La Cassazione esclude automatismi e impone di verificare se la clausola crea un significativo squilibrio contrattuale e se è stata liberamente negoziata.
Chi ha una polizza Rc auto o una copertura per atti vandalici e porta la propria vettura in una carrozzeria di fiducia — invece che in una convenzionata con la compagnia — spesso si trova a pagare una franchigia più alta. In pratica, l’assicurazione rimborsa di meno se non si sceglie il riparatore che ha scelto lei. È una prassi diffusissima. Ma è legale?
La domanda che molti assicurati si pongono è se la franchigia maggiore applicata a chi sceglie una carrozzeria non convenzionata sia una clausola abusiva: la risposta della Cassazione, con l’ordinanza n. 10797 del 2026, è che non lo si può stabilire in astratto. Non basta qualificare la clausola come parte dell’oggetto del contratto per renderla automaticamente lecita. Bisogna valutare il caso concreto: la clausola crea un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti? È stata imposta al consumatore o è frutto di una trattativa? Se non c’è stata trattativa e la clausola limita la libertà di scegliere il riparatore sul mercato, può essere abusiva.
La vicenda: franchigia al 20% per la carrozzeria libera
Il caso nasce da una polizza assicurativa che prevedeva una franchigia del 15% per le riparazioni presso carrozzerie convenzionate con la compagnia, ma del 20% per le riparazioni presso qualsiasi altro riparatore. Il proprietario dell’auto, assicurato per atti vandalici, aveva fatto riparare il veicolo da una carrozzeria di sua scelta e aveva ceduto il proprio credito indennitario alla carrozzeria stessa, che aveva poi chiesto il pagamento alla compagnia.
Il Tribunale di Milano aveva ritenuto la clausola nulla in quanto abusiva e aveva condannato la compagnia a pagare senza applicare la franchigia maggiorata. La Corte d’Appello di Milano aveva ribaltato la decisione, ritenendo la clausola lecita e riducendo il pagamento in proporzione alla franchigia del 20%. La Cassazione ha ora cassato anche la decisione d’appello, rinviando per un nuovo esame.
La questione giuridica: libertà contrattuale e tutela del consumatore
Il nodo che la Cassazione è chiamata a sciogliere è preciso: la clausola che prevede una franchigia più alta per chi sceglie una carrozzeria non convenzionata è vessatoria o abusiva perché limita la libertà contrattuale del consumatore nei confronti del mercato, privilegiando economicamente i riparatori scelti dalla compagnia?
La risposta non può essere data in astratto. La clausola va esaminata non isolatamente ma nel contesto dell’intero contratto — considerando tutte le altre clausole e il tenore complessivo del testo — e bisogna verificare se, nel caso specifico, essa determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. È questo il criterio fissato dall’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 — il Codice del Consumo — per identificare una clausola vessatoria.
Il criterio decisivo: trattativa o imposizione?
La Cassazione individua il passaggio che la Corte d’Appello aveva omesso: verificare se la clausola fosse stata imposta al consumatore oppure fosse il risultato di una trattativa specifica e consapevole.
Se c’è stata una trattativa reale — se il consumatore ha avuto la possibilità di discutere e modificare quella clausola prima di firmare — la clausola non può essere abusiva, perché è frutto di un accordo libero tra le parti. Ma se la clausola è stata semplicemente inserita nel testo standard del contratto e presentata al consumatore come condizione non negoziabile, allora occorre valutare se configuri un’abusività che limita “la possibilità per il consumatore di esplicare pienamente la propria autonomia contrattuale nella fondamentale espressione rappresentata dal libero accesso al mercato”.
In pratica: se la compagnia ti impone di scegliere tra i suoi riparatori convenzionati o pagare di più, senza che tu abbia potuto discutere questa condizione, quella clausola potrebbe essere nulla.
La posizione di Federcarrozzieri
La sentenza è stata accolta positivamente da Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane, che da anni combatte contro la prassi delle compagnie assicurative di indirizzare i clienti verso riparatori convenzionati attraverso meccanismi economici disincentivanti.
Il presidente Davide Galli sottolinea che si tratta di una decisione che potrebbe portare alla nullità delle clausole che impongono costi aggiuntivi agli automobilisti che scelgono un carrozziere di fiducia. Il paradosso denunciato da Federcarrozzieri è che le compagnie pagano importi diversi per lo stesso danno a seconda di chi lo ripara — non in ragione della qualità o del costo effettivo della riparazione, ma in ragione del fatto che il riparatore abbia o meno un accordo commerciale con la compagnia. I prezzi degli interventi nelle carrozzerie convenzionate, aggiunge Galli, sono stabiliti al ribasso dalle imprese assicuratrici, senza che questo garantisca necessariamente qualità al consumatore.
Cosa cambia per gli assicurati
La sentenza n. 10797 del 2026 non dichiara automaticamente nulle tutte le clausole di questo tipo. Non è una pronuncia che risolve il problema in modo generale: è una pronuncia che impone una valutazione caso per caso.
Ma fissa un criterio importante: la franchigia maggiorata per la carrozzeria non convenzionata non è automaticamente lecita solo perché fa parte dell’oggetto del contratto. Chi vuole contestarla può farlo, e il giudice dovrà verificare se nel caso concreto la clausola sia stata negoziata o imposta, e se crei uno squilibrio significativo a danno del consumatore.
Per gli assicurati che si trovano in questa situazione, la sentenza apre uno spazio concreto di contestazione — specialmente nei casi in cui il contratto sia stato sottoscritto su moduli standard senza alcuna possibilità di negoziazione delle condizioni. In quei casi, la clausola che penalizza la scelta della carrozzeria di fiducia potrebbe essere dichiarata nulla dal giudice, con obbligo per la compagnia di liquidare il danno applicando la franchigia ordinaria.
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Raffaella Mari
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