un pubblico ufficiale. L’atto può essere stipulato tramite atto pubblico o scrittura privata, ma in quest’ultimo caso è indispensabile la sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Il professionista ha il compito di attestare che l’accordo sia conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico (art. 1, comma 51, L. n.76/2016).

Una volta firmato, l’atto deve essere reso conoscibile ai terzi. Il professionista che ha ricevuto l’atto o autenticato le firme deve trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi entro i successivi dieci giorni. Questo passaggio serve per l’iscrizione all’anagrafe (art. 1 comma 52, L. n.76/2016).

Cosa si può scrivere nell’accordo?

Il contenuto dell’accordo è flessibile, ma deve sempre includere l’indirizzo indicato da ciascuna parte per ricevere le comunicazioni relative al contratto stesso. Oltre a questo dato obbligatorio, il documento può contenere:

  • l’indicazione della residenza;

  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, calcolate in base alle sostanze di ciascuno e alla propria capacità di lavoro, sia esso professionale o casalingo;

  • la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni (modificando quindi il regime di separazione che si applicherebbe di default).

Facciamo un esempio pratico sulle modalità di contribuzione: se uno dei due partner guadagna molto più dell’altro, nel contratto si può stabilire che partecipi in percentuale maggiore alle spese per l’affitto o per la spesa alimentare.

È importante notare che il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Se le parti inseriscono clausole come “questo contratto vale fino al 2030” o “vale solo se avremo un figlio”, queste si considerano come non scritte (art. 1, comma 50, L. n.76/2016).

Si può cambiare idea sul patrimonio?

Le esigenze della vita cambiano e l’accordo può evolversi con la coppia. Il regime patrimoniale scelto inizialmente può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza. Anche in questo caso, la prudenza formale è massima: la modifica deve avvenire in forma scritta a pena di nullità, sempre con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato (art. 1, comma 54, L. n.76/2016).

La legge pone attenzione anche alla privacy. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve rispettare la normativa sulla privacy (D.lgs 196/2003) e la dignità delle persone. Tali dati non possono mai essere usati per discriminare le parti del contratto (art. 1, comma 55, L. n.76/2016).

Quando il contratto non è valido?

Esistono situazioni in cui il contratto nasce “viziato” e quindi non produce effetti. Si parla di nullità insanabile, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, se l’accordo è concluso:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza già esistente;

  • in violazione dei requisiti di base della convivenza (assenza di legami stabili o presenza di rapporti di parentela);

  • da una persona minore di età;

  • da una persona interdetta giudizialmente;

  • in caso di condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge (art. 88 cod. civ.).

Inoltre, se è in corso un procedimento per l’interdizione giudiziale o se c’è un rinvio a giudizio per il delitto di omicidio del coniuge, gli effetti del contratto rimangono sospesi fino alla sentenza di proscioglimento (art. 1, comma 58, L. n.76/2016).

Quale legge vale per gli stranieri?

In un mondo sempre più globale, le coppie possono avere cittadinanze diverse. La legge stabilisce che ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Se i partner hanno cittadinanze diverse, si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata (art. 30-bis L. 31 maggio 1995, n.218). Restano comunque salve le norme internazionali che regolano i casi di cittadinanza plurima (art. 1, comma 64, L. n.76/2016).

Come si scioglie il contratto?

Il contratto non è eterno e può terminare per diverse cause. La risoluzione avviene per:

  • accordo delle parti;

  • recesso unilaterale (quando uno solo decide di chiudere il contratto);

  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un’altra persona;

  • morte di uno dei contraenti.

Cosa succede se uno dei due recede?

Se la coppia decide insieme di chiudere il contratto (risoluzione consensuale) o se uno dei due decide di farlo da solo (recesso unilaterale), è necessario seguire le stesse formalità usate per la stipula: atto scritto davanti a notaio o avvocato (art. 1, comma 60, L. n.76/2016).

Nel caso specifico del recesso unilaterale, il professionista deve non solo trasmettere l’atto al comune, ma anche notificarne copia all’altro partner all’indirizzo indicato nel contratto. C’è una tutela importante per la casa: se l’abitazione familiare è nella disponibilità esclusiva di chi recede (chi chiude il contratto), l’atto di recesso deve concedere all’altro partner un termine di almeno novanta giorni per lasciare la casa (art. 1, comma 61, L. n.76/2016).

Che effetti ha il matrimonio?

Se i conviventi decidono di sposarsi o di unirsi civilmente (tra loro o con altre persone), il contratto di convivenza si risolve automaticamente. Il contraente che si è sposato deve notificare all’altro e al professionista l’estratto di matrimonio o unione civile (art. 1, comma 63, L. n.76/2016).

Se la coppia aveva scelto il regime della comunione dei beni, la risoluzione del contratto comporta lo scioglimento della comunione. Si applicano le norme del codice civile per la divisione dei beni. Tuttavia, per i trasferimenti di diritti reali immobiliari (come il passaggio di proprietà di una casa) derivanti dal contratto, resta necessaria la competenza del notaio (art. 1, comma 60, L. n.76/2016).




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 Angelo Greco

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