Un decreto approvato il 4 agosto 2026 scioglie un nodo rimasto irrisolto per anni: anche Imu e tributi locali entrano nella transazione fiscale.
Un imprenditore che affronta una crisi finanziaria e prova a ristrutturare i propri debiti sa bene quanto sia diverso trattare con l’Erario rispetto a trattare con il proprio Comune. Fino a oggi, infatti, esisteva un’asimmetria concreta tra le due situazioni. Ci si chiede allora se i debiti con il Comune si possano ridurre in caso di crisi d’impresa, proprio come già avviene per le imposte statali. La risposta arriva dall’articolo 4 del decreto legislativo approvato il 4 agosto 2026 dal Consiglio dei ministri, in attuazione del federalismo fiscale: la transazione fiscale diventa applicabile anche ai tributi locali di cui sono titolari comuni, città metropolitane, province e regioni. La novità riguarda la composizione negoziata della crisi, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo e il concordato fallimentare, in questi ultimi tre casi anche mediante cram down.
Da dove nasce questa riforma e cosa attua
La norma dà attuazione all’articolo 9 della legge delega n. 111/2023, dedicata alla revisione del sistema tributario, e si inserisce nel più ampio percorso del federalismo fiscale. L’obiettivo dichiarato è risolvere un’incertezza che per anni ha accompagnato la ristrutturazione dei debiti relativi ai tributi locali, riconoscendo anche a questi ultimi la possibilità di derogare al principio della indisponibilità della pretesa tributaria.
Perché finora i tributi locali erano rimasti fuori dalla transazione fiscale
Il principio di indisponibilità della pretesa tributaria costituisce un corollario del principio di legalità, e può essere derogato nel nostro ordinamento soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali, da interpretarsi in modo restrittivo. Le norme sulla transazione fiscale rientrano proprio in questa categoria: sono state introdotte prima nella legge fallimentare e poi nel Codice della crisi, ma esclusivamente per le imposte erariali, senza mai estendersi ai tributi locali. Questo ha creato per anni una zona grigia per gli enti territoriali creditori, privi di uno strumento normativo specifico per accettare pagamenti parziali nell’ambito delle procedure concorsuali.
Cosa aveva stabilito la Corte dei conti prima del decreto
Sul punto era già intervenuta la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti, con la deliberazione n. 4/2021/PAR, seguita da un’analoga pronuncia della sezione regionale dell’Umbria. Le due sezioni avevano ritenuto legittima l’adesione di un Comune a un accordo di ristrutturazione dei debiti che prevedeva il pagamento parziale dell’Imu e delle relative sanzioni, applicando però le regole generali sui crediti e non quelle specifiche della transazione fiscale, riservata ai tributi erariali. La motivazione muoveva da un principio di coerenza sistematica: sarebbe stato illogico, secondo la Corte dei conti, che i crediti tributari degli enti pubblici territoriali ricevessero un trattamento deteriore rispetto a quello riservato ai crediti erariali, pur essendo assistiti da una causa di prelazione di grado inferiore.
Un Comune accetta il pagamento parziale dell’Imu dovuta da un’impresa in crisi, applicando le regole generali sui crediti previste dalla procedura concorsuale, in assenza di una disciplina specifica sulla transazione fiscale per i tributi locali.
Restava però da superare un ostacolo di fondo: mancava una disposizione che derogasse espressamente al principio di indisponibilità della pretesa tributaria anche per i tributi locali, e senza quella deroga qualunque soluzione interpretativa restava fragile.
Come si è irrigidita l’incertezza negli anni successivi
Due fattori hanno progressivamente reso la questione più problematica. Il primo riguarda l’introduzione, a opera del Dlgs 136/2023, dell’accordo transattivo dei crediti di cui sono titolari l’agenzia delle Entrate, l’agenzia delle Dogane e l’agente della Riscossione nell’ambito della composizione negoziata della crisi: uno strumento pensato e disciplinato solo per i crediti erariali, senza alcuna estensione ai crediti tributari degli enti territoriali. Il secondo fattore è rappresentato dalla stessa legge delega n. 111/2023, che nello stesso anno aveva previsto l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali, segnalando implicitamente che tale estensione non era ancora effettiva.
La lettura che ne è derivata è stata rigorosa: poiché i tributi locali non erano stati inclusi nell’accordo transattivo tributario concludibile nella composizione negoziata, e poiché il legislatore aveva ritenuto necessario un ampliamento dell’ambito oggettivo della transazione fiscale per applicarla anche a questi tributi, se ne è dedotto che, in assenza di tale ampliamento, nessuna falcidia dei crediti tributari degli enti territoriali fosse consentita. Questa impostazione restrittiva è stata confermata da tre pronunce successive: la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 256/2024/PAR, e poi le sezioni regionali dell’Umbria (deliberazione n. 132/2025/PAR) e della Toscana (deliberazione n. 8/2026/PAR), che hanno di fatto smentito l’apertura iniziale della propria stessa giurisprudenza.
Cosa cambia concretamente con il nuovo decreto legislativo
Il decreto approvato il 4 agosto 2026 supera questi ostacoli interpretativi, prevedendo espressamente la possibilità di falcidiare i tributi locali attraverso la transazione fiscale. Con questa disposizione, la deroga al principio dell’indisponibilità della pretesa tributaria, finora riservata alle imposte statali, si estende formalmente anche a Imu e agli altri tributi di competenza di comuni, città metropolitane, province e regioni, allineando il loro trattamento a quello già previsto per i crediti erariali nelle procedure di crisi.
Perché il concordato semplificato e quello minore restano fuori dal decreto
La nuova disciplina non menziona il concordato semplificato né il concordato minore, ma non per una lacuna normativa. In queste due procedure la possibilità di falcidiare i tributi locali era già ammessa dalle disposizioni relative alla generalità dei crediti, anche senza il ricorso alla transazione fiscale. Non essendovi quindi alcun ostacolo da rimuovere per questi due strumenti, il legislatore non ha ritenuto necessaria un’analoga disposizione specifica, limitando l’intervento alle procedure in cui l’incertezza interpretativa aveva effettivamente prodotto conseguenze pratiche.
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Paolo Florio
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