È possibile querelare il docente che approfitta della propria posizione nell’istituto scolastico per ottenere vantaggi indebiti o per danneggiare gli studenti?
I docenti sono dipendenti statali e, quando sono in servizio, acquisiscono la qualità di pubblici ufficiali. Questa particolare veste giuridica non autorizza di certo condotte prepotenti, minacciose o perfino violente: il codice penale prevede infatti pene severe per condotte di tal genere. In questo preciso contesto si pone il seguente quesito: si può denunciare un professore per abuso di potere?
Praticamente, si tratta di comprendere se gli studenti o i genitori di questi ultimi possono segnalare alla Procura della Repubblica il docente che, approfittando della propria posizione all’interno dell’istituto scolastico, utilizzi le sue prerogative in modo scorretto per ottenere vantaggi indebiti o per danneggiare terzi. Insomma: si può denunciare un professore per abuso di potere? Approfondiamo l’argomento.
Che cos’è l’abuso di potere?
L’abuso di potere è l’utilizzo distorto delle funzioni attribuite dall’ordinamento o, più in generale, da un contratto o un regolamento vincolante tra le parti.
Solitamente, l’abuso di potere è ricondotto al comportamento scorretto di un funzionario pubblico, cioè di una persona a cui la legge attribuisce determinate prerogative.
L’abuso di potere può quindi definirsi come la condotta con cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio eccede i limiti delle proprie funzioni, utilizzandole in modo scorretto per ottenere vantaggi indebiti o per danneggiare terzi.
L’abuso di potere è reato?
L’abuso di potere non costituisce reato: non esiste una norma che contempli tale ipotesi delittuosa.
In passato, l’abuso di potere era identificato con l’abuso d’ufficio, reato che però è stato abrogato nel 2024 (l. n. 114/2024).
Oggi l’abuso di potere costituisce reato solamente se integra una delle fattispecie delittuose previste dal codice penale a carico dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio, come la concussione (art. 317 c.p.), il peculato (art. 314 c.p.) e la corruzione (art. 319 c.p.).
Al di fuori di queste ipotesi, l’abuso di potere può rilevare al massimo come fonte di responsabilità di tipo amministrativo, disciplinare o civile.
Si può querelare un professore per abuso di potere?
Non si può denunciare un professore per abuso di potere, a meno che non abbia integrato uno specifico reato contemplato dal codice penale o da altra norma dell’ordinamento giuridico.
In altre parole, il professore che tiranneggia gli studenti oppure che oltrepassa i confini del proprio ruolo non può essere denunciato per abuso di potere (in quanto trattasi di reato inesistente) ma può essere segnalato qualora la sua condotta sia idonea a integrare uno specifico delitto, come ad esempio quello di abuso dei mezzi di correzione o di maltrattamenti (di cui diremo nel prossimo paragrafo).
Il professore che abusa dei propri poteri può però essere denunciato al dirigente scolastico per gli opportuni provvedimenti disciplinari.
È il caso del docente che, violando il regolamento d’istituto, costringe gli alunni a rimanere in classe oltre l’orario scolastico oppure che proibisce loro di utilizzare i servizi igienici.
Quando si può denunciare un professore?
Un professore può essere denunciato quando abusa dei mezzi di correzione o di disciplina nei confronti dei suoi studenti (art. 571 c.p.).
Perché il reato si integri non occorre il ricorso alla forza fisica: la legge parla infatti di «abuso dei mezzi di correzione o di disciplina», per tali dovendosi intendere i metodi che normalmente vengono usati per impartire disciplina a una persona che non ha fatto il suo dovere.
Si pensi agli strumenti che ha a disposizione l’insegnante per correggere gli errori commessi dall’alunno: il rimprovero verbale, la nota sul registro, il richiamo del dirigente scolastico, l’allontanamento dall’aula, l’assegnazione di un maggior numero di compiti da svolgere a casa, ecc.
Quando uno dei questi strumenti, di per sé legali, viene utilizzato in modo distorto per colpire lo studente, può integrarsi il reato di abuso dei mezzi di correzione.
Si pensi al docente che umilia l’alunno costringendolo a leggere ad alta voce i suoi compiti solo per mortificarlo, oppure all’insegnante che inveisce costantemente contro lo stesso studente.
Un professore può invece essere denunciato per maltrattamenti (art. 572 c.p.) se fa ricorso abituale alla violenza fisica o psicologica.
Mentre il reato di abuso dei mezzi di correzione scatta in caso di utilizzo di strumenti disciplinari di per sé leciti, il cui eccesso, però, li rende illegali, i maltrattamenti presuppongono sin dall’inizio l’impiego di mezzi illeciti, come ad esempio la violenza fisica o le minacce.
Secondo la giurisprudenza (Cass., 21 gennaio 2020, n. 11777), la differenza tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute del reo, in quanto l’uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito.
La Corte di Cassazione ha precisato che il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone l’uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate).
Al contrario, i maltrattamenti si commettono mediante l’utilizzo di strumenti senza dubbio illeciti, come gli schiaffi, le spinte violente, le punizioni corporali, ecc.
Se la condotta violenta del professore dovesse verificarsi sotto forma di episodi isolati, sarebbe sempre possibile sporgere querela per percosse (art. 581 c.p.) o per lesioni personali (art. 582 c.p.).
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Mariano Acquaviva
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